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Legge Regionale della Rigenerazione Urbana: quelle modifiche che ne possono cambiare il senso (e che i più ignorano)

(immagine dal sito del Comune di Milano per il bando Reinventing cities )

Il vero volto di un’ Amministrazione (e della politica che la guida) non si vede dalle accattivanti dichiarazioni d’intenti contenute nei comunicati e nelle premesse delle leggi approvate, ma leggendo attentamente gli articoli e i commi e valutandone le ricadute concrete. Purtroppo sono in grado di farlo solo gli addetti ai lavori, mentre la maggior parte dei cittadini si deve fermare ai discorsi. E questo vale ancora di più quando le leggi si trasformano nel tempo, con commi inseriti in altre leggi “omnibus” che vanno a modificare una parola – ad esempio da “devono” a “possono” – o a tagliare o aggiungere un inciso che ne cambia il senso: certe volte con un miglioramento per l’interesse generale, ma spesso perdendo qualcosa che a una lettura distratta non fa molta differenza, ma che invece può ridimensionare molto le prescrizioni e le intenzioni di partenza. E’ il caso di alcune modifiche che sono state apportate alla legge di Rigenerazione Urbana della Regione Lazio, che permettono di “spostare l’asse” dalla rigenerazione alla mera riqualificazione edilizia (o “rinnovamento urbano”) più o meno”green”, nei quartieri più esclusivi, con operazioni immobiliari che sicuramente, come già a Milano, attireranno investimenti internazionali, ma che non risolveranno i problemi di quei cittadini di Roma a cui “prioritariamente” dovrebbe pensare l’Amministrazione. Il tutto nel silenzio generale, tanto che persino l’Amministrazione capitolina nella delibera di aprile scorso ha riportato un paragrafo che era stato cancellato dal Consiglio regionale un mese dopo l’approvazione della legge 7 del 2017…

Nel fare una verifica del testo della Legge della Regione Lazio n. 7 del 2017 , Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio (1), in vigore dal 18 luglio 2017, abbiamo scoperto che sono state apportate in vari momenti successivi delle modifiche. Tra queste ce ne sono due che denunciano una notevole “virata” rispetto al manifesto d’intenti inserito nell’Art. 1 , che riguarda le “finalità e l’ambito di applicazione della legge“. Una modifica del 27 febbraio 2020 (2) introduce una frase, proprio all’Art. 1, che ne cambia sensibilmente il significato e le potenzialità. Infatti mentre prima le disposizioni della rigenerazione erano “finalizzate a” una serie di obiettivi (vedi elenco sottostante (3), in buona parte collegati  alla rigenerazione sociale e alla riqualificazione delle aree degradate,  con la modifica  introdotta è sufficiente il perseguimento di anche uno solo degli obiettivi, come ad esempio  quello al punto e),    “favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente” di cui all’Art. 5 (4); in pratica la nuova formulazione può offrire un’ottima giustificazione alla sostituzione edilizia nelle zone più prestigiose per fare case per ricchi ecologicamente avanzate. Scenario che si conferma con la stessa e contemporanea modifica all’Art. 6 “Interventi diretti” che potrebbe trasformare la rigenerazione urbana da strumento per ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, a operazioni immobiliari destinati al profitto degli operatori con gli ampliamenti concessi e al godimento degli strati più fortunati di edifici con tutti i crismi del miglioramento energetico. Dal resoconto della seduta del Consiglio regionale n. 48.5 del 19 febbraio 2020 (5) apprendiamo che l’emendamento è stato avanzato dai Consiglieri Panunzi e Forte, entrambi del Partito Democratico (6), con parere positivo (per la parte in questione(7) dell’allora (8) Assessore al Bilancio, Patrimonio e Demanio (9) Alessandra Sartore.

Ma ci sono altre modifiche assai più significative, apportate meno di un mese dopo l’approvazione della legge di rigenerazione (10): in particolare al comma 2 dello stesso articolo 1 si è provveduto a cancellare una frase che con il “prioritariamente” si limitava a indicare un altro indirizzo sacrosanto, che è stato quindi eliminato: “Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, prioritariamente nelle aree in cui non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e che non rispettano gli standard imposti dall’articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444(11) Il Decreto 1444/68 è quello che ha riconosciuto il diritto per tutti gli abitanti a dotazioni minime di verde, servizi, parcheggi. Abitanti che non sono degni nemmeno di un “prioritariamente” .

