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Torre del Fiscale, una questione di regole e di trasparenza

Una riflessione sulla vicenda dell’affidamento del Parco Torre del Fiscale nel VII Municipio, un tema importante non solo a livello locale, ma per tutta la città, dato che fa parte del Parco Archeologico dell’Appia Antica, e anche un banco di prova delle nuove regole per l’affidamento di beni indisponibili del patrimonio comunale.

Da quest’estate i comitati della Comunità Territoriale del VII Municipio sono impegnati in una vertenza e in un dibattito che riguarda la destinazione del Parco e dei casali di Torre del Fiscale, dal 2010 affidati all’associazione La Torre del Fiscale OdV (Organizzazione di Volontariato) iscritta al Registro (RUNTS) del terzo settore, che all’approssimarsi della scadenza della concessione ne ha chiesto il rinnovo, ma si è trovata di fronte a una serie di risposte contraddittorie da parte del Municipio e poi a un diniego poco chiaro, che ha spinto molti cittadini a sottoscrivere un appello al Sindaco il 7 settembre scorso. La proposta del Presidente del Municipio Laddaga, un processo partecipato per una nuova assegnazione, ha sollevato ulteriori perplessità, che sono emerse anche dopo un incontro organizzato dal Municipio, l’11 ottobre scorso, alla presenza del Presidente di Labsus, Gregorio Arena,  promotore dei regolamenti per l’amministrazione condivisa dei beni comuni.

 Come Associazione Carteinregola, da sempre impegnata sulle regole riguardanti il patrimonio pubblico – abbiamo partecipato attivamente al percorso avviato dall’amministrazione Raggi e concluso dall’Assessore Zevi per la stesura del Regolamento sul patrimonio indisponibile di Roma Capitale approvato a dicembre 2022 – , riteniamo che la vicenda possa offrire vari spunti di riflessione sulle regole per l’uso del patrimonio indisponibile di Roma Capitale.

IL PARCO TORRE DEL FISCALE

Il Parco di Torre del Fiscale si trova in un’area a ridosso dell’acquedotto romano tra la via Appia Nuova e la via Tuscolana all’estremità sud del VII Municipio, e rientra nei confini dell’Ente Regionale Parco Appia Antica.

La realizzazione del nuovo “Parco di Torre del Fiscale”, inaugurato nel  dicembre 2010, ha comportato l’acquisizione pubblica delle aree, la loro sistemazione paesaggistica ed il restauro dei manufatti che vi insistono, anche in vista del recupero e del riutilizzo degli antichi casali agricoli. L’area verde pubblica è stata sistemata  grazie alla collaborazione fra Comune di Roma e l’allora IX Municipio. Il progetto, che ha preso forma attraverso un costante processo partecipativo, ha teso a riqualificare l’intero tessuto del quartiere, per dare una struttura urbana ad un area di periferia e di riqualificarne il paesaggio[1]

Scrive l’Associazione Torre del Fiscale, che ha avuto area e casali in concessione dal 2010: “Con il progetto “Verde Dinamico”  la OdV ha vinto un bando Legge Bersani e poi quello Municipale, dando vita a una rete di collaborazioni tra cui anche una cooperativa, indicata già nella concessione, per dare lavoro a cittadini del luogo e curare le entrate economiche che sostengono la manutenzione e i servizi del parco stesso (sfalcio, pulizia, apertura e chiusura cancelli, segnalazioni di rischi pericoli o abusi). Il Casale Museo che ospita un Punto Informativo del Parco regionale Appia Antica e il Casale punto ristoro, sono immobili ristrutturati e destinati fin dall’inizio dall’ Amministrazione a luoghi di incontro, lavoro, convivialità e socialità per un quadrante verde di straordinaria importanza, che era degradato, privo di servizi, discariche abusive e malaffare, che con tanti anni di impegno, è stato trasformato in uno splendido accogliente Parco Archeologico di 10 ettari. Infatti l’Associazione di volontariato concessionaria, cura da molti anni con passione l’intero parco, operando per la sua sicurezza e fruizione, a titolo gratuito anche nelle aree verdi fuori concessione, con bonifiche, segnalazioni abusi, nuove piantumazioni di alberi, creazione di orti e frutteti didattici che vengono visitati dalle scuole di tutto il Municipio VII. Il Parco di Torre del Fiscale è divenuto un simbolo proprio del riscatto della periferia e un presidio importante delle realtà locali che qui convivono e collaborano. Peraltro è un’esperienza che ha ricevuto premi di livello nazionale e internazionale, e ospita ampie offerte culturali, Estate Romana, Visite Guidate e programmi del PAA, progetti del MIC, modello di un felice incontro fra spazio pubblico – realtà locale – gestione,  con grande vantaggio economico e di prestigio per l’Amministrazione”[2]

