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Le tappe dell’Emergenza traffico

I POTERI SPECIALI DEL SINDACO PER L’EMERGENZA TRAFFICO DELLA CAPITALE  SONO FINITI IL 31/12/2013

Aggiornato al  19 novembre  2013

A cura di Carteinregola

 laboratoriocarteinregola@gmail.com

LE TAPPE

24 febbraio 1992  Legge 225 che istituisce la Protezione Civile

4 agosto 2006  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi – Dichiarazione dello stato di emergenza determinatasi nella città di Roma nel settore del traffico e della mobilità: la mobilità della Capitale viene  così assimilata a terremoti, inondazioni, epidemie.(Vai al decreto http://www.comitatinopup.it/index.php?section=380

26 settembre 2006  Ordinanza n. 2543 del Presidente del Consiglio dei Ministri Romano Prodi – Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità  nel territorio della Capitale  (poi prorogata ogni anno fino a dicembre 2011 con scadenza dicembre 2012) che attribuisce al Sindaco poteri straordinari, tra cui quelli di  deroga a molte normative, esautorando completamente il Consiglio Comunale dalle decisioni in materia di mobilità ( vedi art. 4 dell’OPCM 3543 del2006 http://www.architettiroma.it/professione/gu/leggi.aspx?id=1824)

–  5 maggio 2009 Legge 42 che istituisce il Federalismo fiscale ( legge delega). L’articolo 24 disciplina l’ordinamento transitorio di Roma Capitale

– 17 settembre 2010  Primo decreto legislativo attuativo n. 156 –  attuazione dell’art.24 [individua organi di governo, numero consiglieri etc]

– 21 dicembre 2011 i senatori del Partito Democratico Ferrante  e Della Seta avanzano un’Interrogazione con richiesta di risposta scritta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (…) per chiederedi conoscere “se il Governo non intenda urgentemente, nel rispetto delle prerogative nazionali e locali, verificare se sussistono gli urgenti motivi che possano portare alla rimozione del sindaco di Roma dall’incarico di commissario delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza del traffico e della mobilità della città di Roma” (> leggi l’interrogazione http://mobile.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=00623316&part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs&parse=no&toc=no&mobile=si&index=si)

Il 16 aprile 2012 Il Sindaco firma l’OC n.436 che ha per oggetto un “nuovo assetto delle competenze” e l’ “istituzione del Comitato di Coordinamento per gli interventi emergenziali“. La maggior parte delle competenze dell’ “Ufficio Commissariale per gli interventi emergenziali e Programma Roma Capitale“, compresi gli interventi del Piano parcheggi,  passa al Dipartimento Trasporti e mobilità. Vengono così riunificate le procedure e le responsabilità, come chiesto da tempo da molti comitati e movimenti cittadini (scarica OC 436 revoca precedente nuova attribuzione competenze )

Il 18 aprile 2012, 4 reti di associazioni e comitati di   cittadini avanzano formale richiesta al Sindaco di accesso agli atti per  prendere visione delle  relazioni semestrali dell’ Ufficio speciale emergenza traffico, dall’aprile 2008 all’aprile 2012 (da 4 anni non inserite nel sito comunale). La richiesta viene rivolta il 7 luglio anche al Dipartimento della Protezione Civile, destinataria delle  relazioni semestrali. L’8 agosto i comitati inviano  una lettera aperta al Presidente del Consiglio, responsabile gerarchico del Dipartimento della Protezione Civile, e finalmente giunge una prima risposta. Alla fine ci  sono voluti 146 giorni per avere accesso a documenti che, secondo il regolamento comunale,  avrebbero dovuto, ai sensi dell’art 10 comma2 , essere resi disponibili al massimo in 30 giorni.

– 18 aprile 2012  Secondo decreto legislativo attuativo n. 61 : tra le altre cose (funzioni amministrative trasferite da stati e Regione a Comune di Roma ) l’art.10 tratta le materie di Protezione Civile, limitatamente alle funzioni del Prefetto previste dalla legge 225 del 1992 esplicitando  che : “le funzioni amministrative relative alle emanazione di ordinanze per l’attrazione di interventi di emergenza in relazione agli eventi   di cui all’art. 2 coma 1, lettere “a” e “b”  al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire al ritorno delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi

– 15 maggio Decreto – legge n.59 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile”. Il decreto stabilisce che per quelle calamità che “in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari”, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non può, di regola, superare i sessanta giornie che “uno stato di emergenza già dichiarato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per non più di quaranta giorni”[1].

