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Osservazioni Carteinregola commissione 5 novembre 2013

PianoCasaOSSERVAZIONI SULLE  PROPOSTE DI LEGGE 75 E 76

MODIFICHE AL COSIDDETTO “PIANO CASA” DELLA REGIONE  LAZIO

 A cura del Laboratorio Carteinregola e Cittadinanzattiva Lazio

(12 novembre 2013)

Premessa

Il Laboratorio Carteinregola ha chiesto un’audizione presso la Commissione Urbanistica della Regione Lazio per poter avanzare le proprie osservazioni sul testo delle due proposte di legge regionale in esame, ma intende precisare la propria totale contrarietà al provvedimento in oggetto, che dovrebbe essere cancellato tout court, in quanto costituisce una sorta di “condono anticipato” che sottrae ai Comuni la pianificazione del territorio e moltiplica le cubature,  diventando uno strumento per aggirare le regole.

Sul “Piano casa” inoltre numerosi giuristi hanno avanzato il dubbio di incostituzionalità per diversi aspetti, primo tra i quali il  “ruolo delle amministrazioni comunali (ossia il ruolo del Piano regolatore comunale) che nell’attuazione del “piano casa” è stato rimesso alla scelta delle singole Regioni che, senza alcun limite, hanno potuto calibrarne (o eliminarne) i compiti. Ciò, nell’attuale contesto, sarebbe  inammissibile, costituendo una evidente compressione della sfera di autonomia che la Costituzione riconosce ai Comuni” [i] e anche riguardo alla suddivisione dei poteri tra stato e regioni rispetto alla tutela paesaggistica.

E’ inoltre opportuno ricordare che tale piano non nasce da una legge nazionale, ma da un’intesa Stato-Regioni in sede di Conferenza Unificata, che nel 2009 ha prodotto  una serie di leggi assai differenti tra loro, in cui si può distinguere una linea seguita da molte   regioni a guida centro-sinistra, in cui l’applicazione è decisamente limitata e subordinata alla pianificazione comunale, a quella delle regioni a guida centro destra, in cui il piano viene ampliato fino a comprendere interventi rilevanti per tipi di opere consentite, cubature, cambi di destinazione d’uso, etc. Ne sono esempi il piano della Regione Veneto e della Regione Sardegna, ma soprattutto il Piano della Regione Lazio di Renata Polverini, che partendo dalla legge approvata dal predecessore   Marrazzo,  modifica a più riprese commi e articoli, operando una vera e propria mutazione genetica del Piano casa, fino a trasformarlo – da provvedimento per permettere ampliamenti di abitazioni di piccoli proprietari – in una vera e propria riforma urbanistica che permette la realizzazione di immobili in deroga al PRG e a qualsiasi pianificazione in assoluto.

Un grimaldello per aggirare anche molti vincoli a tutela del paesaggio e del territorio, tanto che perfino il  Ministero dei Beni culturali – prima il Ministro Galan, appartenente allo stesso schieramento di centro destra, poi il ministro Ornaghi – impugnano davanti alla Corte Costituzionale una serie di articoli.

 

Con il ritorno del centro sinistra al governo della Regione, ci saremmo aspettati un ritorno sui binari delle regole e delle tutele per l’ambiente e per la vivibilità dei cittadini cancellate dal Piano Casa Ciocchetti/Polverini, con un provvedimento  che ripartisse dal Piano Marrazzo, con gli indispensabili aggiornamenti.

Analizzando invece le due proposte di legge dobbiamo constatare, pur apprezzando la cancellazione degli articoli a rischio  incostituzionalità  con la Proposta di legge 76,  che molte modifiche introdotte dal Piano Ciocchetti/Polverini sono state mantenute e molte garanzie del Piano Marrazzo non sono state reintrodotte, tanto che le nostre critiche non sono tanto relative a ciò che  è stato modificato, ma a  quanto non è stato inserito. Non sono stati  presi in considerazione aspetti più volte sottolineati da partiti ora al governo regionale, quando erano all’opposizione[ii], né le osservazioni alla Delibera 9/2012 del Piano Casa di Roma inviate dai Municipi, tra cui molti a guida centrosinistra, bocciate in toto da Alemanno.

E se si confronta il Piano Casa “Zingaretti”  con il Piano Casa della Regione Toscana, viene naturale porsi una serie di interrogativi su quale idea di territorio e di città intenda  impegnarsi  un governo espressione della sinistra.

In particolare, le nostre preoccupazioni si concentrano sul “Caso Roma”, una metropoli con un territorio esteso  come 12 città italiane,  che rischia di essere sensibilmente trasformata con interventi urbanistici che non hanno alcuna regia né – nella stragrande  maggioranza dei  casi – alcun interesse pubblico.

