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TUEL: norme per lo scioglimento per mafia

scarica il Documento di Avviso Pubblico sullo scioglimento degli enti locali per Mafia scioglimento-enti-locali-scheda

LA NORMATIVA ITALIANA SULLO SCIOGLIMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INFILTRAZIONI MAFIOSE. SCHEDA DI SINTESI DI AVVISO PUBBLICO

Premessa.
Lo scioglimento delle amministrazioni locali in relazione al fenomeno delle infiltrazioni mafiose, introdotto nel ns ordinamento nel 1991 (decreto legge n. 164 del 1991) ed oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, è ora compiutamente disciplinato negli articoli da 143 a 146 del testo unico degli enti locali  di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. (in calce)
Siamo in presenza di una misura di carattere sanzionatorio di carattere straordinario, in quanto ha come diretti destinatari gli organi elettivi, e quindi incide direttamente sull’autonomia degli enti locali; anche sotto questo profilo, la legislazione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 103 del 1993).
Qui di seguito sono sintetizzati gli aspetti principali della normativa (per approfondimenti vedi in particolare la parte III del Rapporto per una moderna politica antimafia, a cura della Presidenza del consiglio dei ministri – gennaio 2014 scarica Go verno- per una moderna politica antimafia 74501-9198).

Condizioni e procedura dello scioglimento

In base all’art. 143*, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno, previa deliberazione del consiglio dei ministri, al termine di un complesso procedimento di accertamento, effettuato dal prefetto competente per territorio attraverso un’apposta commissione di indagine. Condizione dello scioglimento è l’esistenza di elementi “concreti, univoci e rilevanti” su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori locali (sindaci, presidenti delle province e delle comunità montane, consiglieri comunali e provinciali e delle comunità montane etc) ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da incidere negativamente sulla funzionalità degli organi elettivi.

Si tratta di un atto di alta amministrazione, e come tale caratterizzato da un’ampia discrezionalità. Per giungere allo scioglimento non è necessario che siano stati commessi reati perseguibili penalmente oppure che possano essere disposte misure di prevenzione, essendo sufficiente che emerga una possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata. Gli indizi raccolti devono essere documentati, concordanti tra loro e davvero indicativi dell’influenza della criminalità organizzata sull’amministrazione, anche a prescindere dalla prova rigorosa dell’accertata volontà degli amministratori di assecondare le richieste della criminalità.

L’attività di indagine può avere oggetto anche il comportamento dell’apparato burocratico (segretario comunale, dirigenti, dipendenti) in ragione delle rilevanti responsabilità e competenze attribuite alla burocrazia locale dalla legislazione vigente. Se emergono elementi di collegamento con la criminalità mafiosa, il prefetto è tenuto a trasmettere al Ministero dell’Interno una relazione con l’indicazione dei provvedimenti necessari (inclusa la sospensione/destituzione dall’impego dei dipendenti coinvolti) anche se non sussistono i presupposti per lo scioglimento dell’organo elettivo. Nella relazione sono indicati altresì gli appalti, contratti e servizi interessati dai fenomeni di interferenza mafiosa. La relazione deve essere inviata anche all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione.

In caso di urgente necessità, il prefetto può disporre la sospensione temporanea dalla carica e la nomina di un commissario straordinario.

Nuove elezioni e incandidabilità

Il decreto di scioglimento, con validità dai 12 ai 18 mesi (prorogabili a 24 mesi) determina la cessazione dalla carica di tutti i titolari di cariche elettive nonchè la risoluzione di tutti gli incarichi ai dirigenti e consulenti nominati dagli organi sciolti (salvo diversa scelta del commissario straordinario). Per le prime elezioni che si

tengono dopo lo scioglimento non sono candidabili gli amministratori responsabili, previa dichiarazione del tribunale civile, cui il Ministro dell’interno trasmette la proposta di scioglimento.

La gestione straordinaria

Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, con il supporto del Ministero dell’Interno (art. 144); la commissione dovrà predisporre un piano di interventi prioritari e procedere ad una verifica puntuale di appalti e concessioni (art. 145). Il prefetto può disporre l’assegnazione temporanea di personale amministrativo e tecnico. Sono dettate norme speciali per consentire agevolare il risanamento dell’ente e la sua stabilità finanziaria (vedi l’art. 145 bis e le disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2007 e nella legge di stabilità 2011).