12 luglio 2012[2] Legge n. 100  -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile, che prolunga di qualche giorno la durata della dichiarazione dell’emergenza e della eventuale proroga: “La durata della dichiarazione dello stato di  emergenza  non può, di regola, superare i novanta giorni. Uno  stato  di  emergenza già dichiarato, previa ulteriore  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, può essere prorogato ovvero rinnovato, di regola, per  non più di sessanta giorni”[3].

3 ottobre 2012 Terzo decreto legislativo attuativo in fieri, Schema  atto 513 per risolvere “criticità e carenze constatate nella vigente situazione normativa“. [ nell’ atto non c’è alcun cenno a problematiche e carenze legate all’emergenza traffico SCARICA atto n.513 trasmesso alla presidenza del senato il 3 ottobre 2012]- Lo schema  513 viene inviato alla Commissione bicamerale per il Federalismo presieduta da La Loggia, che si riunisce in varie occasioni dal 29 novembre al 19 dicembre 2012

11 dicembre 2012  Audizione del Sindaco Alemanno alla Commissione Bicamerale per il Federalismo,  che chiede alla Commissione “di inserire in norma i poteri relativi alla situazione classica, ormai storica, del commissario straordinario per l’emergenza del traffico e per la mobilità”. Dice il  Sindaco:  “Questa è diventata quasi una disposizione fissa della vita della città di Roma. Come sa l’onorevole Causi, e approfitto per ribadirlo, ormai da molti anni viene prorogata di anno in anno questa gestione commissariale che permette al sindaco di Roma, in quanto commissario per l’emergenza del traffico, di emettere una serie di ordinanze che semplificano le procedure per quanto riguarda gli interventi su parcheggi, metropolitane e altre realtà. È una norma che è sempre stata utilizzata per accelerare le procedure e ad essa si è fatto ampio ricorso”[4]. Per il Sindaco di Roma capitale “L’inserimento di quest’ultimo elemento aggiuntivo ci permetterebbe di sanare una situazione che creerebbe un notevole rallentamento delle situazioni, delle scelte, dei poteri rispetto alla conduzione dei cantieri per le metropolitane, i parcheggi e altre realtà di questo genere [5] Come ben illustrato dal dossier presentato da 100 comitati romani il 30 novembre scorso, in realtà l’emergenza non ha affatto sveltito le procedure – tanto che in 6 anni sono stati terminati meno del 10% degli interventi previsti, in compenso ha drenato molto denaro dalle casse  pubbliche, anche per mantere l’apparato del’Ufficio Emergenza[6].

19 dicembre 2012 sia la Commissione Bicamerale sia le Commissioni Bilancio[7]  danno parere favorevole all’atto 513  Nel parere,  la Commissione bicamerale per il Federalismo  inserisce alcuni emendamenti,  tra cui l’ emendamento dell’on. Leo (PDL), 1.4, che reintroduce l’emergenza,  e l’emendamento  dell’on. Causi (PD), 1.7, che regola gli aspetti economici. L’emendamento di  Leo di fatto intende reintrodurre  lo stesso regime emergenziale dell’OPCM 3543 di Prodi, rifacendosi a uno “stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225[8]per situazioni[9] che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1[10], si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico[11], a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente”. Inoltre  stabilendo che “In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992”, l’emendamento andrebbe addirittura oltre la normativa  prevista dalla legge 225/92 della Protezione  Civile, introducendo il concetto di un’emergenza di per sé infinita, che anziché essere eventualmente periodicamente rinnovata, sulla base delle risultanze delle azioni messe in atto, deve essere esplicitamente revocata qualora venissero meno i suoi presupposti[12].

