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Tutto quello che avreste voluto sapere sulle demolizioni del Piano Casa

mosaico piano casa 2018Continua a regnare sovrana la confusione sugli interventi di demolizione e ricostruzione permessi dal cosiddetto “Piano casa 2”, quello approvato e prorogato dalla Giunta Zingaretti il 31 ottobre 2014.

Leggiamo su La Repubblica dell’8 febbraio 2017*, che ieri c’è stata un’assemblea pubblica, a cui ha partecipato un ex consigliere regionale che nel 2014 ha votato a favore del Piano Casa da cui discendono le attuali demolizioni, e dove una Presidente di Municipio (II) e un ex assessore della Giunta Raggi    hanno chiesto che venissero sospesi “tutti gli atti concessori già rilasciati“, forse ignorando chelo scorso 14 dicembre 2017 il TAR ha dato torto al Comune (e si parla di risarcimenti milionari) proprio per aver sospeso il permesso di costruire per il Piano Casa nell’ex UCI Cinema Marconi**. E la presidente si è detta pronta a “organizzare una grande manifestazione sulla Piazza del Campidoglio” se “la Sindaca non vorrà accogliere le istanze dei territori“. Ma va detto, che se c’è stato qualcuno che, quando ancora c’erano margini di correzione, non ha ascoltato le istanze dei territori,  è il Presidente Zingaretti, insieme  al suo assessore all’urbanistica Michele Civitae alla  maggioranza di centrosinistra regionale .  E sarebbe giusto che almeno le figure istituzionali  avessero il coraggio di dire ai cittadini come stanno veramente le cose.

Con l’obiettivo  di fare chiarezza sui punti più controversi, inauguriamo  la pubblicazione di vari contributi di approfondimento, a cominciare da  una disamina circostanziata  degli articoli della Legge che hanno consentito quegli interventi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, impedendo così ai  Comuni di pronunciarsi ( e, nel caso, di opporsi)  a progetti edilizi che rispettino  i requisiti e i limiti prescritti dalla normativa  regionale.

Cominciando da 10 punti:

1) DI COSA PARLIAMO Bisogna distinguere tra gli interventi che fanno riferimento al “Piano Casa 2” – vigente dall’11 novembre 2014 fino al  1 giugno 2017 – e  quelli che fanno (o faranno) riferimento alla Legge per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio  ( scarica BUR-2017-57-3 LAZIO Rigenerazione urbana) approvata dal Consiglio regionale  l’11 luglio 2017  e in  vigore dal 19 luglio 2017 (> si veda la scheda e la cronologia “Piano casa” con la sintesi e tutte le tappe della vicenda)

2) QUALE POTERE PER IL COMUNE? Per gli interventi del Piano casa 2 di cui è stata avanzata richiesta nei tempi e con i requisiti indicati, il ruolo del Comune si limita allo svolgimento della relativa istruttoria, con i pareri dei vari  uffici  – compresa la Sovrintendenza capitolina  – chiamati a esprimersi  non già nel merito dell’intervento, ma solo sulla sua rispondenza   alle normative stabilite o  sulla sussistenza di limitazioni di legge (come vincoli, norme urbanistiche o edilizie nazionali etc). In pratica il Comune  convoca  le conferenze dei servizi presso gli uffici della Regione Lazio (1) dalla Regione che hanno il solo compito di verificare l’applicabilità della legge che,  essendo in deroga al Piano Regolatore Generale, non comporta scelte da parte del Comune se non quelle definite dalla stessa legge e inerenti, appunto i vincoli sovraordinati. Ne consegue che il ruolo comunale non comporta  “prendere decisioni” ma solo “verificare” eventuali controindicazioni  previste dalle normative stesse.

3) L’IMPORTANZA DELLA TRASPARENZA E’ quindi di fondamentale importanza che l’istruttoria sia svolta con estremo rigore, soprattutto da parte delle Soprintendenze per quanto riguarda la tutela di beni culturali, che sarebbe auspicabile fosse esercitato in totale trasparenza davanti ai cittadini, con la pubblicazione dei progetti e degli atti su cui l’amministrazione abbia dichiarato il  “nulla osta” e l’indicazione di tutte le fonti normative a cui si è attenuta.

4) IL COMUNE PUO’ MODIFICARE RETROATTIVAMENTE LE AREE DA ESCLUDERE DALLE DEMOLIZIONI? La precedente versione del Piano casa “Polverini”  aveva previsto che i Comuni potessero, con una delibera consiliare, definire le aree da escludere dall’applicazione degli articoli del Piano casa entro il  31 gennaio 2012 (2). Per Roma l’Assemblea Capitolina, il 30 gennaio 2012 – Sindaco Alemanno –  aveva deciso di limitare la tutela al solo centro storico (assai ridotto  rispetto alla “città storica”) e ad alcuni circoscritti ambiti di pregio (3).Non sono stati esclusi  molti  quartieri novecenteschi, come quelli del II Municipio e molti altri su cui rischiano di arrivare molti interventi analoghi (Prati e Delle Vittorie, Città Giardino, Garbatella etc) (4) Quando è stato approvato e prorogato di 2 anni  il Piano casa nella versione  “Zingaretti”, nonostante le richieste, anche di Carteinregola, affinchè venisse prevista, per  il Sindaco Marino e l’Assessore Caudo, la possibilità di estendere la tutela ad ulteriori aree di pregio della città storica, la legge regionale non l’ha recepita (5). Per questo, nè allora l’Amministrazione Marino, nè oggi l’Amministrazione Raggi, avevano/hanno   alcun potere di cambiare i perimetri definiti dall’Amministrazione Alemanno per tutti gli interventi approvati o in itinere con il  Piano casa 2.