I PUNTI CHE VOGLIAMO DISCUTERE DEL “PIANO CASA ZINGARETTI”

 “ Il vecchio piano casa [del 2009, giunta Marrazzo] era stato il frutto di mediazioni tormentate tra le diverse componenti del precedente governo regionale di centrosinistra, vista la contrarietà iniziale della sinistra alla sua realizzazione. Ciononostante, la Legge Regionale 21/2009, prima delle recenti modifiche [della giunta Polverini], era sicuramente una delle più rigorose in materia…[iii]

Manuale del  giovane speculatore edilizio” pubblicato dal gruppo consiliare di SEL in Regione Lazio

1) Ricorso alla  deroga a PRG /strumenti urbanistici: a nostro avviso si tratta di una notevole  prevaricazione della Regione sul Comune,  e soprattutto un sovvertimento del principio di pianificazione, unico  baluardo per l’armonica crescita della  città, fondata sulla  tutela del patrimonio storico e culturale e sul rispetto dei diritti  dei cittadini,  in antitesi  all’anarchia di un sistema in cui sono solo le leggi del mercato e del profitto a guidare lo sviluppo urbanistico[iv].

Facciamo anche presente che la deroga è di per sé  uno strumento straordinario, che non dovrebbe mai diventare legge.

…Infine, a conferma della necessità di un più marcato contrasto all’applicazione della L.R. n. 21/2009 [Piano Casa della Regione Lazio] e ss.mm.ii nel territorio della Città di Roma, si sottolinea come l’impianto delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG sia già ampliamente propositivo, innovativo ed incentivante (ATO “densificati”, PRINT, Ambiti di valorizzazione, compensazioni e premialità per demolizione e ricostruzione, ecc.), anche rispetto agli obiettivi sottesi al “Piano Casa” regionale e quindi già adeguato a rispondere al problemadell’emergenza abitativa, senza la necessità di ulteriori deroghe, peraltro deflagranti nel contesto urbanistico complesso e delicato della Città; ciò che palesemente difetta è solo l’estrema indecisione, contraddittorietà e lentezza con cui la Giunta, l’Assemblea e gli Uffici Dipartimenti di Roma Capitale procedono all’attuazione di quanto già pianificato da anni;

[Osservazioni del Municipio XI  alla Delibera 9/2012

dell’Assemblea Capitolina a maggioranza centro destra]

PIANO CASA TOSCANA: Il Piano esclude interventi su  edifici  … collocati all’interno di aree per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l’adozione e approvazione di piani attuativi (ai sensi dell’articolo 65 della l.r. 1/2005).

2) Gli  edifici a cui si applica il Piano casa: il Lazio è l’unica Regione che ammette ampliamenti per edifici ancora in costruzione

…si ritiene, inoltre, che sia opportuno limitare la possibilità di utilizzare i vantaggi del  piano casa ai soli edifici esistenti;

[Osservazioni del Municipio XVI]

Il Piano Casa Polverini/Zingaretti si applica anche a edifici  non ultimati, edifici di nuova costruzione, edifici dismessi (di cui non si specificano i criteri per ottenere   documentazione certa di tale dismissione), edifici a destinazione residenziale e non residenziale…

PIANO CASA TOSCANA Gli interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi aventi le seguenti caratteristiche:

  • a) tipologia monofamiliare o bifamiliare;
  • b) tipologia diversa con superficie utile lorda non superiore a 350 metri quadrati.

L’ Art. 2 (Ambito di applicazione) comma 1, del  Piano Casa Zingaretti, parla di  interventi di “ampliamento, di ristrutturazione, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia”(tagliato dal Piano Marrazzo  2009: “con demolizione e ricostruzione”)

La legge Polverini/Zingaretti ammette anche interventi di nuova costruzione, una forzatura dello spirito del Piano casa che si vorrebbe giustificare  con la “foglia di fico” di una percentuale di appartamenti da dare in housing sociale a canone calmierato per una quindicina di anni (dopo gli immobili tornano ai costruttori, che possono rivenderli a prezzo di mercato). Non è chiaro però perché si debba ricorrere al piano casa per reperire alloggi in housing  anziché lasciare scelte e strategie alla competenza dei Comuni, che le manterrebbero all’interno  delle relative pianificazioni urbanistiche.