Il senatore Paolo Franco (LNP) rassegna le dimissioni dall’incarico di relatore facendo presente  che il testo del decreto legislativo, se verranno  recepiti gli emendamenti proposti dalla Commissione “recherà diverse disposizioni di carattere incostituzionale, che inevitabilmente si tradurranno in ulteriore contenzioso di fronte alla Corte”.  Con riferimento all’emendamento, Franco rileva che “esso attribuisce al Sindaco di Roma, senza limitazioni temporali, salvo l’esplicita revoca dello stato di emergenza, poteri straordinari di cui non si comprendono né il fondamento giuridico, né le ragioni. Si tratta pertanto di un’attribuzione illegittima e inopportuna, che crea un’evidente condizione di disparità rispetto ai sindaci di tutti gli altri comuni italiani”.[13]

– 31 dicembre 2012 Fine dell’emergenza Traffico e mobilità e dei poteri speciali del Sindaco.  Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile predispone l’ Ordinanza che regola  il subentro dell’Amministrazione competente in ordinario a coordinare gli interventi necessari successivi:  un  dispositivo normativo finalizzato al trasferimento al regime ordinario della prosecuzione degli interventi all’Amministrazione comunale di Roma Capitale, individuato quale soggetto competente per il coordinamento delle attività ancora in corso, necessarie al completamento degli interventi stessi.

Il 10 gennaio  2013 C.A.L.M.A. (Comitati Associazioni Lazio per la Mobilità Alternativa), Carteinregola e Mobilitiamoci inviano una lettera al Presidente del Consiglio Monti chiedendo di non rinnovare l’emergenza e i poteri speciali[scarica  lettera al presidente Sen.Monti inviata 10 gennaio].

Il 17 gennaio 2013 le stesse associazioni e comitati scrivono un’ulteriore lettera al Presidente del Consiglio,  inviandola anche ai ministri, al sottosegretario Catricalà e ai segretari di tutti i partiti politici (scaricaMinistri segretari Lettera emergenza traffico 17 gennaio . Viene inviata una lettera aperta anche a tutti i candidati Sindaco di Roma a cui viene chiesto di esprimersi sulla gestione commissariale  della mobilità della Capitale e di rinunciare ai poteri straordinari in caso di elezione. Rispondono tutti, ad eccezione di Alemanno e del capogruppo del PD capitolino Marroni (scarica letteraLettera candidati sindaco emergenza. Corriere della Sera, Messaggero, Cinquegiorni e Paese  Sera riprendono la notizia  (i primi due riportando solo la presa di posizione del candidato Marchini)

– il 18  gennaio 2013  il Consiglio dei Ministri si riunisce e vota  lo schema, modificando ulteriormente gli emendamenti Il testo riportato sul sito del Governo non  dà indicazioni precise sullo stato delle cose e sui futuri sviluppi[16]I. l  sindaco di Roma Alemanno lasciando palazzo Chigi conferma all’ANSA  il sì del Governo al Decreto : Il Terzo decreto su Roma capitale e’ stato approvato: si sono mantenuti in forma diversa, ma in maniera sostanziale, i poteri straordinari per l’emergenza traffico”; ” restano i poteri sull’emergenza traffico, si da’ la possibilita’ al Campidoglio di rimodulare i fondi per la vecchia legge su Roma Capitale e d’intesa con la Regione di ripartire le risorse per il trasporto pubblico locale” (ANSA – ROMA, 18 GEN)[17] Ma  l’iter burocratico per l’approvazione dei poteri commissariali del Sindaco è ancora lungo. Infatti  secondo il successivo comunicato di  ROMAOggi “Con il nuovo decreto su Roma Capitale approvato oggi dal governo –  ha spiegato Alemanno-nonostante siano stati cancellate le norme di protezione civile sulle varie emergenze, noi siamo l’unica citta’ che mantiene i poteri sull’emergenza traffico…C’e’ un ultimo punto: siccome il parere della commissione bicamerale non e’ stato recepito alla lettera da questo consiglio dei ministri, questo deve riconsegnare, formalmente per un ulteriore verifica al parlamento il decreto e il parlamento ha 30 giorni per riesaminarlo[18].

