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Pup Lungotevere Castello: ricorso al TAR (anche) contro Carteinregola

La ditta titolare del progetto del parcheggio interrato tra Castel Sant’Angelo e il Palazzo di Giustizia ha presentato un ricorso al TAR che riguarda anche la legittimità della partecipazione alla Conferenza dei Servizi di Carteinregola. Ma su questo punto gli argomenti portati a sostegno non sono affatto convincenti, anzi…

Abbiamo ricevuto qualche giorno fa tramite raccomandata cartacea alla sede della nostra associazione un ricorso al TAR del Lazio della ditta che dovrebbe realizzare l’intervento del parcheggio di Lungotevere Castello (1), contro una serie di soggetti pubblici e non (2) tra i quali anche Carteinregola.

Il progetto per la realizzazione parcheggio interrato da centinaia di posti auto, da cedere in gran parte a privati per 90 anni a prezzi di mercato, da scavare accanto a Castel Sant’Angelo, era stato inserito nel Piano Urbano Parcheggi (P.U.P.) del Comune di Roma con Ordinanza commissariale del Sindaco Veltroni neo nominato commissario per l’emergenza traffico del 2006 (3) ed è rimasto nei successivi P.U.P. fino alla Ordinanza commissariale del Sindaco Alemanno del novembre 2008 (4). Rimasto però, lo vogliamo sottolineare, sempre nella fase istruttoria, dato che non è mai stata stipulata la Convenzione e nemmeno firmata un’ordinanza commissariale di autorizzazione alla stipula (5). Tuttavia il Sindaco Commissario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 Roberto Gualtieri ha ritenuto di inserirlo negli “interventi essenziali e indifferibili” poi approvati con Dpcm del 15  dicembre 2022  e dell’ 8 giugno 2023 (6), sottoposti ai suoi poteri speciali di deroga a numerose normative (7).

Poichè la Conferenza dei Servizi decisoria indetta dal Dipartimento Mobilità sostenibile di Roma Capitale per l’intervento si è chiusa negativamente nel luglio 2023 (8) in quanto “ le questioni poste  in fase di CdS non sono superabili, salvo l’attivazione dei poteri attribuiti al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo”, e non avendo fatto seguito alla conclusione  alcun atto del Sindaco Commissario per la prosecuzione dell’iter, la società ha presentato ricorso al TAR per chiedere l’annullamento del verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria, del parere negativo del Dipartimento di Tutela Ambientale di Roma e del I Municipio, e anche delle note inviate da alcuni soggetti che sono stati ammessi alla conferenza, tra i quali i pareri resi dalla Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma e il parere tecnico rilasciato dal Comitato tecnico del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Lazio l’Abruzzo la Sardegna presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre alla nota dell’Associazione Carteinregola.

Senza entrare nel merito del ricorso, che spetta al collegio del Tribunale amministrativo, vogliamo sottolineare un punto sul quale la sentenza del TAR, potrà avere notevoli conseguenze per la nostra e per tante altre associazioni di cittadini attivi che da tempo seguono con serietà e impegno le vicende urbanistiche della nostra città (9).

Ci riferiamo alla contestazione, riportata nel ricorso, della partecipazione alla CdS dell’”associazione privata Carteinregola che costituirebbe secondo il ricorrente un'”illegittimità” che “inficia l’esito finale della CdS”, illegittimità che deriverebbe dalla violazione dell’art.14 comma 5 della legge 241/1990 che prevede che possano partecipare, con le modalità dell’art.9 solo i soggetti di cui all’art.7, ossia le c.d. “parti necessarie(9).

Ma proprio la citata legge 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi“, all’art. 9 “Intervento nel procedimento”, al comma 1 recita che “Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”. Quanto al rimando all’articolo 7 della stessa legge, che dovrebbe restringere la partecipazione solo “alle parti necessarie“, va fatto presente che quest’ultimo articolo si intitola “Comunicazione di avvio del procedimento” e riguarda “i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”. Ci sembra quindi che il ricorrente mescoli due aspetti molto diversi tra loro: in un caso, un’associazione che ha  la “facoltà di intervenire”  alla Cds e che, in seguito a specifica  richiesta,  l’amministrazione può ammettere alla Cds; nell’altro, i soggetti a cui l’Amministrazione è obbligata a fornire notizia dell’inizio del procedimento. Mescolanza che risiede a nostro avviso anche nella interpretazione della sentenza del TAR Campania, di cui viene riportato nel ricorso un passaggio decontestualizzato, che alla lettura integrale della sentenza appare di ben diversa fattispecie – ed esito – rispetto a quanto riportato (10).

Quanto alla contestazione del fatto che l’Associazione Carteinregola “sulla  base di generici e indeterminati interessi ha rimesso in discussione l’intero intervento con argomentazioni che confliggono con la decisione normativa di inserirlo tra quelli urgenti e indifferibili“, a noi sembra che ogni partecipante dovrebbe avere la facoltà di esprimere le proprie circostanziate obiezioni, anche se naturalmente solo gli enti preposti hanno diritto di voto nella CdS.

E in questo senso sempre la legge 241/1990 all’art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento, peraltro citato anche dal ricorrente, recita:

comma 1. I soggetti di cui all’articolo 7 [ cioè i soggetti che per legge debbono intervenirvi] e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 [cioè i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi ecc ] costituiti in associazioni o comitati, hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento.