La spiegazione fornita ha  risvolti paradossali: nella relazione alla Pl 75, infatti,  si legge che, poiché nell’articolo 3 ter si parla di “nuova costruzione”, mentre nell’art.2 solo di “demolizione e ricostruzione”, anziché – come sarebbe a nostro avviso logico – correggere l’articolo 3 ter e  riportare la legge nei binari della legge Marrazzo,  che non prevedeva piano casa per le nuove costruzioni, l’attuale proposta di legge  aggiunge invece la parola “costruzione” all’art. 2, con la spiegazione che: “in seguito a taluni ricorsi presentati da privati nei quali si affermava  che, non ricorrendo la nuova costruzione  tra gli interventi contemplati all’art.2, ad essa, e quindi all’intervento che la prevede ai sensi  dell’art.3 ter, comma 3, non si applicherebbero le esclusioni previste dal medesimo art.2”!
Inoltre rispetto alla demolizione-ricostruzione il PRG  prevede,  con gli interventi indiretti,  la partecipazione dei cittadini, di cui non c’è traccia nel Piano casa.

PIANO CASA TOSCANA: DEMOLIZIONE  E RICOSTRUZIONE

35% della superficie utile lorda 

Sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35% della superficie utile lorda…di edifici aventi esclusivamente destinazione d’uso abitativa.

3) Aumenti  di cubatura consentiti

Per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali, il Piano casa Marrazzo specificavauni-plurifamiliari, ivi comprese le case famiglia (..) di volumetria  non superiore a 1000 metri cubi”);  il Piano casa Polverini /Zingaretti a “destinazione residenziale”, aggiunge “pubblica o privata”. Quanto al tipo di ampliamento consentito, il Piano casa Marrazzo consentiva un “aumento del 20 per cento, per un incremento complessivo massimo, per  l’intero edificio, di 200 metri cubi ovvero di 62,5 metri quadrati; la Zingaretti/Polverini del 20 per cento per gli edifici 2 a destinazione residenziale, per un incremento complessivo massimo, di 70 metri quadrati di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale.

Quindi la legge Polverini/Zingaretti lascia come  massimo ampliamento consentito, che per la legge Marrazzo era di 62,5 metri quadrati per l’intero edificio, a 70 metri quadrati per ogni unità immobiliare dell’edificio.

Per gli edifici a destinazione non residenziale, il Piano casa Marrazzo consentiva un aumento del 10 per cento , specificando che era previsto solo per  l’artigianato, la piccola industria e gli esercizi di vicinato non superiori a 1000 metri quadrati, a condizione che venisse  mantenuta la specifica destinazione d’uso per almeno dieci anni e gli interventi fossero subordinati a risparmio energetico etc., quindi un incremento massimo di 100 mq; il Piano casa Polverini /Zingaretti  prevede un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali

Inoltre per il Piano Polverini/Zingaretti  per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi si sommano, mentre per il Piano casa Marrazzo nel caso di edifici a destinazione residenziale e non, gli ampliamenti consentiti alle singole unità immobiliari non possono superare cumulativamente i limiti di cui al comma 1.

Per gli edifici a destinazione mista il premio di cubatura Polverini/Zingaretti è molto più alto:

in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati, in caso di demolizione /ricostruzione, la Zingaretti prevede un aumento di cubatura del 35% per edifici con almeno il 50% di residenziale (la Polverini diceva prevalentemente, quindi più del 50%), idem per gli edifici di almeno il 50% di non residenziale, con il limite di  350 mq, e rispetto delle destinazioni d’uso. Per  edifici plurifamiliari degradati di più di 500 metri quadri  l’aumento è 60%, e l’aumento è possibile anche nelle zone agricole, 20%, escluso edifici prima del ’50. Il Piano Marrazzo prevedeva  ampliamento solo per edifici residenziali per almeno il 75%, specificando che l’altezza degli edifici non poteva superare l’altezza massima degli edifici contermini

PIANO CASA TOSCANA:  AMPLIAMENTI

20% della superficie utile lorda, fino ad un massimo di 70 mq

Sono consentiti interventi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20% della superficie utile lorda …L’ampliamento non può comunque superare i 70 metri quadrati di superficie utile lorda, in riferimento all’intero edificio

Il numero delle unità immobiliari originariamente esistenti può essere aumentato, purché le unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda di almeno 5metri quadrati.

Gli ampliamenti realizzabili nell’ambito degli interventi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione non si cumulano con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali sui medesimi edifici.

4) Cambio destinazione  d’uso da non  residenziale a non residenzial anche per aree libere destinate a edificazione non residenziale

All’Art. 3 quater (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale la Polverini Zingaretti prevede ,  “in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati… cambi di destinazione ad altro uso non residenziale … degli edifici . aventi destinazione non residenziale”; cioè, ad esempio,  edifici con destinazione uffici possono diventare centri commerciali.

Gli edifici devono essere dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010, ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio ovvero, limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione” Ci si chiede: con quali criteri gli edifici sono dichiarati dismessi o mai utilizzati? Chi lo attesta? Chi controlla?