– Nei giorni successivi viene pubblicato  sul sito del Governo lo Schema di Decreto definitivo[19] con l’emendamento della Commissione modificato insieme alle relative Relazioni[20]. Il testo definitivo  deve essere  formalmente rinviato alla Commissione bicamerale, che a quanto pare, non deve più esprimere ulteriori  pareri  prima che il Decreto venga inviato alla firma del Presidente della Repubblica.

–       Dal 1 gennaio 2013 tutte le ordinanze a cui mancava solo la firma del Sindaco/commissario si fermano: alcune sono state  approvate in via ordinaria dalla Giunta Capitolina rinunciando  alle eventuali deroghe normative già messe in conto[21]. Il 30 gennaio Carteinregola, Mobilitiamoci e CALMA scrivono a tutti gli uffici coinvolti negli interventi della mobilità chiedendo  la sospensione e verifica  dei procedimenti in atto, essendo venuti  meno i poteri commissariali  per l’emergenza traffico nella Capitale (22)

il 1 marzo 2013 la Giunta Capitolina approva la deliberazione n.75 Modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta Capitolina  n. 161/2010, e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale:  adeguamento ed adozione del testo coordinato”( scarica uffiicio roma capitale passaggio comptenze DGCDelib-1. N 75 del 01.03.2013 ) in cui l’ “Ufficio di  supporto al Commissario delegato – Programma Roma Capitale” viene modificato in  “Ufficio per gli
interventi previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e della mobilità e per il
Programma Roma Capitale“, articolato in due Unità Organizzative: U.O. gestione procedimenti amministrativi; U.O. gestione procedimenti tecnici. Tutte le competenze, che erano state riunite ad aprile del 2012 nel Dipartimento Mobilità, ponendo fine all’assurdo sdoppiamento delle procedure e delle responsabilità, nonchè dei costi per le strutture, vengono di nuovo suddivise tra i due uffici, in quanto “si ritiene di attribuire alla predetta struttura [Ufficio per il Programma di Roma Capitale] l’attività istruttoria della procedura approvativa dei progetti di interventi infrastrutturali nel settore del traffico e della mobilità previsti nei Piani Emergenziali, la cura delle fasi di supporto alla predisposizione del progetto, le verifiche preliminari di carattere tecnico-amministrativo ed economico-contabile, le verifiche in ordine alla duplicazione degli interventi ed alla coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione volti al superamento delle criticità nei settori del traffico e della mobilità, alla indizione, convocazione e svolgimento delle Conferenze di Servizi, nonché, le attività già di competenza dell’Ufficio di supporto al Commissario delegato – Programma Roma Capitale non completate al 31 dicembre 2012…”. Una scelta che oltre a cozzare con la semplificazione delle procedure tanto invocata, ripristina la mancanza di trasparenza della gestione commissariale dell?ufficio Speciale precedente.

La deliberazione verrà pubblicata quasi un mese dopo. Nel frattempo il consigliere Athos De Luca (PD) deposita un’interrogazione urgente per perchè non sia  ancora stato effettuato il passaggio dal regime straordinario a quello ordinario per quanto riguarda la mobilità di Roma Capitale, nonchè con quali funzioni  e quali costi sia mantenuto Ufficio di supporto al Commissario delegato – programma Roma Capitale (scarica Interrogazione emergenza traffico) che resterà senz arisposta come la lettera a Monti inviata da Mobilitiamoci l’11 aprile 203 (scarica LETTERA_MONTI_APRILE_2013)

il 3  aprile  2013 il neoeletto Senato della XVII Legislatura approva il terzo decreto  legislativo di Roma Capitale. Il PD fa un comunicato in cui sostiene di aver  modificato gli articoli relativi ai poteri speciali, ma nel decreto approvato non ce n’è traccia https://carteinregola.wordpress.com/mobilita/emergenza-traffico/diario-basta-emergenza/poteri-speciali-per-la-mobilita-di-roma-il-pd-si-esprima-chiaramente/Pochi giorni dopo, il 9 aprile,  anche la Camera approva il Decreto.