IL MANCATO RINNOVO DELLA CONVENZIONE

Prima della scadenza del dodicesimo anno di concessione, come previsto dalla convenzione del 2010 (6+6), nel novembre 2022 l’Associazione ha inviato al Municipio la domanda di rinnovo; il 17 febbraio 2023 il Presidente del Municipio Laddaga e la Giunta hanno approvato  una Direttiva in cui si “impartisce al Direttore del Municipio di provvedere al rinnovo della Convenzione …in essere con l’Associazione ‘La Torre del Fiscale O.d.V.’ “ “commisurato al periodo di anni 3 eventualmente prorogabili di altri 3[3], ma dopo un periodo di silenzio, il Direttore del Municipio nel luglio 2023 ha inviato alla associazione un diniego, annunciando un bando pubblico previsto da non meglio identificate “normative di settore”. Dopo la mobilitazione di tanti cittadini e realtà civiche del territorio, che hanno inviato una petizione al Sindaco[4], il Presidente Laddaga il  22 settembre 2023 ha risposto ai firmatari dell’appello[5], citando a sua volta recenti regolamenti sui beni comuni”,  e l’opportunità di una “rimodulazione dei criteri e delle modalità di utilizzo del parco e dei casali“, annunciando la proroga di un anno della concessione e proponendo   un processo partecipativo che “abbia come finalità quella di meglio comprendere quali possano essere i bisogni e i desiderata sull’utilizzo del parco di Tor Fiscale e dei suoi casali” per arrivare “attraverso una procedura ad evidenza pubblica alla quale potrà partecipare qualunque soggetto interessato” a una “nuova assegnazione del bene, per la realizzazione di quanto INSIEME stabilito e immaginato”. Poi la convocazione, l’11 ottobre scorso, di un incontro dal titolo “Tor Fiscale Il Parco che vorrei[6], con l’intervento di Gregorio Arena, Presidente di Labsus, Laboratorio della sussidiarietà, promotore del Regolamento dell’Amministrazione condivisa, a cui si ispira il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali di Roma Capitale approvato qualche mese fa dall’Assemblea Capitolina[7].

LE QUESTIONI APERTE

Senza entrare nel merito dei risvolti normativi e giuridici, come gruppo di lavoro sul patrimonio pubblico proviamo ad analizzare alcuni punti di una situazione comunque complessa, che deve essere affrontata con una decisione politica che sappia coniugare l’inevitabile valutazione “caso per caso” con la necessaria coerenza con un quadro di regole generali.

TRASPARENZA INNANZITUTTO

Va innanzitutto ricordato che il Parco e i casali di Torre del Fiscale non sono un bene comune in stato di abbandono da recuperare insieme alla cittadinanza e restituire all’uso pubblico, o uno spazio ripristinato dal Municipio di cui dover decidere ex novo la destinazione, ma che si tratta  di beni già ristrutturati e curati a spese pubbliche, gestiti in tutti questi anni da un’associazione di volontariato che da un lato ha garantito la manutenzione e l’accessibilità dei luoghi, dall’altro ha curato l’organizzazione  di iniziative culturali e al servizio del territorio, insieme – e anche grazie – a un’ attività di ristorazione della cooperativa collegata all’associazione, il Ristoro del Casale del Fiscaleche finanzia le attività di manutenzione e i servizi del Parco“. Un’attività “profit” con un bar ristorante aperto dal venerdì alla domenica e festivi”[8]