Gli interventi finalizzati al cambio di destinazione d’uso sono consentiti fino ad un massimo di 2.500 metri quadrati (altezze e distanze modificate da decreto del fare). Zingaretti aggiunge che anche le aree di sedime  e pertinenziali assumono la destinazione d’uso dell’edificio principale.

PIANO CASA TOSCANA:  SIA PER AMPLIAMENTO CHE PER DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE:

non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati.

5) L’ombrello protettivo degli immobili e delle aree storiche e di pregio :

Dall’applicazione delle deroghe sono esclusi solo i centri storici, come individuati nel PTPR (art. 2), ignorando dunque quelle aree pregiate che, pur se esterne al ristretto nucleo del centro storico, i Comuni nel loro PRG hanno voluto salvaguardare, includendole nella loro classificazione di “città storica”. Lo stesso Comune di Roma, che ha ampliato nella sua delibera di recepimento del Piano casa regionale la parte storica da consolidare,  mantiene  fuori tutta la parte di inizio ‘900, permettendo quindi le trasformazioni al di fuori delle regole del proprio Piano regolatore, di pezzi pregiati della città: San Saba, Garbatella, Monteverde, Città Giardino, Montesacro, Piazza Bologna… aree  dove si potranno, in deroga al PRG, realizzare attici e superattici o chiudere balconi, se non arrivare alla demolizione e ricostruzione con edifici molto più alti grazie ai premi di cubatura…”

Manuale del  giovane speculatore edilizio” pubblicato dal gruppo consiliare di SEL in Regione Lazio

Inserire “Sono esclusi dalla possibilità di n. 21/2009 i tessuti e gli Immobili  inseriti nella Carta della Qualità ai sensi del vigente PRG” 

[Osservazioni del Municipio IX]

5a) Quali strumenti per individuare aree e immobili da tutelare

Nella legge Marrazzo erano esclusi  dal Piano Casa gli edifici “nelle zone territoriali omogenee A o nei “tessuti storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici generali” e solo in mancanza, “negli insediamenti urbani storici individuati dal piano territoriale  paesaggistico regionale (PTPR)”. Nella Legge Polverini/Zingaretti valgono solo le prescrizioni del PTPR, allorquando la stessa delibera approvata dalla maggioranza di centro destra dell’Assemblea Capitolina il  30 gennaio 2013 “Disposizioni in ordine all’attuazione del Piano Casa della Regione Lazio“ dichiara che  “le suddette tipologie di intervento[del Piano casa] sono consentite, dalla nuova legge, anche nella Zona Territoriale Omogenea di tipo “A” … ad esclusione  del Centro Storico come individuato dal PTPR” e che “  la dimensione della Città Storica di Roma Capitale si estende ben oltre i limiti individuati dall’insediamento urbano storico individuato nel PTPR, presentando anche in altri tessuti della città edifici di particolare valore storico e monumentale, meritevoli di tutela”

Nel Piano Zingaretti  l’esclusione  prevista dal testo Marrazzo degli edifici “nelle zone territoriali omogenee Elimitatamente agli edifici rurali con caratteri storico-tipologici-tradizionali, quali casali e complessi rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti dai comuni interessati”  è più genericamente indicata come esclusione di casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930. La legge Marrazzo prevedeva anche limitazioni ai soggetti che potevano usufruire del piano Casa in zone agricole, cioè solo  coltivatori diretti, imprenditori agricoli e loro eredi: “per gli interventi di recupero degli edifici esistentilimitatamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli, … iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o loro eredi” limitazione di cui non vi è traccia nella Polverini/Zingaretti. Quindi se ne deduce che nelle aree agricole possono usufruire del piano casa anche costruttori  e privati. Nella relazione dle pl 75 Si parla in proposito di “ruralità multifunzionaleper agriturismo, vendita  e degustazione prodotti agricoli, nonché lo svolgimento di attività culturali…ricreative e terapeutico riabilitative…” Speriamo che quando verrà predisposto, come previsto al comma  8l’” apposito regolamento”  da sottoporre alla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto,  non si facciano rientrare nell’elenco anche le beauty farm…

Nella versione Zingaretti (art.2 COMMA 3) resta il testo Polverini, che ammette la possibilità di interventi anche “per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche”, che sono consentiti “previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004”, mentre la Legge Marrazzo prevedeva la totale esclusionedegli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche”

Le garanzie per i beni vincolati  sono diminuite, in quanto dove il vincolo era indiscutibile, adesso è sottoposto alla discrezionalità delle amministrazioni, cioè dei funzionari, preposti alla tutela del vincolo.