18 aprile 2013 Il Consiglio dei ministri dà  il via libera al III decreto legislativo di Roma Capitale, probabilmente l’ultimo atto del Governo Monti (> leggi agenzia ASCA) (> leggi comunicato governo)

15 maggio 2013 GU n.112 pubblica il provvedimento che entra in vigore il 30/05/2013 (> vai al testo della Gazzetta Ufficiale) (23)

il 16 maggio 2013 Il Presidente della Regione Lazio Zingaretti dà  parere favorevole ai rinnovati poteri speciali per la mobilità al Sindaco di Roma augurandosi che  “siano utili per intervenire su quello che sta diventando un dramma per i romani, il livello insopportabile di traffico”. Carteinregola e Mobilitiamoci scrivono a Zingaretti chiedendo delle garanzie perché non si torni alla gestione commissariale all’insegna delle deroghe, della scarsa trasparenza e della mancata partecipazione dei cittadini che ha caratterizzato questi ultimi 6 anni di  prorogata   “emergenza traffico” (> vai alla pagina) (> vai all’articolo di Roma capitale News)

Il 19 giugno Franco Gabrielli,  capo della Protezione Civile, firma l’Ordinanza Ocdpc n. 97″disposizioni per favorire e regolare il subentro di Roma Capitale nelle attività per il superamento della criticità legata al traffico e alla mobilità” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.148 del 26 giugno 2013 (> vai al testo integrale http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG39906 leggi l’articolo di Il Tempo del 28 gugno 2013 scaricaIL Tempo 28 giugno ordmobilit

costituito da un solo articolo:

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Art. 1
1. Roma Capitale e’ individuata quale Amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita’ necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita’ di cui in premessa.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell’Ufficio per gli interventi previsti nei Piani emergenziali nel settore del traffico e della mobilita’ e per il programma Roma Capitale e’ individuato quale soggetto responsabile a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, tutte le attivita’ occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del trasferimento dei medesimi a Roma Capitale, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
3. Il Sindaco di Roma, Commissario delegato pro-tempore, provvede entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale, a trasferire al Direttore di cui al comma 2 tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita’ svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita’ ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Direttore di cui al comma 2, per l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, puo’ avvalersi delle strutture organizzative dell’Amministrazione Capitolina, nonche’ della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse gia’ disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l’espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede con le risorse disponibili sul bilancio di Roma Capitale.
6. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza [scadenza 26 dicembre NDR] sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, commi 8, 9, 10 e 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 98, comma 2, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241, nonche’ le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa.
7. Il Direttore di cui al comma 2, a seguito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita’ poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

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19 novembre 2013 Sul Corriere della Sera in un articolo che annuncia “Metro C, Lupi convoca Marino” si inserisce en passant che siccome “i pagamenti per la Metro C vanno sbloccati” c’è l’ipotesi che Marino ” ricorra ad un’ordinanza emessa come commissario del traffico”. Peccato che dal 31 dicembre il Sindaco non abbia più poteri commissariali pr la mobilità e quindi neanche possibilità di emettere ordinanze…(scarica l’articolo Cs_Rm_19_11_13_MetroC)

Non sappiamo che seguito abbia vuto finora  il terzo decreto  legislativo di Roma Capitale,  approvato dal Parlamento, che reintroduce poteri speciali del Sindaco per la mobilità, nè se sia in preparazione una seconda Ordinanza del Governo per fissare  “i limiti e criteri di nuovi poteri straordinari del Sindaco”. Ma Carteinregola sta predisponendo un nuovo dossier  che   evidenzia  tutte le carenze e le inadeguatezze  dei Piani emergenziali per il traffico di Roma, per  chiedere a chi governa la Regione e la Capitale   di non ripetere gli stessi errori del passato e di rfar gestire  la mobilità agli uffici preposti e al confronto democratico con le forze politiche e con i cittadini. E, in ogni caso, prima di riattivare  di nuovo  strumenti straordinari,  di operare un’attenta valutazione della loro efficacia, garantendo la massima trasparenza.


[1]  Decreto 59/2012 Art. 5 comma 1-bis.

