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Stadio della Roma: “dimenticata” la partecipazione pubblica

Sopralluogo Ippodromo Tor di Valle-22 ottobre 2015 2015-foto-ambm

Sopralluogo Ippodromo Tor di Valle-22 ottobre 2015 2015 (foto ambm)

di Maurizio Geusa

Nel vortice delle Conferenze dei  servizi e delle Varianti è saltato il secondo livello di partecipazione pubblica alle trasformazioni urbanistiche. L’Associazione Carteinregola, analizzando l’intero procedimento, ha scritto  alla Sindaca e agli Assessori competenti, Luca Montuori e Flavia Marzano, per segnalare la mancata convocazione dell’incontro pubblico previsto dall’articolo 8 comma 3 del vigente Regolamento per la partecipazione approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2006*.

Ad oggi, infatti,  sul profilo di Roma Capitale (http://www.urbanistica.comune.roma.it/tor-di-valle-osservatorio.html) sono presenti solamente i documenti relativi ad un Primo incontro dedicato al Parco fluviale di Tor di Valle tenuto presso la Casa della Città il 22 settembre 2015 ed un Sopralluogo nell’area svolto il 22 ottobre 2015. Un percorso che era stato  avviato dall’Amministrazione Marino, quindi  due anni prima dell’ultimo progetto portato in approvazione, e che poi  si è interrotto.  Non è stato  infatti riavviato nè  dopo la consegna del progetto definitivo (versione Marino/Caudo) il 30 maggio 2016, nè dopo la consegna del nuovo progetto definitivo  “Osservazioni del proponente con allegato “Progetto Definitivo Adeguato” (versione Raggi/Montuori)  il  15 giugno 2017.

La norma del Regolamento è precisa. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del progetto “l’Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini”.

Che intendono fare la Sindaca, gli  Assessori e il Presidente del Municipio ?

Maurizio Geusa

Per osservazioni e  precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

> vai a STADIO DELLA ROMA CRONOLOGIA E MATERIALI

> Vai  a Stadio della Roma Elaborati e documenti con i documenti in download e/o i link agli elaborati pubblicati sui siti istituzionali da Roma Capitale e Regione Lazio in ordine cronologico)

*Scarica  57/2006delibera partecipazione del57_02032006

Questo il testo della lettera inviata il 20 giugno 2018

Alla c.a. di

Virginia Raggi Sindaca di Roma Capitale – Luca Montuori Assessore all’ Urbanistica di Roma Capitale – Franco Giampaoletti Direttore Generale di Roma Capitale – Segretariato Generale di Roma Capitale – Flavia Marzano Assessora a Roma Semplice con delega alla partecipazione

Oggetto: Stadio della Roma a Tor di Valle – carente applicazione dell’art. 22 c. 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 8 c. 3 del Regolamento di partecipazione di Roma Capitale (DCC n. 57/2006).

Premesso che l’art. 22 c. 1 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 impegna le amministrazioni e gli enti a pubblicare nel proprio profilo non solo i progetti, ma anche gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio.

Premesso anche che, l’art. 8 c. 3 del Regolamento di partecipazione di Roma Capitale impegna l’Assessore competente a convocare un incontro pubblico, assicurando la  massima partecipazione dei cittadini sugli strumenti di pianificazione e i progetti di trasformazione.

Considerato che sul profilo di Roma Capitale (http://www.urbanistica.comune.roma.it/tor-di-valle-osservatorio.html) per il caso in argomento sono presenti solamente i documenti relativi ad un Primo incontro dedicato al parco fluviale di Tor di Valle tenuto presso la Casa della Città il 22 settembre 2015 ed un Sopralluogo nell’area svolto il 22 ottobre 2015.

Considerato che, successivamente a tale data né la Sindaca, nè gli Assessori capitolini,  nè le istituzioni  del Municipio IX – e a nostro avviso avrebbero dovuto  essere coinvolte nelle procedure anche quelle  del Municipio XI – , hanno ritenuto di attivare il secondo livello della partecipazione attraverso la consultazione pubblica, come previsto espressamente dall’art. 8 c.3 del Regolamento approvato con DCC n. 57/2006.