5b) I comuni escludono gli immobili di pregio: cosa ha fatto Roma

Non si escludono dall’ambito di applicazione della legge zone che hanno particolare rilevanza per il territorio del Municipio Roma XVI come lela Tenuta Agricola di Castel di Guido, le aree delle Centralità localisecondo il PRG vigente ed in genere le centralità soggette a Progetto Urbano, learee sulle quali sono in itinere Programmi Integrati e Programmi di RecuperoUrbano, le aree dove sono stati già adottati programmi di intervento edilizio di natura diversa;

[Osservazioni del Municipio XVI]

 “I comuni, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2012, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo” (Art 2 comma 4) : ciò comporta che buona parte del Centro Storico di Roma –  quello non sottoposto a vincolo specifico – a parte le porzioni o gli edifici indicati da Alemanno entro il gennaio 2012 (vedi comma 4) – possono essere oggetto di ampliamento, demolizione e ricostruzione

E’ necessario a nostro avviso riaprire termini per l’aumento vincoli da parte delle amministrazioni comunali e comunque provvedere  alla sospensione comma 3 ter fino ad approvazione nuova legge regionale

PIANO CASA TOSCANA: esclude immobili   collocati all’interno delle zone territoriali omogenee “A”[1]; a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo; 

6) Quali vantaggi per l’interesse pubblico adeguamenti sismici / ecosostenibile/ rimozione barriere architettoniche…

All’Art 3 comma 3 Viene mantenuto dal Piano Zingaretti : “Nel rispetto delle distanze e delle altezze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968”, ma tale legge è stata  recentemente modificata dal decreto del fare (legge 9 agosto 2013, n. 98) sia dall’art. 30, che fa sì che “gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifiche della sagoma non siano più soggetti a permesso di costruire”, ma diventino  soggetti a semplice SCIA, e che  consente alle regioni di derogare dal limite minimo di 10 metri delle distanze tra i fabbricati.

Non è stato ripristinato il testo Marrazzo che prevedeva ampliamenti, per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico, solo a condizione che l’intero edificio fosse  adeguato alla normativa antisismica[v]

Il Piano casa Polverini /Zingaretti come incentivo all’adeguamento alla normativa antisismica prevede incrementi agli ampliamenti, più o meno come il Piano Marrazzo: fino al 35 per cento della volumetria e fino ad un massimo di 90 metri quadrati, per gli edifici ricadenti nella zona sismica 1 o nella sottozona sismica 2a o 2b) ; fino al 25 per cento della volumetria e fino ad un massimo di 80 metri quadrati, per gli edifici ricadenti in sottozona sismica 3a o sottozona sismica 3b. Ma il Piano Marrazzo specificava che gli ampliamenti sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica

PIANO CASA TOSCANA: SIA PER AMPLIAMENTO CHE PER DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE: (…)Negli interventi di ampliamento devono essere utilizzate tecniche costruttive di edilizia sostenibile che garantiscano, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, certificati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato, con la comunicazione di ultimazione dei lavori;

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

7) Quali svantaggi: standard urbanistici e urbanizzazione primaria  e secondaria

…aggiungasi infine il seguente capoverso: Con successivo provvedimento si determinerà l’articolazione delle competenze tra i Municipi e i Dipartimenti dell’Amministrazione Centrale in merito alla ricezione e verifica delle DIA e alla verifica dell’esistenza di opere di urbanizzazione, previste dalla Legge Regionale in esame; Municipio XI i carichi urbanisti, i già esistenti o pianificati, già spesso fortemente squilibrati rispetto alle infrastrutture di trasporto ed ai servizi pubblici locali esistenti o oggettivamente realizzabili nel medio termine, avrebbero richiesto un’approfondita valutazione sul dimensionamento del PRG derivante dall’attuazione della Norma Regionale, sia globalmente, sia per i singoli ambiti più sensibili; di conseguenza, a fronte dei nuovi carichi residenziali insediabili, si sarebbe reso necessario: – escludere dalla possibile applicazione della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii. tutti gli edifici ricadenti nella “Città Storica”, escludere altresì dagli interventi di cui al Capo II della L.R. n. 21/2009 e ss.mm.ii., anche gli “Ambiti di valorizzazione della Città Storica”, in quanto intrinsecamente dedicati e già finalizzati, in massima parte, al soddisfacimento di standard da verde pubblico inattuati dal precedente PRG;  – chiarire esplicitamente l’esclusione di quanto realizzabile in attuazione della Norma Regionale (ampliamenti, nuove edificazioni, cambi di destinazione d’uso) dalla Disciplina sulla monetizzazione degli standard non reperibili, al fine di non rendere irreversibile l’insufficienza delle dotazioni di servizi rispetto alla popolazione insediata ed insediabile; 

[Osservazioni del  Municipio IX]

All’Art 4 COMMA 4 (nuovo inserimento del Piano Zingaretti) si dice: “Gli standard urbanistici connessi all’incremento di volume o di superficie, ad eccezione di quelli necessari a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all’interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall’area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, per la quota di aree destinate a standard urbanistici non reperite, pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.P.R. 380/2001 a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche  nell’area interessata dall’intervento”. Il  Piano Casa Zingaretti consente quindi la monetizzazione degli standard urbanistici, e delle opere di urbanizzazione primaria.