Anna Maria Bianchi Missaglia

POST SCRIPTUM: Nella Delibera di Giunta 120/2022 del 14 aprile 2022 Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale (12), viene citato letteralmente il comma 2 della 7/2017, compresa la frase cancellata pochi giorni dopo l’approvazione nell’agosto 2017, con tanto di “prioritariamente“: ” …la Regione Lazio ha approvato la legge regionale n.7 del 18.07.2017, concernente “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, con la quale ha inteso incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione del tessuto urbano e la limitazione del consumo di suolo, favorendo il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, consentendo gli interventi prioritariamente nelle aree urbanizzate in cui non siano state completate le opere di urbanizzazione o che non siano rispettate gli standard di cui al DM 1444/1968;

3 agosto 2022 (ultima modifica 4 agosto 2022)
Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

>vedi anche Modifiche al PRG, il dossier dell’audizione di Carteinregola 25 luglio 2022

NOTE

(1) Regione Lazio Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizioNumero della legge: 7 Data: 18 luglio 2017 Numero BUR: 57 s.o. 3 Data BUR: 18/07/2017 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9313&sv=vigente

(2) legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione Numero BUR: 17 s.o.2 Data BUR: 27/02/2020 https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=9383&sv=vigente

(3) (in rosso evidenziazione della modifica nel testo)

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

  1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), detta disposizioni finalizzate (eliminato: a): (aggiunto:) al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, di una o più delle finalità sotto elencate (1b):
    1. a)    promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi ed attività;
    2. b)    incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di abbandono odismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare;
    3. c)    qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità su ferro;
    4. d)    aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni;
    5. e)    favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente;
    6. f)    promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità agricola giovanile;
      g)    promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili e coperture a verde pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque piovane.

(4) Legge regione Lazio 7/2017 Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici)

  1. Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie.
  2. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente articolo sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento.
  3. Gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al d.p.r. 380/2001, anche con aumento delle unità immobiliari. Tali interventi si applicano agli edifici legittimi o legittimati per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, anche se ricadenti nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968.
  4. Gli ampliamenti di cui al presente articolo si realizzano:

a)    in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;

b)    nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;

c)    nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 380/2001.

Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).Gli ampliamenti di cui al presente articolo non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla presente legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.Per la realizzazione degli ampliamenti di cui al presente articolo, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8.La variante di cui al comma 1, in difformità rispetto alle disposizioni di cui all’articolo 65 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, è ammessa anche nel caso in cui i comuni siano dotati di programma di fabbricazione, purché la relativa disciplina sia estesa all’intero territorio comunale.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.Nei comuni della Regione individuati dall’Allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modifiche, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, gli interventi di ampliamento mediante la realizzazione di un corpo edilizio separato di cui al presente articolo possono essere autorizzati anche in altro lotto nella disponibilità del richiedente purché sito nello stesso territorio comunale su cui insiste l’edificio e non ricadente in zona omogenea E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad eccezione di quelle in cui sia comprovata l’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001.

(5) XI LEGISLATURA Resoconto stenografico – seduta n. 48.5 del 19 febbraio 2020 pag. 43 https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2022/07/regione-Lazio-consiglio-XI_seduta_n_048_5_del_19_02_20.pdf

(…) Emendamento a pagina 160, a firma dei consiglieri Panunzi e Forte.Parere della Giunta.

SARTORE, Assessore. Sull’emendamento 160 c’è una riformulazione.Possiamo leggerla, Consigliere? Grazie. «All’articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “Allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di attuazione della legge regionale n. 7/2017, sono apportate le seguenti modifiche: all’articolo 1, comma 1, dopo le parole ‘dette disposizioni finalizzate a…’ sono aggiunte le seguenti ‘al perseguimento, attraverso la realizzazione degli interventi previsti dalla legge, di una o più delle finalità sottoelencate’. All’articolo 6, comma 1, dopo la parola ‘per’ sono inserite le seguenti: ‘il perseguimento di una o più delle…’”».Mi sembrano molto di coordinamento queste, insomma… No? [si continua parlando di una parte dell’emendamento che tratta un altra articolo sempre della Legge 7/2017 argomento sempre edilizio]  

(6) Tra l’altro gli stessi Forte e Panunzi (insieme a Emiliano Minnucci, sempre PD), erano i firmatari dei famosi 9 emendamenti che, a pochi giorni dal voto, avevano scardinato completamente il testo del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato dalla Giunta nel dicembre 2018, una mossa che avevamo contestato con un presidio simbolico al Consiglio Regionale nell’agosto 2019, che è costata assai cara alla Regione, visto che la Consulta ne ha poi dichiarato l’incostituzionalità e il PTPR è dovuto tornare all’approvazione del Consiglio nell’aprile 2021: vedi Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio: è ancora peggio 22 luglio 2019 https://www.carteinregola.it/index.php/piano-territoriale-paesaggistico-e-ancora-peggio/ Sul ricorso del MiBACT alla Corte Costituzionale,accolto il 17 novembre 2020 con l’annullamento del PTPR approvato vedi il Dossier PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale cronologia materiali