Non sappiamo quali regole siano state utilizzate per la procedura adottata in passato per la concessione[9], regole sicuramente non più adeguate all’attuale quadro normativo e quindi da aggiornare, e sarebbe un utile contributo anche la pubblicazione del progetto “Verde Dinamico” con il quale l’Associazione ha vinto il bando del 2011, per poter fare un bilancio dell’esperienza allo scadere del secondo rinnovo (sei anni + sei) della concessione. Ma anche se il rinnovo da parte del Municipio non è comunque nè automatico nè scontato, va ricordato che la stessa Giunta municipale, nella direttiva del 17 febbraio 2023, dichiarava: “è necessario – entro la scadenza della Convenzione – esaminare ex art.20 [della convenzione NDR] “le nuove condizioni e le garanzie rinnovate per i servizi offerti dal Concessionario, restando convenuto il diritto di modificare le condizioni di concessione-convenzione per adeguarle, di concerto con il Concessionario stesso, alle eventuali mutazioni delle vigenti esigenze di pubblica utilità”, sottolineando che “la cittadinanza e l’Amministrazione valutano molto favorevolmente il lavoro svolto negli anni dall’Associazione “La Torre del Fiscale” per la cura e la valorizzazione dei luoghi in oggetto[10]concludendo con l’approvazione del mandato al Direttore del Municipio di “provvedere al rinnovo della Convenzione” “commisurato al periodo di anni 3 eventualmente prorogabili di altri 3”3.

UNA SCELTA POLITICA

Il drastico cambiamento di rotta, con il diniego al rinnovo comunicato dal Direttore del Municipio a luglio 2023, cinque mesi dopo, richiederebbe spiegazioni chiare e trasparenti, all’associazione e a tutta la cittadinanza e non può, a nostro avviso, essere considerata una obbligatoria applicazione delle nuove normative intervenute[11] da parte degli uffici, come previsto ad esempio per la concessione di beni pubblici per attività meramente economiche. I progetti che riguardano l’uso del patrimonio indisponibile per finalità sociali e culturali devono essere valutati in base all’interesse pubblico – quindi con responsabilità e margini di discrezionalità – dall’organo politico preposto alla gestione del bene.

Ma è necessario a monte un chiarimento su quali regolamenti il Municipio intende applicare  per il nuovo affidamento: una gara di evidenza pubblica? Il Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali di Roma Capitale [7] ? Il Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale?[12]

DUE REGOLAMENTI PER IL PATRIMONIO PUBBLICO

Trattandosi di un bene indisponibile, tenderemmo a escludere la strada della gara ai sensi del Codice dei contratti, restano i due Regolamenti sul patrimonio pubblico, che in passato abbiamo chiesto più volte che fossero unificati e che invece sono stati approvati a pochi mesi di distanza, nonostante in parte persino si sovrappongano[13].

Difficile fare un paragone tra i due regolamenti sul caso specifico, perchè mentre il Regolamento per finalità di interesse generale è molto dettagliato[14] nel fissare le regole per le diverse modalità di affidamento, condizioni e tipologie dei concessionari del patrimonio capitolino, il Regolamento per l’amministrazione condivisa, che si basa sui “patti di collaborazione”, “strumenti con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa” è assai più scarso di informazioni, e questa è una delle obiezioni che in passato abbiamo mosso nel corso della sua stesura[15]. Nessuna obiezione naturalmente per i “Patti di collaborazione ordinari” che danno ai cittadini la possibilità di impegnarsi in “interventi di cura di modesta entità , anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni[16], ma il quadro ci sembra non sufficientemente definito per i “Patti di collaborazione complessi”, che riguardano immobili e beni “che hanno caratteristiche di valore storico e/o culturale e/o paesaggistico tali da essere assoggettati a vincoli o tutele o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo o che, in aggiunta o in alternativa, comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale[17] . Quindi beni di consistente valore, che possono essere affidati a “cittadini attivi” tra i quali, per definizione, sono comprese le “formazioni sociali … anche di natura imprenditoriale, purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell’attività di profitto[18]

QUALI ATTIVITA’ NEL PARCO TOR FISCALE

Restano quindi molti interrogativi aperti, soprattutto se venisse effettivamente scelta la strada del Regolamento dell’Amministrazione condivisa: chi si occuperebbe della manutenzione del Parco di Torre del Fiscale, assai esteso, che richiede competenze precise e un notevole impegno? I cittadini attivi in forma diretta?[19]I cittadini attivi pagando una ditta? Il Municipio, che lo includerebbe tra le aree verdi che ha in carico? E il Casale con il Punto ristoro, dove attualmente è esercitata tre giorni alla settimana la citata attività “profit” di somministrazione – bar e ristorante – sarebbe anche questo gestito da cittadini attivi [20]? E come sarebbero individuati i “cittadini attivi” che dovrebbero mettere in pratica gli esiti del progetto partecipativo?