Nella relazione al pl 75, si sorvola sui motivi della modifica alla lettera a) del comma 4 dell’art. 4, e si motiva l’introduzione dell’art.4 bis “in tema di vincolo di destinazione dei proventi derivanti dagli oneri al miglioramento della qualità urbana”. Quello che però non viene esplicitato è che nella versione Polverini “La realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione era  subordinata.. all’esistenza o alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e degli standard urbanistici …ovvero al loro adeguamento in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti nonché alla realizzazione dei parcheggi… “mentre la modifica Zingaretti  introduce la possibilità di monetizzare gli oneri : “Gli standard urbanistici connessi all’incremento di volume o di superficie, ad eccezione di quelli necessari a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, possono essere reperiti su aree adiacenti ovvero su aree accessibili all’interno di un raggio di influenza di 1.000 metri dall’area di intervento, o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, per la quota di aree destinate a standard urbanistici non reperite, pari al 50 per cento del contributo di costruzione … a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche  nell’area interessata dall’intervento”. Se ciò fosse prescritto solo per ampliamenti di entità limitata, sarebbe condivisibile la preoccupazione di poter accorpare gli standard di tutti  interventi che insistono sullo stesso quadrante; ma senza specificazioni è immaginabile che tale prescrizione possa essere molto utile per chi vuol costruire grandi cubature dove non ci sono possibilità di aumento degli standard…

Nei commi 6 e 7 il Piano casa Polverini /Zingaretti  subordina la realizzazione degli ampliamenti all’esistenza delle “opere di urbanizzazione primaria, e degli standard urbanistici in relazione al maggior carico urbanistico connesso al previsto aumento di volume o di superficie utile degli edifici esistenti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444[vi], tuttavia non cita opere di urbanizzazione secondaria, e prevede la possibilità di pagare anziché adeguare gli standard.   Il Piano casa Marrazzo prevedeva la possibilità di compensare con contributi straordinari (50% degli oneri concessori) unicamente se non si potevano adeguare le opere di urbanizzazione secondaria, (in entrambi i casi gli oneri straordinari devono essere destinate dai comuni all’adeguamento dei servizi nei territori interessati dagli interventi). Era inoltre obbligatoria la predisposizione del Fascicolo di Fabbricato.

PIANO CASA TOSCANA: SIA PER AMPLIAMENTO CHE PER DEMOLIZIONE RICOSTRUZIONE: …a) gli edifici devono essere situati all’interno di centri abitati o essere comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di sistemi di smaltimento delle acque reflue

8) Durata del Piano Casa: Secondo l’articolo 6 comma 4. le DIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire sono presentate a decorrere dal termine di cui articolo 2, comma 4 ed entro il termine del 31 gennaio 2015. Le DIA previste in relazione agli interventi di cui all’articolo 3 possono essere presentate dalla data del 15 settembre 2011 ed entro il 31 gennaio 2015.

Data tombale che chiediamo non venga rinnovata

9) HOUSING SOCIALE

Dal Piano Zingaretti è  previsto un minimo del 30% , ma chi decide se la quota deve essere maggiore?

Dopo il periodo di canone calmierato, il Piano Marrazzo prevedeva la vendita al 60% prezzo di mercato, se fosse invece messo  a libero mercato (non è specificato nel Piano Zingaretti) l’housing sociale finirebbe con l’essere una sorta di prevendita…

10) COSA INTENDE FARE  L’AMMINISTRAZIONE PER TAMPONARE GLI EFFETTI DELLA POLVERINI VIGENTE? Soprattutto rispetto a quegli interventi in attesa di chiusura della conferenza dei servizi che hanno usufruito della possibilità di edificare nelle aree protette e nella moltiplicazione della premialità delle cubature

ALL’INSEGNA DELLA TRASPARENZA

“Le disposizioni di cui agli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 3quater, 4 e 5 possono essere applicate, con riferimento ad ogni singolo intervento, una sola volta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il comune istituisce un apposito registro degli interventi eseguiti secondo le disposizioni della presente legge e provvede annualmente a trasmettere i dati riepilogativi alla Regione”

 Chiediamo di avere i dati sugli interventi del Piano casa finora realizzati e/o autorizzati  di cui la Regione dovrebbe aver creato un apposito registro, che ci auguriamo sia servito anche per l’analisi preliminare della situazione e degli interventi prodotti  dal piano casa utilizzata per la formulazione delle modifiche al Piano Polverini…

OSSERVAZIONI SULLA  PROPOSTE DI LEGGE 75

 MODIFICHE AL COSIDDETTO “PIANO CASA” DELLA REGIONE  LAZIO

 A cura del Laboratorio Carteinregola e Cittadinanzattiva Lazio

 

12 novembre 2013

PROPOSTA MODIFICHE

 

Art.1 : (Oggetto e finalità)
COMMA 1.