5) LA NUOVA LEGGE REGIONALE SULLA RIGENERAZIONE URBANA DA’ QUALCHE MARGINE AL COMUNE (per il futuro). L’11 luglio 2017 è stata approvata la Legge regionale per la rigenerazione urbana entrata in vigore il 19 luglio 2017, che in realtà, come il Piano Casa, più che uno strumento per la riqualificazione urbanistica   si configura essenzialmente come un provvedimento edilizio, sul solco del Piano casa 2. Rispetto al Piano casa però ha alcune differenze, che riguardano il ruolo dei Comuni, e alcune similitudini.

6) IL COMUNE DI ROMA DEVE STABILIRE I LIMITI PER GLI INTERVENTI FUTURI  Come già osservato ai tempi della sua approvazione nel giugno-luglio 2017 (5), la legge prevede che i Comuni possano nuovamente porre dei limiti terrioriali alla sua applicazione, e quindi è urgente che l’Assessore Montuori porti in Assemblea Capitolina la relativa Delibera, possibilmente dopo un confronto con la cittadinanza e con le realtà che da sempre si impegnano nei quartieri e nei territori.

7) PER IL PATRIMONIO DI ROMA SERVONO PIU’ TUTELE Contemporaneamente, poichè il Piano Casa 2 ha dimostrato – se mai ce ne fosse stato bisogno  – la preoccupante limitatezza delle tutele sui beni culturali e paesaggistici della città di Roma, è fondamentale che venga messo in cantiere al più presto un serio provvedimento di tutela, ad opera di tutti gli enti preposti. Tale improrogabile obiettivo deve essere ai primi posti di qualunque programma elettorale regionale.

8) NECESSARIE MODIFICHE ALLA LEGGE DELLA RIGENERAZIONE Sempre come obiettivo irrinunciabile  dei programmi per la Regione Lazio,  va posta la modifica di alcuni punti della Legge per la rigenerazione urbana, e la pubblicazione del  un registro degli interventi effettuati e in fieri, previsto da anni, che ci risulta non sia mai stato predisposto  (e tantomeno pubblicato)

9) IL RUOLO DEL COQUE comunale. In questo scenario appare assai rilevante il ruolo del   Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale,  da poco rinnovato nei suoi componenti, e sembra  urgente  e necessario, per gli interventi di rigenerazione urbana in itinere e futuri,  che sia approvata una Memoria di Giunta che affidi alla COQUE il compito specifico e vincolante di valutare la qualità dei  progetti edilizi presentati che devono, come recita la Carta “per” la qualità, conseguire una qualità pari o maggiore a quella del manufatto esistente.

10) QUALE RIGENERAZIONE URBANA ? Più in generale, è necessario affrontare , anche attraverso un dibattito con la  città, le scelte e le linee di intervento per una vera rigenerazione urbana, che non sia solo frutto di operazioni speculative, e quindi rivolta alle aree di maggior valore edilizio, ma che derivi da  un progetto di riqualificazione urbanistica e sociale di quelle aree della città da recuperare e valorizzare in funzione delle persone che ci vivono.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

Post scriptum: sappiamo che la verità  non sempre rende popolari, ma è la linea che da sempre ha scelto Carteinregola. E sul “Piano casa Polverini/Zingaretti” rivendichiamo di aver organizzato, 4 anni fa, due convegni cittadini (gennaio e settembre) e un presidio di 40 giorni alla Pisana, con l’appoggio di alcune associazioni tra cui Italia Nostra e Cittadinanzattiva Lazio, ma  in quasi beata solitudine. E tanti giornali che ora si affannano ad attribuire alla Sindaca Raggi facoltà che non ha, allora, nonostante le nostre ripetute richieste, non scrissero neanche una riga (Repubblica pubblicò un solo articolo, dopo uno scambio di mail con l’allora Direttore Ezio Mauro)

> Vai a Piano Casa – storia cronologia materiali

> Vedi anche Piano casa e villini abbattuti. Per orientarsi sui percorsi possibili di Paolo Gelsomini

* scaricaRepubblica Piano casa 8 febbraio 2018

**  si vedano gli articoli  di Urlo web  Piano Casa Fermi: il Comune dovrà risarcire la ZeisRoma Capitale dovrà risarcire la società fino a 4,6 milioni di euro per aver bloccato il permesso a costruire e de Il tempo http://fmmagliaro.blogspot.it/2017/12/ex-uci-cinema-il-comune-dovra-risarcire.html

(1)  Dal sito della Regione: “Si comunica che le Conferenze di Servizi ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.10/2011, per l’applicazione degli artt. 3ter (cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale) e 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) della medesima legge regionale, dovranno essere convocate dai Comuni interessati presso la Regione Lazio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, via del Giorgione, 129 – 00147 Roma – 7° piano, previo accordo con gli uffici di detta Direzione.