LA NOSTRA PROPOSTA

Assai prima di avviare il progetto partecipativo con il territorio – che comunque non può ridursi ai tre incontri annunciati – il Municipio dovrebbe quindi dare delle risposte a queste domande.

Come Carteinregola, considerando quello che ha realizzato in questi anni l’Associazione Torre del Fiscale, punto di riferimento di una vasta zona povera di iniziative e di attività, pensiamo che ci siano sufficienti ragioni per rinnovare la concessione all’Associazione, naturalmente aggiornandola con le modifiche normative sopravvenute. Nello stesso tempo riteniamo che dopo 12 anni di concessione sia ragionevole fare un bilancio delle attività e aprire un confronto con la cittadinanza per individuare eventuali modifiche sulle finalità e sulle modalità di gestione dell’area e dei casali. Potrebbe ad esempio essere posto il tema dell’apertura – giorni e orari – dei locali, e la possibilità di estenderne l’utilizzo ad altre realtà del territorio .

Da tempo Carteinregola si batte perchè il patrimonio pubblico, soprattutto quello indisponibile, sia utilizzato per dotare i territori di maggiori servizi e “fare più comunità” [21]. Invitiamo quindi tutte le parti coinvolte, da un lato, a non escludere l’Associazione Tor Fiscale,  continuando su una strada che si è dimostrata utile e virtuosa, dall’altro ad aprire ad altre esperienze e modalità di utilizzazione che possano arricchire ulteriormente il territorio.

Anna Maria Bianchi e Thaya Passarelli

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

25 ottobre 2023 (ultima modifica 18 novembre 2023)

NOTE

[1] https://paesaggiocritico.wordpress.com/2011/04/11/il-parco-della-torre-del-fiscale-nel-ix-municipio/

[2] la stessa associazione è molto attiva nella rete di realtà civiche del VII municipio e, da quanto  raccontato dalla stessa associazione, “è la regista di un progetto che vede coinvolte tante associazioni, tra cui anche quella che gestisce il progetto di outdoor per bambini 3-10 anni, e una cooperativa che dà lavoro a 6 persone del luogo occupandosi della manutenzione del parco e del punto ristoro che apre solo il sabato e la domenica; qui nel parco ci sono anche l’Ecomuseo della Via Latina e il Punto Info del Parco dell’Appia Antica. Infine ha in corso ben 2 progetti con le università Sapienza e Roma3”. 

[3]  scarica la Direttiva di Giunta del VII Municipio del 17 febbraio 2023

[4]  Vedi Appello al sindaco: salviamo il parco di Torre del Fiscale sul sito dell’Associazione

[5] scarica la risposta del Presidente Laddaga ai firmatari della petizione (scarica la risposta a Laddaga del 23 settembre 2023)

[6] vedi post su FB, all’iniziativa hano partecipato esponenti istituzionali della maggioranza capitolina e esponenti politici i riferimento del territorio

[7] il 24 maggio 2023 L’Assemblea Capitolina ha approvato la 121a Proposta (Dec. G.C. n. 73 del 24 novembre 2022) Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali di Roma Capitale su iniziativa dell’Assessore alla città dei 15 minuti Catarci, scarica il Regolamento per la gestione condivisa

[8] Sul sito dedicato ci sono tutte le informazioni sull’attività di somministrazione www.ristorodelfiscale.it

[9] I Regolamenti vigenti all’epoca della concessione erano il Regolamento in materia di canone di occupazione suolo pubblico, Deliberazione Consiglio Comunale n. 119/2005 (scarica) e il Regolamento Concessioni Immobili appartenenti al Demanio e al Patrimonio Indisponibile Comunale così come modificato dalla delibera CC 5625 del 27 settembre 1983 (scarica), il primo riguarda concessioni per motivi prevalentmente economici – concessione in cambio di manutenzione del verde e degli spazi pubblici, sicurezza e fruizione dei servizi del parco – il secondo concessioni per finalità sociali e culturali.