Inserire come nella legge originale n. 21/09 le parole nonché della normativa sulle zone agricole”… a partire dall’intesa…

 

Art. 2 (Ambito di applicazione)

COMMA 1.

Eliminare le parole  “di nuova costruzione”  prima  di “e di sostituzione edilizia”, inserire dopo  “di sostituzione edilizia”, come nella legge originale n. 21/09, le parole “con demolizione e ricostruzione”

 

COMMA 2

 

Inserire dopo “con esclusione degli edifici” come nel  Piano casa Regione Toscanacollocati all’interno di aree per le quali gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali prevedano l’adozione e approvazione di piani attuativi”

 

Inserire dopo  “con esclusione degli edifici abusivi”, come nella legge originale n. 21/09, e degli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche

 

 Sostituire il punto: a) su edifici situati nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) con il seguente  punto della legge originale n. 21/09: a) nelle zone territoriali omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) o, qualora gli strumenti urbanistici generali non individuino le zone A, nei tessuti storici tutelati dalle specifiche norme degli strumenti urbanistici generali o, in mancanza,negli insediamenti urbani storici individuati dal piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR);

 

Inserire come nella legge originale n. 21/09 al punto d) nonché nelle fasce di rispetto  delle acque interne)

 

Sostituire il punto h) su casali e complessi rurali, ancorché non vincolati dal PTPR, che siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 con il seguente  punto della legge originale n. 21/09:
nelle zone territoriali omogenee E di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968 limitatamente agli edifici rurali con caratteri storico- tipologici-tradizionali, quali casali e complessi rurali, che, ancorché non vincolati dal PTPR, siano stati realizzati in epoca anteriore al 1930 e registrati in appositi censimenti dai comuni interessati

 

Inserire comma, come nella legge originale n. 21/09 ,  Relativamente alle zone agricole, resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e seguenti della l.r. 38/1999 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto per l’ampliamento della volumetria residenziale dall’articolo 3, comma 1, lettera a) nonché, per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, dall’articolo 5, limitatamente ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli, come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e/o loro eredi

 

COMMA 3

Eliminare “Per gli edifici situati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e per gli immobili vincolati ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, gli interventi di cui al presente capo sono consentiti previa autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall’articolo 146 del d.lgs. 42/2004. [ sostituito da inserimento precedente COMMA 2]

COMMA  4

Inserire I comuni, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, possono individuare, con deliberazione del consiglio comunale, ulteriori ambiti del proprio strumento urbanistico ovvero immobili nei quali, in ragione di particolari qualità di carattere storico, artistico, urbanistico ed architettonico, limitare o escludere gli interventi previsti nel presente articolo.

 

ART. 3 (Interventi di ampliamento degli edifici)

 

COMMA 1

 

Eliminare  In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati

 

Al punto a) tagliare dopo “di 70 metri quadrati di superficie la frase  e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale e sostituirla con quella della  con la legge originale n. 21/09 “per un incremento complessivo massimo, per l’intero edificio, di 200 metri cubi”

 

Sostituire il punto  c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali; con il punto  della legge originale n. 21/09, c) 20 per cento per gli edifici di cui all’articolo 2, a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento, per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;

 

Sostituire il punto  d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a), b) e c) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione. con il comma 7  della legge originale n. 21/09, Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si cumulano con gli ampliamenti eventualmente consentiti da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici. Nel caso di edifici a destinazione residenziale e non, gli ampliamenti consentiti alle singole unità immobiliari non possono superare cumulativamente i limiti di cui al comma 1

 

COMMA 3

Al punto a)  inserire dopo “in aderenza rispetto al corpo di fabbrica” inserire come legge originale n. 21/09 “con esclusione della sopraelevazione, ad eccezione degli interventi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera f), della l.r. 13/2009, come modificata dalla presente legge ovvero degli interventi di realizzazione del tetto con pendenza massima delle falde pari al 35 per cento, utilizzando il sottotetto”

 

Inserire dopo “ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale di quale soggetto sia competenza il parere sull’armonia estetica

 

COMMA 6

Inserire dopo “la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria” inserire come legge originale n. 21/09 “e secondaria”

 

Inserire punto inserire come legge originale n. 21/09 la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 settembre 2002, n. 31 (Istituzione del fascicolo del fabbricato) e successive modifiche e dal relativo regolamento regionale di attuazione 14 aprile 2005, n. 6, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora adottati. 