(7) Nel resoconto si parla di una riformulazione, con una parte aggiunta presumibilmente dalla Giunta che riguardava una modifica sempre della Legge 7/2017 all’art. 8 comma 10 che poi non viene inserita, mettendo al voto solo l’emendamento Pannunzi/Forte

(7) La carica è stata ricoperta dal 22 marzo 2013 al 1 marzo 2021, dopo la nomina di Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze

(8) come spesso accade, si inseriscono in provvedimenti che riguardano economia e finanza modifiche a leggi inerenti a tutt’altre materie, senza che quindi vengano trattate prima dalle Commissioni dedicate (urbanistica, ambiente ecc) e con il parere della Giunta da esprimere in aula affidato, come in questo caso, all’Assessore al Bilancio.

(10) la LR 9/2017 del 14 agosto 2017 Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie * apporta 3 modifiche alla Legge 7/2017 (in calce), dai resoconti stenografici delle sedute dal 1 al 4 agosto 2017** non siamo riusciti a individuare chi abbia proposto l’emendamento o gli emendamenti che hanno apportato le modifiche. Tuttavia, poichè sono stati inseriti nella legge, è evidente che gli emendamenti sono stati approvati dalla maggioranza con il parere favorevole della Giunta (in questo caso alla presenza dell’allora Assessore all’urbanistica Michele Civita)

Art. 17 comma 93 (Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”

comma 93. Alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea del comma 2, dell’articolo 1, le parole da: “prioritariamente” fino a: “lettera c)” sono soppresse;

Art.1 comma 2 Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate,prioritariamente nelle aree in cui non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e che non rispettano gli standard imposti dall’articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444[i], fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della lettera c), su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano: (1)

b) al comma 5, dell’articolo 1, la parola: “progetti” è sostituita dalla seguente: “programmi”;

Art. 1 comma 5

Nell’ambito dei programmi  progetti (2) di rigenerazione urbana sono previsti specifici interventi per le attività sociali ed economiche a favore del recupero della residenzialità e delle attività artigianali, della riutilizzazione delle aree di mercato inutilizzate dalla piccola distribuzione commerciale, di nuove attività produttive nelle aree industriali dismesse.

c) al comma 9 dell’articolo 8 la parola: “progetti” è sostituita dalla seguente: “programmi”.

Art.8

 comma 9 Nell’ambito dei programmi  progetti (3) di rigenerazione urbana devono essere previsti specifici interventi per le attività sociali ed economiche a favore delle attività di comunicazione ed innovazione tecnologica (ICT) e di promozione sociale.

(*) Numero della legge: 9 Data: 14 agosto 2017 Numero BUR: 65 Data BUR: 16/08/2017

** scarica i resoconti stenografici del 1 agosto 2017, 2 agosto 2017, 3 agosto 2017, 4 agosto 2017

(11) Legge regionale 7/2017 comma 2: Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate, prioritariamente nelle aree in cui non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e che non rispettano gli standard imposti dall’articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444*, fatto salvo quanto previsto nell’ultimo periodo della lettera c),su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria,ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi) e successive modifiche

[*] Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967. http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm#02

(12) 14 Aprile 2022 Deliberazione della Giunta Capitolina n. 120 del 14 aprile 2022 (scarica): Indirizzi in merito alla revisione, modifica e attualizzazione delle Norm e tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale comunale approvato ai sensi dell’art. 66-bis della legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e smi. Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e smi.


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[…] Legge Regionale della Rigenerazione Urbana: quelle modifiche che ne possono cambiare il senso (e che i più ignorano) (> Leggi l’articolo) […]

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[…] Significative della volontà politica sono anche le modifiche che vengono nel tempo apportate alle leggi, come  quella  introdotta meno di un mese dopo l’approvazione della legge di rigenerazione urbana, che cancella una frase che con il “prioritariamente” apriva un paragrafo con un indirizzo sacrosanto, che è stato così eliminato: “Gli interventi di cui alla presente legge sono consentiti, nelle porzioni di territorio urbanizzate [cancellato:] prioritariamente nelle aree in cui non sono state completate le opere di urbanizzazione primaria, secondaria e che non rispettano gli standard imposti dall’articolo 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444” (Il Decreto 1444/68 è quello che ha riconosciuto il diritto per tutti gli abitanti a dotazioni minime di verde, servizi, parcheggi. (> vedi articolo Legge Regionale della Rigenerazione Urbana: quelle modifiche che ne possono cambiare il senso (e che…) […]