[10] La direttiva dichiara di “tenere conto” anche delle testimonianze delle “note di sostegno che sono pervenute alla Presidenza del Municipio VII da parte del Ministero della Cultura-Parco Archeologico dell’Appia Antica… della Regione Lazio-Parco Regionale dell’Appia Antica … di Roma Capitale-Sovrintendenza Capitolina…e dell’Associazione Italia nostra-Sezione Roma“.

[11] La direttiva è stata emanata un mese dopo l’entrata in vigore del “Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale” di iniziativa dell’Assessore al Patrimonio Zevi, entrato in vigore il 17 gennaio 2023 scarica la Delibera 104/2022 e tre mesi prima dell’entrata in vigore del Regolamento dell’Amministrazione condivisa dei Beni Comuni di Roma Capitale su iniziativa dell’Assessore Catarci in seguito a una delibera di iniziativa popolare presentata da tempo scarica la Delibera 102/2023 (quest’ultimo regolamento, dopo una serie di incontri pubblici, era già stato presentato ufficialmente il 22 settembre 2022, vedicomunicato sul sito istituzionale ).

[12] Il 17 dicembre 2022 l’Assemblea Capitolina ha approvato il “Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale”(Protocollo N. 24274 del 04/08/2022) scarica la Delibera 104/2022 (> Vai alla pagina con i link alle registrazioni del dibattito in aula)

[13] ad esempio il “Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale” contiene al suo interno “Titolo V”, dedicato all’ “Amministrazione condivisa dei beni immobili di Roma Capitale” AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI IMMOBILI DI ROMA CAPITALE Articolo 32 – Patti di collaborazione, e anche una parte -TITOLO VI – GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SUL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE – Articolo 33 – Finalità della gestione dei beni confiscati che si sovrappone al già esistente Regolamento per la gestione dei beni confiscatiDeliberazione_Assemblea_Capitolina_n._80_2018

[14] Carteinregola ha seguito l’iter del Regolamento per finalità di interesse generale, e diamo atto all’Assessore Zevi di aver creato uno strumento molto dettagliato, che ha tenuto conto anche di molte proposte inviate dalla nostra e da altre associazioni.

[15] vedi a Le osservazioni di Carteinregola al Regolamento per l’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali di Roma Capitale inviate il 7 11 2022) vedi Approvato il Regolamento per l’Amministrazione condivisa dei beni comuni, a noi restano le perplessità)

[16] (dal sito di Labsus) Patti di collaborazione ordinari Sono interventi per cosìdire di ” bricolage civico ” , di manutenzione ordinaria volta a rendere più vivibile e più bello uno spazio pubblico, un giardino, una scuola e cosìvia. Per regolare questo tipo di interventi sono sufficienti patti di collaborazione semplici come quelli previsti dall’art. 7 (Patti di collaborazione ordinari)

[17] IPatti di collaborazione complessi(art. 9) secondo il Regolamento sono “...da sottoscriversi previo parere delle Commissioni Capitoline competenti” devono essere “assoggettati a preventiva verifica di fattibilità, anche previo ricorso all’istituto della Conferenza di servizi“, sono rimesse “all’approvazione della Giunta Capitolina o Municipale, previo parere delle Commissioni Capitoline competenti…unitamente allo schema di Patto di collaborazione complesso, ai fini della valutazione dell’interesse pubblico e della conformità del Patto agli indirizzi politici“.

[18] la frase “purché nella dimensione della responsabilità sociale e non nell’attività di profitto” è stata aggiunta nella versione finale approvata, mentre in precedenza era presente solo “formazioni sociali … anche di natura imprenditoriale” nella definizione di cittadini attivi. Vedi la risposta   del Presidente Arena (vedi commento all’approvazione del Regolamento di Roma sul sito di Labsus Roma: il nostro commento al Regolamento per l’amministrazione condivisa di Gregorio Arena19 Giugno 2023)

[19] L’ Articolo 10 Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni materiali e immateriali del regolamento dell’Amministrazione condivisa al comma 4 contiene due affermazioni in contrasto tra loro: Il Patto di collaborazione può prevedere che le cittadine e i cittadini attivi, nell’ambito degli interventi di cura, rigenerazione e valorizzazione sociale dei beni comuni, assumano in via diretta interventi di piccola manutenzione, anche di carattere occasionale, rientranti nell’abilità e nella diligenza dell’esecutore, purché gli stessi siano effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, previa dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’Amministrazione e senza oneri a carico dell’Amministrazione. Non rientrano nei patti di collaborazione gli interventi di piccola manutenzione e cura occasionali e gratuiti effettuati dalle cittadine e dai cittadini in via diretta, che vengono concordati e autorizzati dall’Amministrazione con modalità e modulistica semplificate.