[6] ALCUNE CIFRE: In 6 anni non è stato realizzato nemmeno il 10% degli interventi approvati nel 2006: 29 su 389 al 31 marzo 2012 (con questo ritmo saranno completati nel 2066)
. Il tasso di realizzazione aumenta di poco, all’11,6% ,8 su 69, per gli interventi relativi ai miglioramenti viari, parcheggi di scambio,nodi di interconnessione e corridoi per la mobilità pubblica, essenziali per migliorare i flussi della mobilità e l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Il tasso di realizzazione dell’insieme dei parcheggi è attorno al 5% (16 sui 300).
 Se si aggiungono gli interventi di manutenzione, affidati senza procedura pubblica di appalto, nei piani nel 2009/10(82,di cui 68 completati), il tasso di realizzazione raggiunge i 20,6%,97 su 471.
 Nella documentazione consegnata il 12 settembre 2012 ai comitati,  manca qualsiasi forma di rendicontazione, per cui  non si sa che fine abbia fatto il miliardo e 700 milioni di €, assegnati (con OPCM n.3660 del 5 marzo 2008) ai piani per l’emergenza traffico, né i costi sostenuti in sei anni solo per la gestione della struttura dedicata all’emergenza traffico (nella relazione semestrale del 2008 sono indicati due milioni di euro l’anno)

A causa della inerzia nella gestione dell’emergenza dal 2007 al 2011 i costi da congestione traffico si sono raddoppiati (da 1,4 a 2,8 miliardi di €), gli spostamenti con veicoli a motore sono passati dal 50,5% del totale nel 2008 al 66,5% attuale, l’inquinamento è fuori dai limiti di legge ed i morti per incidenti stradali sono quasi 200 l’anno.

[7] la Commissione della Camera il 19 dicembre 2012 e quella del Senato il 21 dicembre

[9] Il termine “situazioni” prende il posto del termine “eventi”, che però sono parole che  hanno due significati completamente differenti: infatti un “evento” è un accadimento che implica una durata definita nel tempo, una “situazione” registra uno stato di fatto senza riferimenti temporali circoscritti. NOTA BENE: né  nell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  a cui l’emendamento fa riferimento, né nell’intero testo della legge, è mai impiegata  la parola “situazione” riferita a uno stato di emergenza, ma solo la parola “evento” (“situazioni”, al plurale, viene utilizzato come “situazioni di pericolo”, e non come motivo di emergenza,  ma come obiettivo degli interventi emergenziali (“volti a evitare situazioni di pericolo”)

[10] Art. 5 Stato di emergenza e potere di ordinanza

1.  Al  verificarsi  degli  eventi  di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c)*, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1,  comma  2,  del  Ministro  per  il  coordinamento della protezione civile,  delibera  lo  stato  di  emergenza, determinandone durata ed estensione  territoriale in stretto riferimento alla qualita’ ed alla natura  degli  eventi.  Con  le  medesime  modalita’  si procede alla eventuale  revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

*Art. 2. c)   calamita’  naturali,  catastrofi  o  altri  eventi  che,  per intensita’ ed estensione, debbono essere  fronteggiati  con  mezzi  e poteri straordinari.

[11] A differenza del decreto Prodi n.3543, che esplicitava le decine di normative  a cui i poteri speciali potevano derogare e le relative eccezioni, in questo caso nulla viene specificato.

[12] Estratto del parere della Commissione bicamerale per il Federalismo fiscale del 19 dicembre 2012:

La Commissione bicamerale per il federalismo fiscale, esprimendo il proprio parere favorevole allo “Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale” ha avanzato  la seguente integrazione:

c) all’articolo 1, dopo il comma 1-ter, sia inserito il seguente:

«1-quater. All’articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per l’attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente,

nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.

1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992.»»;

[13] Resoconto seduta della commissione bicamerale del 19 dicembre 2012: http://parlamento.camera.it/_dati/leg16/lavori/bollet/201212/1219/html/62/frame.htm?cam/_bicamerali/leg16/federalismo/resoconti/leg16fr.htm

il resoconto riporta anche : [Franco]”Esprime stupore e delusione per il fatto che simili emendamenti siano approvati grazie alla acquiescenza del Governo e in virtù di un evidente accordo tra il gruppo del Popolo della Libertà e quello del Partito Democratico, che l’astensione di quest’ultimo sull’emendamento Leo 1.4 non è sufficiente a mascherare. Ritiene che le votazioni della seduta odierna costituiscano una brutta conclusione dell’attività svolta dalla Commissione nel corso della legislatura. Ribadisce, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo sull’emendamento Causi 1.7.”