Ci rimettiamo quindi alla sentenza del TAR e ai diversi scenari che si apriranno per tutti i cittadini che pensano che la trasparenza e la partecipazione civica siano una garanzia democratica per trasformazioni della città all’insegna dell’interesse generale e della tutela del patrimonio collettivo.

AMBM

vedi anche

NOTE

(1) Vedi

Parcheggio di Lungotevere Castello: ma l’interesse pubblico dov’è? -10 Maggio 2023

Parcheggio di Lgotevere Castello – cronologia materiali -20 Maggio 2023

(2) Ricorso contro: Roma Capitale in persona del Sindaco in carica;  Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente in carica; Ppresidente del Consiglio dei Ministri in carica; Commissario straordinario ai sensi del comma 421 della legge 234 2021 professor Roberto Gualtieri; Società Giubileo 2025 in persona del legale rappresentante in carica; Mministero della giustizia in persona del Ministro in carica; Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma in persona del legale rappresentante p.t.; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in persona del ministro in carica; Municipio I  Roma centro in persona del Presidente in carica; Associazione Carteinregola in persona del presidente e legale rappresentante p.t.

(3) OC n.2 del 12 10 2006 scarica l’ordinanza

(4) OC 129/2009 scarica l’ordinanza con il P.U.P.

(5) Ci risulta che una parte della superficie ricadeva – e sembra che ancora ricada –  in area demaniale, per la quale, si legge  nel ricorso, “occorrerà attivare le procedure per l’acquisizione al Patrimonio di Roma Capitale”. Tale precisazione con il verbo al futuro  appare anche nella scheda 35 del DPCM  del 15 dicembre 2022 e  nella scheda 123  del dpcm dell’8 giugno 2023, ma ci risulta essere presente già nelle motivazioni per cui  gli uffici avevano previsto   l’espunzione dell’intervento dal Piano parcheggi fin dal 2015 (espunzione che tuttavia non è mai stata portata al voto dell’Assemblea Capitolina).

(6) DPCM Giubileo 15 12 2022 vedi scheda 35 scarica DPCM Giubileo 15 12 2022 DPCM_20221215_GIUBILEO_ALLEGATI

DPCM 8 giugno 2023 scaricaDpcm 8 giugno 2023 scarica Allegato 1, seconda parte – Schede interventi 91-184 vedi scheda 123

(7) poteri Sindaco Commissario

vedi Sindaco Commissario per il Giubileo, quali procedure accelerate con le ordinanze 19 Ottobre 2023 Continua#

Il Sindaco Gualtieri nominato Commissario Straordinario per il Giubileo -6 Febbraio 2022 Continua#

(8) verbale di conclusione della conferenza dei servizi decisoria del 28 luglio  2023

(9) L’associazione Careinregola è nata nel dicembre 2012 per iniziativa del Coordinamento Comitati NO PUP che si occupa di regole per i parcheggi interrati fin dal marzo 2010. Sia come Coordinamento No PUP sia come Carteinregola da anni promuoviamo iniziative e interlocuzioni con tutte le Amministrazioni che si sono succedute inviando lettere e documenti, incontrando assessori e responsabili degli uffici, partecipando ad audizioni alle Commissioni capitoline, organizzando dibattiti, conferenze stampa e manifestazioni, avanzando richieste ai candidati alle elezioni e inviando memorie all’ANAC, e soprattutto predisponendo decine dia rticoli e documentati dossier*, e fin, nel 2012, un nuovo “Schema di Convenzione per la Concessione del diritto di superificie per la realizzazione di parcheggi interrati,”

Vedi Sostasostenibile – chi siamo – tutte le nostre iniziative

*Si vedano i dossier: 12 luglio 2011 Non chiediamo la luna – il libro rosa del PUP; 28 novembre 2012 “PUP voltiamo pagina) (> vai al dossier); 29 ottobre 2013 Piano urbano Parcheggi: è ora di cambiare ;2014, Vogliamo Regole, legalità e trasparenza anche per il Piano urbano Parcheggi; 24 marzo 2015 I Buchi neri del Piano Urbano Parcheggi;   settembre 2016 Piano Urbano Parcheggi, voltiamo  pagina; 6 luglio 2017, nel Dossier Raggi X – capitolo sul PUP (> vai a Raggi X: PUP a cura del gruppo Sosta sostenibile di Carteinregola e Coordinamento Comitati NO PUP); 18 marzo 2022, dossier NOTA CARTEINREGOLA LINEE GUIDA PIANO PARCHEGGI 18 MARZO 2022; 30 marzo 2023 Dossier A un anno dalle Linee Guida del Programma Parcheggi, cosa succede? (con le osservazioni di Carteinregola);

(10) Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0241.htm

Art. 14. (Conferenze di servizi)
(articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

1. La conferenza di servizi istruttoria può essere indetta dall’amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.

(…)

comma 5. L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7*, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9.

* Art. 7. (Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento.

(10) sentenza del T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II 21 marzo 2022, n. 769 – che riguarda l’ Autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi (la sentenza è tratta dal sito osservatorioagromafie) scarica la sentenza

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