Widgetized Section

Go to Admin » Appearance » Widgets » and move Gabfire Widget: Social into that MastheadOverlay zone

Regolamento del Verde: ampliare il divieto di interventi sulle alberature per la tutela dell’avifauna

Il regolamento attualmente in approvazione all’Assemblea Capitolina prevede delle regole per le potature degli alberi che presentino nidi o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio da specie rare o di pregio. L’Art.33 comma 4 [1] infatti stabilisce il periodo di potatura in rispetto della nidificazione dell’avifauna “escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica” e che anche in altri periodi “la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio“.

Alcuni hanno però rilevato che il citato comma ha modificato la precedente versione del testo, operando una riduzione del divieto di eseguire potature, da 5 a 4 mesi [2]. In realtà tale riduzione era stata effettuata in seguito a un precedente parere della LIPU meno cogente, portato nel gruppo di lavoro del Coordinamento del Regolamento del verde e del paesaggio urbano da un comitato, ora superato da un parere ufficiale sempre della LIPU, in una lettera al Presidente della Commissione Ambiente Diaco [3] rilanciato in questi giorni dai social, in cui si precisa che gli interventi sulle alberature sono “da interdire completamente nel periodo 15 marzo – 15 agosto, naturalmente prevedendo, in presenza di nidi, l’immediata interruzione degli interventi anche al di fuori di tale periodo.
Anche il gruppo di lavoro del Coordinamento concorda sul fatto che un’estensione ai mesi di marzo e agosto rappresenterebbe una più stringente tutela dell’avifauna, ed è quindi sicuramente favorevole alla modifica che sarà portata in Aula dagli emendamenti presentati in questo senso dalle opposizioni.

(AMNM)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Vai a Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano – Domande & Risposte

NOTE

[1] Art. 33 – Potature

4. Le potature devono essere eseguite a regola d’arte, secondo le più corrette ed aggiornate tecniche arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso; devono essere realizzate nel periodo di stasi vegetativa o nel periodo di maggiore idoneità tecnico-vegetativa proprio di ciascuna specie, tenendo conto sia del microclima della zona d’impianto sia di specifici aspetti fitopatologici e nel rispetto della nidificazione dell’avifauna, escludendo di norma il periodo che va da aprile a luglio, fatti salvi gli interventi urgenti dettati da ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica. Nei mesi di marzo e agosto, escludendo condizioni di accertata pericolosità delle piante, la potatura non può essere effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli o tane abitate da piccoli mammiferi o che siano utilizzati come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

7. I programmi di potatura dovranno essere effettuati tenendo conto dei seguenti elementi:

  1. a)  sviluppo della pianta;
  2. b)  stato e tipologia di allevamento;
  3. c)  riduzione del rischio;
  4. d)  ultimo anno di potatura;
  5. e)  stato fitopatologico e fitostatico.

[2] in danno dell’avifauna ed in violazione del divieto di cui all’articolo 21 comma 1 lettera o) della legge sulla caccia n. 157/92 [3]Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.( G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 – S.O. n. 41) Aggiornato al Comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato nella GU n. 243 del 18.10.2006, recante: Mancata conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica».

Art. 21 Divieti (modificato dall’art. 11 bis, comma 1, lett. b del D.L. 23/10/96, n. 542, convertito dalla legge 23/12/96, n. 649)

1. E’ vietato a chiunque:

(…)

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all’articolo 4, comma 1*, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; [distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche’ disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli;](*)

(*) Art. 4 Cattura temporanea e inanellamento

1. Le regioni, su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

[3]

Spett. Commissione IV – Ambiente
Presidente Daniele Diaco
Oggetto: Parere tecnico scientifico nidificazione avifauna per Regolamento Verde e Biodiversità Roma Capitale
Gent.mi,
in relazione alle intercorse conversazioni telefoniche, facciamo presente che:
A livello normativo ci riferiamo alla legge 157/92 che non si riferisce direttamente alle potature ma all’azione indiretta che ne consegue. Ossia potando le alberature o le siepi in periodo riproduttivo si incorre nel rischio di:
distruggere i nidi presenti sugli alberi, violando il divieto di cui all’articolo 21 comma 1 lettera o) della legge 157/92;
di danneggiare e disturbare la nidificazione degli uccelli, configurando ipotesi di reato ai sensi della legge 157/92 e della legge 189/04;
provocare la morte dei piccoli nati, incorrendo nelle ipotesi di reato di cui alla legge 157/92.
Il periodo riproduttivo degli uccelli a Roma, dai dati in nostro possesso, va da marzo a settembre con il picco compreso tra aprile e luglio
Dunque il rischio di violazione della 157/92 si estende da marzo a settembre e lo possiamo valutare in questo modo:
alto rischio il periodo tra aprile e luglio,
medio rischio nei mesi di marzo e agosto
basso rischio settembre.
In conclusione, per evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla legge 157/92, sarebbe opportuno programmare gli interventi ordinari al di fuori dei periodi ad alto e medio rischio.
Ciò premesso, sulla base dei dati in nostro possesso, relativi ai ricoveri di nidiacei effettuati presso il CRFS Lipu Roma, sarebbe quanto meno da interdire completamente il periodo 15 marzo – 15 agosto, naturalmente prevedendo, in presenza di nidi, l’immediata interruzione degli interventi anche al di fuori di tale periodo.
Ringraziando per l’attenzione, inviamo Distinti Saluti e rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

(firme)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest
2 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
trackback

[…] il nostro articolo Regolamento del Verde: ampliare il divieto di interventi sulle alberature per la tutela dell’avifa… 12 marzo […]

trackback

[…] vedi Regolamento del Verde: ampliare il divieto di interventi sulle alberature per la tutela dell’avifa… -12 Marzo 2021 […]