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Piano casa – sentenza della Corte Costituzionale sul Molise

PianoCasaLa Corte Costituzionale boccia una norma del Molise analoga  ad  un articolo introdotto con il  “Piano casa” Ciocchetti/Polverini (tuttora vigente) nel Lazio. Ma  quella sentenza ci sembra soprattutto confermare che la pronuncia della Corte non può essere sostituita dalla modifica degli articoli “sospetti” con una nuova legge. Perchè  una dichiarazione di incostituzionalità riguarda anche gli interventi  in corso, che non sarebbero  fermati dall’entrata in vigore delle modifiche approvate dalla Giunta Zingaretti…

I radicali  Berardo e Magi segnalano al Sindaco  Marino e al Presidente  Zingaretti che la Corte Costituzionale ha recentemente bocciato un articolo di una legge del Molise dal contenuto identico a un articolo modificato dal Piano Casa Polverini,    e ne chiedono   l’immediata  abrogazione, insieme a una verifica dei provvedimenti della giunta Alemanno approvati in base a tale  norma.  Carteinregola  scrive di nuovo al Ministro Bray e questa volta anche al Presidente della Corte e all’Avvocatura di Stato, per chiedere che venga al più presto fissata l’udienza relativa agli articoli del Piano Polverini impugnati dal Ministero dei Beni Culturali.

Il 14 novembre scorso la  Corte Costituzionale ha bocciato[1]  l’Articolo 1 comma 1 della legge regionale n.18/2012 del Molise[2], successivamente  corretto dal Consiglio regionale dopo soli 5 mesi dalla sua approvazione in seguito all’ impugnativa del Governo[3].

L’articolo dichiarato incostituzionale  recitava “…i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati…”, escludendo, con un atto legislativo regionale, la trasmissione dei piani urbanistici attuativi dal Comune alla Regione. La Corte censura la norma del Molise sottolineando che  “l’ambito materiale relativo al presente giudizio rientra nel «governo del territorio», ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, nell’ambito della quale le Regioni debbono osservare i principî fondamentali ricavabili dalla legislazione statale”, e sancendo che  l’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione”  è un necessario  “contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale” e “assume il carattere di principio fondamentale”[4].

Come fanno notare Magi e Berardo, questo comporta almeno due conseguenze: la prima, è che, avendo la  Corte Costituzionale bocciato una previsione legislativa dal contenuto identico all’Articolo 1-bis della legge 36 modificata dal cosiddetto Piano casa della Polverini[5], si rende  urgente  un intervento del Consiglio regionale del Lazio per abrogare immediatamente (e senza aspettare l’approvazione del nuovo testo unico regionale) l’articolo in questione.

La seconda, è che  si rende altrettanto urgente  procedere al  riesame dei provvedimenti della Giunta Alemanno approvati in base  a tale norma, in particolare di  quelli non trasmessi alla Regione Lazio.

E bisogna dire che, spulciando  velocemente tra le Delibere di Giunta urbanistiche approvate dal 27 agosto  2011[6]  al 22 maggio 2013[7],  la frase “ai sensi dell’art. 1 bis della L.R. n. 36/1987 e s.m.i.”  ricorre più di una dozzina di volte.

Ma c’è un ulteriore aspetto che Carteinregola intende approfondire. Un paio di settimane fa avevamo scritto al Ministro Bray e al Presidente Zingaretti invitandoli a non chiedere il rinvio dell’udienza presso la  Corte Costituzionale, così che l’eventuale pronuncia di incostituzionalità sugli articoli del Piano casa Polverini, impugnati da due ministri dei Beni Culturali, potesse fermare anche gli interventi in avanzato stato procedurale (vedi nostro articolo). Non è accaduto, e il 5 novembre l’udienza è stata rimandata a data da destinarsi.

Tuttavia, leggendo la  sentenza  della Corte sul “caso Molise”, abbiamo deciso di scrivere nuovamente, questa volta anche al Presidente della Corte e all’Avvocatura di Stato, in quanto  le nostre argomentazioni per sollecitare la pronuncia della Corte  le abbiamo ritrovate nero su bianco nelle motivazioni dei giudici costituzionali.

La questione è complessa, ma merita uno sforzo.