Considerato inoltre che anche l’Art. 33 della L.R.L n.38/1999 prevede che il Comune adotti lo strumento urbanistico generale, e conseguentemente anche le varianti dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini.

In relazione a quanto sopra si chiede l’immediata convocazione dell’incontro pubblico ai sensi dell’art. 8 c.3 del Regolamento di partecipazione relativo al “Progetto Stadio a Tor di Valle – Adozione della Variante al Piano Regolatore Generale

Associazione Carteinregola

Documentazione a corredo:

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

Art. 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulla città o sull’assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall’amministrazione e relativi agli stessi lavori.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l’individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definite le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono, altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  3. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore proponente l’opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.
  4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all’opera sottoposta al dibattito pubblico.

 

“REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLA TRASFORMAZIONE URBANA” (DCC 57/2006)

Art. 8. Consultazione

1. La consultazione costituisce il secondo livello della partecipazione. 36

2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all’art. 7, i soggetti di cui all’art. 2 possono far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. I contributi partecipativi possono essere compilati ed inviati anche via web, utilizzando appositi moduli.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 l’Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini. Della data dell’incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune di Roma, nella sede della Casa della Città, nell’Albo dei Municipi interessati nonché attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune. L’Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza, oltre ai componenti del gruppo di referenti di cui all’art. 4, commi 4 e 5, direttamente interessati al piano o all’opera su cui l’incontro è convocato, dell’Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell’Unità Organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del Procedimento. Nell’incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione.

4. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali l’attivazione di forum locali ovvero, previa deliberazione della Giunta Comunale, il ricorso a questionari o sondaggi.

5. Tutti gli atti relativi alla fase di consultazione vengono raccolti nel Documento della Partecipazione, predisposto e curato dal Responsabile del Procedimento con il supporto della Casa della Città, che, sottoscritto dall’Assessore competente, è allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di intervento di cui all’art. 3. Il Dirigente dell’Unità Organizzativa competente, in sede di relazione tecnica, espone le proprie valutazioni sui temi emersi dal processo di consultazione. Il Documento della partecipazione, recante le informazioni sui temi emersi, accompagna il provvedimento in tutto l’iter previsto (Giunta Comunale, Commissioni Consiliari, Consigli Municipali, Consiglio Comunale)

L.R. 22 Dicembre 1999, n. 38 – Norme sul governo del territorio

Art. 33 (Adozione e verifica del PUCG)

  1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
  2.  Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini. Il PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull’albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di deposito, chiunque può presentare osservazioni.
  4.  Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune deduce sulle osservazioni presentate, adeguando il PUCG alle osservazioni accolte, e trasmette il PUCG medesimo alla provincia.
  5. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il sindaco, ai fini della conclusione dell’accordo di cui al comma 1, convoca, d’intesa con il presidente della provincia, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e del comune, nell’ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG adottato con le previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione.
  6.  Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni del PTPG ovvero a quelle degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al fine di conformare il PUCG a tali previsioni.
  7.  Qualora nella stessa conferenza si ravvisi l’opportunità di provvedere alla variazione delle disposizioni contenute nel PTPG, il PUCG è trasmesso al consiglio provinciale che può procedere alla variazione del PTPG con le forme e modalità di cui agli articoli 21 e 22. Il termine di cui al comma 5 resta sospeso e riprende il suo decorso dall’approvazione della variazione del PTPG.
  8.  I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al PUCG.
  9.  Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il presidente della provincia ed il sindaco sottoscrivono l’accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo schema di cui al comma 8. L’accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal consiglio comunale.
  10.  Contestualmente alla ratifica dell’accordo, il consiglio comunale approva il PUCG, in conformità alle eventuali modifiche, concordate nell’accordo medesimo, apportate al fine di conformare il PUCG alle previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5.
  11.  Con l’atto di approvazione possono essere apportate al PUCG adottato esclusivamente le modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell’accordo di pianificazione.
  12.  Il PUCG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul BURL e dell’approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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