Dalla circolare applicativa del 2012 PIANO CASA DELLA REGIONE LAZIO. ULTERIORI INDIRIZZI E DIRETTIVE PER LA PIENA ED UNIFORME APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 TER, 4, 5 E 6 DELLA L.R. LAZIO N. 21/2009, COME MODIFICATI, INTEGRATI, INTRODOTTI E SOSTIUITI DALLA L.R. LAZIO N. 10/2011. scarica Piano casa allegato_DGR_184_2012_II_circolare:pag 20 “..Il rilascio del titolo (come pure il suo eventuale diniego) deve essere preceduto dallo svolgimento di una conferenza di servizi cui devono – necessariamente – prendere parte sia l’amministrazione comunale interessata che la Regione e – eventualmente – tutte le altre amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli gravanti l’area oggetto dell’intervento o, comunque, competenti ai fini del rilascio del permesso. La necessaria presenza tanto dell’amministrazione comunale quanto di quella regionale si giustifica in ragione degli effetti di variante urbanistica connessi con l’approvazione degli interventi di cui all’art. 3-ter e trova riscontro nel pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, per cui alle procedure di variante deve necessariamente prendere parte l’ente competente alla loro approvazione (così, ancora di recente, Corte Cost. 2 luglio 2009, n. 200; id., 24 luglio 2009, n. 237: id., 16 dicembre 2009, n. 340).La norma stabilisce, poi, che la conferenza di servizi deve – altrettanto necessariamente, essendo proprio quella la sede in cui viene svolta l’istruttoria e matura ogni determinazione in ordine alla richiesta di rilascio del permesso e di conseguente variazione in adeguamento dello strumento urbanistico – essere convocata dall’amministrazione comunale procedente entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di permesso. (…)

(2) Dal Piano casa 2 approvato il 31 ottobre 2014  Art. 2 comma 4 (lo stesso del  Piano casa Polverini, di cui riporta lo stesso termine):

4. I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.

(3) dalla Delibera 2012/9 del 30 gennaio 2012 ( Scarica 2012-9 Delibera Piano Casa Assemblea Capitolina) Limitazioni, specificazioni e/o esclusioni per gli interventi di cui al Capo II della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii.

Gli interventi di cui al Capo II della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii. non si applicano nelle aree esterne all’Insediamento Urbano e Storico individuato dal PTPR *, in osservanza di quanto disposto all’art. 2, comma 4, della citata L.R., agli immobili ricadenti nella Città Storica nei Tessuti T1, T2, T3, T10 ed agli Edifici e Complessi Speciali.

Negli Spazi aperti della Città Storica sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 3 della citata L.R.

Si tratta dei

  • T1 Tessuti di origine medievale (T1)
  • T2 Tessuti di espansione rinascimentale e moderna preunitaria (T2)
  • T3 Tessuti di ristrutturazione urbanistica otto-novecentesca (T3)
  • T10 Nuclei storici isolati (T10)
  • Edifici e complessi speciali.

ne risulta che il Piano  casa, in base alla Delibera comunale può essere applicato (in assenza di vincoli o altre tutele)

  • Tessuti di espansione otto-novecentesca ad isolato (T4)
  • Tessuti di espansione otto-novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T5)
  • Tessuti di espansione novecentesca a fronti continue (T6)
  • Tessuti di espansione novecentesca a lottizzazione edilizia puntiforme (T7)
  • Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario (T8)
  • Edifici isolati (T9)

* Citiamo da una nota trasmessa dalla Regione Lazio al Comune di Roma il 19 giugno 2009 (scarica Nota Regione a Comune, su ambiti PTPR) “Per centro storico di Roma si intende quella parte di città storica interna alle Mura Aureliane – dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità – e che tale porzione di territorio è individuata nel PTPR nelle tavole B (tav. 24 e 24 bis) quale “insediamento urbano storico e insediamenti contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri” e nelle tavole “A” quale “Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto”

(4) In seguito,  forniremo mappe e  indicazioni

(5) Ci risulta che sia stata avanzata una richiesta anche  dal Comune di Roma, e che sia  stata scartatacon la motivaizone che non si sarebbe potuto  offrire  questa possibilità solo a Roma, ed estenderla  a tutta la Regione avrebbe potuto  conseguire risultati peggiorativi rispetto alle finalità di tutela che si volevano percorrere.

(6) Vedi i nostri articoli:

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