Proposte di revisione della normativa

L’esperienza dei primi anni di attuazione ha evidenziato l’opportunità di modificare alcuni aspetti della legislazione vigente. Proposte a tale riguardo sono contenute in particolare nel Rapporto per una moderna politica antimafia a cura della Presidenza del consiglio dei ministri, sopra citato, con riferimento soprattutto ai seguenti profili:

  • –  Ulteriore estensione della pubblicazione degli atti conclusivi dei procedimenti di accertamento
  • –  Maggiore specializzazione del personale chiamato a svolgere la funzione di Commissariostraordinario, anche attraverso la costituzione di un apposito Albo
  • –  Possibilità di intervento sul personale degli enti sottoposti a procedimento di scioglimento (sia intermini di licenziamento/trasferimento che di nuove assunzioni) durante il periodo dicommissariamento
  • –  Nuove regole per la gestione degli appalti con ricorso obbligatorio alla stazione unica appaltante
  • –  Estensione del periodo temporale della incandidabilità anche al fine di renderlo omogeneo conquanto previsto dalla c.d. legge Severino (d.lgs. n. 235 del 2012).
  • –  Allargamento dei controlli per infiltrazione mafiosa alle società partecipate ed ai consorzi pubblicianche a partecipazione privata(ottobre 2014) All.to: testo degli artt. 143-146 del testo unico sull’ordinamento degli enti localiArticolo 143 Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti (1) (2) (3)

    1. Fuori dai casi previsti dall’ articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

    2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto

competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.

5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.

6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.

7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana

comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto. (4)

8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.

10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell’ articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4.

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141.

Articolo 144 Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio (2) (5)

1. Con il decreto di scioglimento di cui all’articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell’ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

2. Presso il Ministero dell’interno è istituito, con personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.

3. Con decreto del Ministro dell’interno, adottato a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per l’esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui al comma 2.

Articolo 145 Gestione straordinaria (2) (6)

1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 dell’articolo 143 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l’assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50% del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell’amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell’interno. La prefettura, in caso di ritardo nell’emissione degli accreditamenti è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10% delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell’articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell’attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, entro il termine di sessanta giorni dall’insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all’amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell’articolo 143.

4. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all’aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l’affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all’articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d’autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell’articolo 8, comma 3, la commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell’apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell’Anci, dell’Upi, delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

Articolo 145-bis Gestione finanziaria (7) (2)

1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell’articolo 144, il Ministero dell’interno provvede all’anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo. L’anticipazione è subordinata all’approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell’interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all’articolo 155. (8)

2. L’importo dell’anticipazione di cui al comma 1 è pari all’importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell’entrata, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l’anno nel quale perviene la richiesta. Dall’anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell’IRPEF per l’esercizio in corso. A decorrere dall’esercizio successivo il Ministero dell’interno provvederà, in relazione al confronto tra l’anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell’IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell’anticipazione medesima.

3. L’organo di revisione dell’ente locale è tenuto a vigilare sull’attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all’amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi. Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell’organo di revisione è considerato grave inadempimento.

4. Il finanziamento dell’anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall’ente sciolto ai sensi dell’articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell’anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell’annualità sono indicate dal Ministero dell’interno all’ente locale secondo le norme vigenti.

Articolo 146 Norma finale (2) (6)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano anche agli altri enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, nonché ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.

2. Il Ministro dell’interno presenta al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni. (9)

Note
(1) Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la legge 7 aprile 2014, n. 56.
(3) L’art. 143 del t.u. corrisponde all’art. 15-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato. Vedi, anche, i commi 688, 705 e 707 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e gli artt. 100 e 101, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
(4) Vedi il D.M. 4 novembre 2009.
(5) L’art. 144 del t.u. corrisponde all’art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato. Vedi, anche, il comma 704 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(6) L’art. 144 del t.u. corrisponde all’art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, ora abrogato.
(7) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1-bis, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.

(8) La Commissione ha assunto successivamente la denominazione di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (vedi art. 3, comma 7, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213).
(9) Comma così modificato dall’art. 1-bis, comma 1, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

 

da TUEL Testo Unico Enti Locali – DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Art. 143.
(( (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilita’ dei dirigenti e dipendenti) )).