[20]  Va detto che, in generale, per gli affidamenti per finalità a carattere sociale e culturale è spesso difficile stabilire un preciso confine tra le attività di interesse sociale  e quelle che prevedono anche alcuni tipi di attività commerciali. Seguendo il lungo iter del Regolamento dei beni indisponibili abbiamo affrontato spesso il punto, che non si può risolvere con una regola generalizzata: ad esempio un negozio di alimentari che apre in una zona degradata dove hanno chiuso tutte le altre attività commerciali può essere considerato di utilità sociale? Un caso neanche tanto limite che dimostra che nella concessione dei beni indisponibili non si può evitare in alcuni casi una valutazione “caso per caso”, di cui naturalmente i soggetti istituzionali devono prendere la responsabilità con un atto trasparente.

[21] In occasione del confronto sul nuovo Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale per finalità d’interesse generale il 7 novembre 2022 avevamo inviato all’Assessore Zevi  delle osservazioni  alla bozza di testo, poi pubblicate anche sul nostro sito chiedendo esplicitamente una modifica di due commi dell’Articolo 23 – Attività dei concessionari. La versione iniziale, da noi criticata, era la seguente:

  • Comma 1 I beni indisponibili demaniali e del patrimonio indisponibile di Roma Capitale possono essere affidati in concessione a soggetti commerciali diversi da quelli elencati al comma 1  dell’articolo 20 qualora sussista una finalità d’interesse generale.
  • Comma 2 La finalità d’interesse generale di cui al comma 1 è individuata con riferimento alle attività che il concessionario svolge a vantaggio della comunità cittadina e del territorio di riferimento e può consistere in azioni di manutenzione del verde e dell’arredo stradale, di promozione e valorizzazione del quartiere, di supporto alle realtà associative presenti. (…)

Avevamo allora obiettato che le attività come  “manutenzione del verde e dell’arredo stradale”  sono “servizi a cui dovrebbe provvedere lo stesso Comune, a cui si aggiungeva il generico “supporto alle associazioni del territorio”, che ci appare uno scambio economico che non ha niente a che fare con gli obiettivi del Regolamento e dello stesso patrimonio indisponibile”.

In pratica ritenevamo – e riteniamo  – che tale formulazione si prestasse a locazioni mascherate, con le quali i privati  potevano corrispondere quanto dovuto anziché in denaro in servizi, aspetto che a nostro avviso era in contrasto con le finalità sociali e culturali a cui dovrebbe essere destinato il patrimonio indisponibile, specialmente nei territori più poveri di spazi e iniziative, e che rischiava di aprire a una privatizzazione  di spazi e immobili che avrebbero dovuto essere messi al servizio della collettività. E concludevamo: “Speriamo che si tratti di  una infelice svista che sia al più presto cancellata”

Nello stesso tempo nelle nostre osservazioni avevamo fatto presente come alcune attività commerciali, come il citato esempio alla nota 20 del negozio di alimentari, in certi contesti potessero avere un ruolo sociale.

Anche in seguito alle nostre obiezioni e proposte, il testo del Regolamento è stato poi modificato, come risulta dall’attuale Articolo 23 Attività dei concessionari:

Comma 1 I beni indisponibili demaniali e del patrimonio indisponibile di Roma Capitale possono essere affidati in concessione a soggetti commerciali diversi da quelli elencati al comma 1 dell’articolo 20, qualora non siano destinati alle finalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 20 e sussista, in ragione del contesto territoriale nel quale il bene è collocato, ad esempio la pressoché totale assenza di attività commerciali e sociali, il cui inserimento consegue un evidente fine sociale, un interesse generale all’affidamento dello stesso a un soggetto commerciale o, in considerazione delle caratteristiche del bene, non sia possibile un passaggio dello stesso al patrimonio disponibile.

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