Qualche mese dopo l’impugnazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Regione Molise modifica l’articolo contestato e aggiunge un articolo  integrativo[8], che reintroduce l’obbligo di trasmissione di copia degli strumenti attuativi dal Comune alla Regione. Ma per la Corte Costituzionale ciò non basta: infatti nella sentenza afferma che“non può tuttavia essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, pur trattandosi di integrazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso[ix] nel prevedere che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente siano approvati definitivamente dalla Giunta comunale, ha introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore sino all’introduzione della norma sopravvenuta (ancorché a soli cinque mesi circa dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata)”.

“La disposizione censurata va pertanto sottoposta allo scrutinio di costituzionalità”,  e  viene  “pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013”.

Quindi secondo la Corte, è importante che una norma incostituzionale, persino in vigore  per un breve periodo, sia  dichiarata tale, in modo da  annullarne l’efficacia.

Lo ripetiamo: si lasci  pronunciare la  Corte Costituzionale  sul Piano Polverini, oppure si corra subito ai ripari fermando quegli articoli vigenti da più di due anni…

[AMBM]


[1] Sentenza n. 272/2013

[2] Legge regionale n.18/2012  Art. 1  comma 1. Come disposto dalla normativa statale vigente e nell’attesa dell’emanazione della legge regionale disciplinante, tra l’altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore.

[3] La legge della Regione Molise n. 1 del 2013, recante «Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali», all’art.  1,  comma 3, stabilisce che: «All’articolo 1 della  legge  regionale  7  agosto 2012  n.  18  (Disposizioni  in  merito  all’approvazione  dei  piani attuativi conformi alle norme degli  strumenti  urbanistici  generali vigenti), dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente: «1-bis.  I  comuni sono comunque tenuti  a  trasmettere  alla  regione,  entro  sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di  cui  al  comma  1.  Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono  esprimersi  con motivazioni puntuali».

[4] Sentenza n. 272 Corte Costituzionale: …Ne consegue che, secondo quanto previsto dalla norma interposta invocata nel presente giudizio, « Il contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale è costituito dall’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione», con la conclusione che «Il meccanismo istituito dall’art. 24 della legge n. 47 del 1985 […], in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l’obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale» (così, la già citata sentenza n. 343 del 2005).Scarica la sentenza completa Sentenza 272_2013 Molise

[5] Legge  regionale del Lazio n.36/1987 del Lazio – nella versione modificata dalla legge regionale 10/2011 (Piano Casa)

Articolo 1

Comma 2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 è pubblicata nell’albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro trenta giorni dal ricevimento, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza degli stessi alle norme della presente legge.

Comma 3. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare ovvero con deliberazione della giunta comunale, qualora conformi allo strumento urbanistico generale, che non può essere adottata prima della scadenza del termine di cui al comma 2. Con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo il comune decide sulle eventuali opposizioni pervenute, si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione entro i successivi quindici giorni. (2c)

articolo 1-bis

1. I piani attuativi, conformi allo strumento urbanistico generale, che non comportino le modifiche di cui all’articolo 1, sono approvati dalla giunta comunale, senza l’applicazione delle procedure di cui al medesimo articolo 1, commi 2 e 3. 

2. Le modifiche di seguito elencate non costituiscono variante sostanziale a un piano attuativo di cuiall’articolo 1, comma 1 quando riguardano: 

  • a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
  • b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
  • c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;
  • d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento;
  • e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968;
  • f) le modifiche che incidono sull’entità delle cubature dei locali tecnici ed impianti tecnologici e sulla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, nonché le modifiche che variano il numero delle unità stesse;
  • g) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
  • h) le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
  • i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici; 
  • l) l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della l. 457/1978;
  • m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successivemodifiche;
  • n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano  o del programma;
  • o) le modifiche alla viabilità secondaria e la precisazione dei tracciati della viabilità primaria;
  • p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, ivi inclusi quelli ricadenti nelle zone di  recupero dei nuclei edilizi abusivi, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici.
  • 3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all’articolo 6, comma 2 della l.r. 22/1997, e sentito il collegio di vigilanza, nei casi in cui i piani attuativi sono stati oggetto di approvazione con le procedure dell’accordo di programma.

[6] Data di approvazione del Consiglio regionale della legge Regionale n. 10/2011 che modifica completamente la precedente Legge Regionale n. 21/09 della giunta Marrazzo

[7] il 26 maggio si è tenuto il primo turno delle elezioni amministrative della Capitale

[8] art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, che aggiunge, dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».

[9 (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 193 del 2012), l’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012)