(( 1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 141, i consigli
comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di
accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono
concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o
indiretti con la criminalita’ organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme
di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione
del procedimento di formazione della volonta’ degli organi elettivi
ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o
l’imparzialita’ delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche’
il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo
stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente
locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente
interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione
d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica
amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e
di accertamento di cui e’ titolare per delega del Ministro
dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di
accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di
tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al
prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni della commissione d’indagine, ovvero quando abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la
partecipazione del procuratore della Repubblica competente per
territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale
si da’ conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale.
Nella relazione sono, altresi’, indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita’ organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto
degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi
sia pendente procedimento penale, il prefetto puo’ richiedere
preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica
competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di
procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 e’ disposto con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla
trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed e’ immediatamente
trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti
necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti piu’ gravi e
pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta indica,
altresi’, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio
comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso
alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi
predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora
la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui
al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo
dell’ente locale, con decreto del Ministro dell’interno, su proposta
del prefetto, e’ adottato ogni provvedimento utile a far cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita’ la
vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione
dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro
ufficio o altra mansione con obbligo di avvio del procedimento
disciplinare da parte dell’autorita’ competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di
scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui
all’articolo 110, nonche’ gli incarichi di revisore dei conti e i
rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa
che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui
all’articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di
cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del
procedimento in cui da’ conto degli esiti dell’attivita’ di
accertamento. Le modalita’ di pubblicazione dei provvedimenti emessi
in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di
scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio
decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e
rilevanti elementi su collegamenti tra singoli amministratori e la
criminalita’ organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno
trasmette la relazione di cui al comma 3 all’autorita’ giudiziaria
competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro
dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei
ministri disponga di mantenere la riservatezza su parti della
proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente
necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto dei principi di imparzialita’ e di buon andamento
dell’azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale
ordinario di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive modificazioni. Nel caso in cui la scadenza della durata
dello scioglimento cada nel secondo semestre dell’anno, le elezioni
si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica
compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni
e’ fissata ai sensi dell’articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991, e successive modificazioni. L’eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento e’ adottato non oltre il
cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata
dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalita’
stabilite nel comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria
eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle
condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella
regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilita’ sia dichiarata
con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione
d’incandidabilita’ il Ministro dell’interno invia senza ritardo la
proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente
per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al
comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessita’, il prefetto, in
attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta, nonche’ da ogni altro incarico ad essa connesso,
assicurando la provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio
di commissari. La sospensione non puo’ eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma
del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel
comma 1, ancorche’ ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141
)).

 

Art. 144
  Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio
 
  1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 e'
 nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
 quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto
 stesso. La commissione e' composta di tre membri scelti tra
 funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati
 della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La
 commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno
 elettorale utile.
  2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con personale
 della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio
 dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei
 comuni riportati a gestione ordinaria.
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma
 dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
 determinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della
 commissione straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
 conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
 commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e
 funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
 
  Art. 145
  Gestione straordinaria
 
  1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1
 dell'articolo 143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare
 funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti e' stato
 disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
 straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre,
 anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea,
 in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e
 tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
 stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al
 personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato
 alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non
 superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei
 componenti della commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
 trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i
 dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale
 posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
 a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base
 di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
 in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
 dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
 accreditamenti e' autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui
 fondi in genere della contabilita' speciale. Per il personale non
 dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
 la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello
 stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla
 durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente
 disposizione si provvede con una quota parte del 10 per cento delle
 somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
 575, e successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite
 disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni dalla legge 4
 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
 costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575
 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
 straordinaria potra' rilasciare, sulla base della valutazione
 dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita
 certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
 ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e
 pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli
 enti locali.
  2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
 sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la
 commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro
 il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di
 priorita' degli interventi, anche con riferimento a progetti gia'
 approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
 approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione,
 esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto
 il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica
 amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di
 uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali,
 trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente
 competente per il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa
 depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita'
 di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
 comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le
 disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche
 in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
 agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o
 regionali ad essi effettivamente assegnati.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo
 dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del
 mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali,
 i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento
 disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
  4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con
 riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di
 tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di
 lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
 concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
 di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
 con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
 la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti
 necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
 gia' adottate, in qualunque momento e fase della procedura
 contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
  5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste
 dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
 straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di
 acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
 rilevanti questioni di interesse generale si avvale, anche mediante
 forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
 forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle
 organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali
 particolarmente interessati alle questioni da trattare.
 
  Art. 145-bis 
  (Gestione finanziaria) 
  
  1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui
 organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su
 richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1
 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede
 all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al
 comma 2 del presente articolo. L'anticipazione e' subordinata
 all'approvazione di un piano di risanamento della situazione
 finanziaria, predisposto con le stesse modalita' previste per gli
 enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano
 e' predisposto dalla Commissione straordinaria ed e' approvato con
 decreto del Ministro dell'interno, su parere della ((Commissione per
 la stabilita' finanziaria degli enti locali)), di cui all'articolo
 155. 
  2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 e' pari
 all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal
 titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto
 approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a
 cinque annualita' dei trasferimenti erariali correnti e della quota
 di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli
 importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la
 richiesta. Dall' anticipazione spettante sono detratti gli importi
 gia' corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al
 gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere
 dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvedera', in
 relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi
 annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di
 compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le
 compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo
 recupero dell'anticipazione medesima. 
  3. L'organo di revisione dell'ente locale e' tenuto a vigilare
 sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
 straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le
 difficolta' riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.
 Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di
 revisione e' considerato grave inadempimento. 
  4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene
 con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti
 locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo
 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
 assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalita' di
 versamento dell' annualita' sono indicate dal Ministero dell'interno
 all'ente locale secondo le norme vigenti. 
 
 
  Art. 146
  Norma finale
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano
 anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche'
 ai consorzi di comuni e province, agli organi comunque denominati
 delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali
 dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
 compatibili con i relativi ordinamenti.
  2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione
 ((annuale)) sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei
 singoli comuni.