[14] le lettere sono scaricabili in download nella pagina

[15] Le risposte sono scaricabili in download nella pagina

[16] dal sito del Governo, 18 gennaio 2013: B. ORDINAMENTO ROMA CAPITALE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, di concerto con i Ministri competenti dopo aver sentito il Sindaco di Roma, alcune modifiche allo schema di decreto legislativo relativo a Roma Capitale.

Le novità riguardano, tra l’altro: i poteri di ordinanza del Sindaco di Roma, la rimodulazione del programma di interventi a favore della città e l’erogazione diretta alla Capitale di risorse destinate al trasporto pubblico locale. Le modifiche saranno comunicate alle Camere.

[19] Schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive  del decreto legislativo 18 aprile n.61etc. ART 1 comma 4: All’art. 10 del i Decreto legislativo n.61 del 2012 è aggiunto infine il seguente comma: “1 bis: Per l’attuazione egli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilità ed all’inquinamento atmosferico e acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali  dell’ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei limiti e secondo criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale

[21] Sono 35 le leggi e le normative a cui  l’OPCM 3543 del 2006 permetteva di derogare : vedi art. 4 http://www.architettiroma.it/professione/gu/leggi.aspx?id=1824

(22) scarica la lettera Lettera uffici fine poteri speciali per sito la lettera è stata inviata a:

On.  Gianni Alemanno, Sindaco di Roma Capitale
Prof. Antonio Catricalà, Sottosegretario di Stato Presidenza del Consiglio dei Ministri
On. Alessandro Vannini Consigliere delegato al Piano Urbano Parcheggi
Dott. Franco Gabrielli Capo Dipartimento Protezione Civile
Dott. Roberto Massaccesi,  Direttore Ufficio Ufficio di Supporto al Commissario Delegato ‐  Programma Roma Capitale On. Antonello Aurigemma, Assessore alla Mobilità, Roma Capitale
On. Marco Visconti, Assessore all’Ambiente di Roma Capitale
On. Marco Corsini, Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale
Arch. Antonia Pasqua Recchia, Segretario Generale MiBAC
Dott.ssa Mariarosaria Barbera, Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma
Arch. Costanza Pierdominici,  Soprintendente Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma
Arch. Federica Galloni, Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio
Capigruppo Assemblea Capitolina
Presidenti dei Municipi di Roma Capitale
Dott. Liborio IudicelloSegretario Generale Roma Capitale
Dott. Giovanni Serra; Direttore Dipartimento Mobilità e Trasporti
Ing.  Angela Mussumeci UOP Pianificazione delle Infrastrutture Destinate al Parcheggio
Dott. Tommaso Profeta, Direttore Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile
Dott. Paolo Prosperi, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile
Ing. Errico Stravato, Direttore Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica Ing. Paolo Capozzi,  Direttore Direzione Programmazione e Pianificazione del Territorio
Ing. Carlo Ferranti, Autorità Bacino Fiume Tevere
Dott. Mauro Lasagna, ARDIS  Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo
 

(23)  G.U. n.112 Art. 1 Comma 4. All’articolo 10 del  decreto  legislativo  n.  61  del  2012  e’ aggiunto infine il seguente comma:      «1-bis. Per  l’attuazione  degli  interventi  da  effettuare  sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di  emergenza connesse al traffico, alla mobilita’ ed all’inquinamento  atmosferico o acustico, il Sindaco  provvede  con  proprie  ordinanze,  anche  in deroga ad ogni disposizione di legge  e  comunque  nel  rispetto  dei principi generali dell’ordinamento giuridico,  in  esecuzione  di  un piano  autorizzato  con  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche’  nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con  oneri a carico di Roma Capitale.»