 

COMMA 7

Sostituire il seguente testo Qualora venga comprovata l’impossibilità della dotazione degli standard, come individuati dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, la realizzazione degli ampliamenti di cui al comma 1 è consentita purché il titolo abilitativo edilizio sia subordinato al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario pari al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche

Con testo legge originale n. 21/09 : Esclusivamente per le opere di urbanizzazione secondaria, come individuate dall’articolo 3 del decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968, qualora venga comprovata l’impossibilità del loro adeguamento, i titoli edilizi abilitativi sono subordinati al pagamento, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario proporzionale al valore delle opere stesse, pari al 50 per cento del valore degli oneri corrispondenti, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione del comune.

 

Art. 3 bis  (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)

 

Inserire  comma 3 legge originale n. 21/09  Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera c), per gli edifici realizzati in zone classificate a rischio sismico gli ampliamenti di cui al comma 1 sono consentiti esclusivamente a condizione che l’intero edificio sia adeguato alla normativa antisismica. In tal caso, qualora 1’ampliamento di cui al comma 1 riguardi edifici ricadenti nella zona sismica 1 o sottozona sismica 2a, come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2009, n. 387, lo stesso è consentito, con riferimento a quelli di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del 35 per cento della volumetria esistente o della superficie utile per un incremento complessivo massimo per 1’intero edificio di 350 metri cubi ovvero di 110 metri quadrati e, per quelli di cui al comma 1, lettera b), nel limite massimo del 20 per cento della superficie utile

 

Art. 3 ter  (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale)

 

Nota bene: a nostro avviso l’articolo 3 ter  dovrebbe essere completamente eliminato, con il ripristino di alcuni articoli e commi della legge originale n. 21/09 che limitavano  i cambiamenti di destinazione d’uso agli interventi relativi ai  programmi integrati per il ripristino ambientale (Art. 7 comma 1  lett.b) e  per il riordino urbano e delle periferie (Art. 8 comma 3), ponendo però la condizione che la ristrutturazione urbanistica prevedesse una dotazione straordinaria degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione primaria, e una quota destinata ad edilizia residenziale sociale, aggiungendo che gli interventi sugli edifici a destinazione industriale dovevano essere dimensionati esclusivamente sulla base della superficie esistente demolita. I  cambi di destinazioni d’uso potevano essere fatte in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi, solo per gli edifici proprietà dell’ Ater o di altri  enti pubblici per incrementare l’offerta di alloggi sociali.

 

COMMA 1

 

Eliminare  In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati

 

Inserire dopo “degli edifici o di parti degli edifici di cui all’articolo 2 aventi destinazione non residenziale, che siano dismessi o mai utilizzati alla data del 30 settembre 2010 ““limitatamente agli edifici con destinazione d’uso direzionale, che siano anche in via di dismissione” una specificazione dei criteri adottati per la certificazione dello status indicato

Idem per punto a) e b)

 

Eliminare  “ovvero che alla stessa data siano in corso di realizzazione e non siano ultimati e/o per i quali sia scaduto il titolo abilitativo edilizio

 

COMMA 1 BIS

Ripristinare il testo precedente,  aggiungendo  dopo “criteri per la determinazione del prezzo di vendita” la precisazione “che non può essere superiore al 60 per cento del valore di mercato”.

 

COMMA 3

Nel  testo “E’ consentita, nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata nonché di ogni atto deliberativo comunale avente efficacia di atto attuativo”mantenere il precedente “del PRG”, tagliare  “dello strumento urbanistico generale”, ancorché decaduti, con esclusione dei piani degli insediamenti produttivi e dei piani industriali particolareggiati

 

Nel testo è consentito il cambio di destinazione d’uso  della superficie lorda non residenziale, prevista dal piano nella stessa area, per la realizzazione di immobili ad uso residenziale, fino ad un massimo di 10.000 mq di superficie lorda- SULtagliare a cui può essere aggiunto l’incremento del 10 per cento della superficie lorda oggetto del cambio di destinazione d’uso.

 

Nel testo La realizzazione degli interventi previsti nel presente comma è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria mantenere il precedente e secondaria

 

COMMA 6

Eliminare il testo: o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, per la quota di aree destinata a standard urbanistici non reperite, pari al 50 per cento del contributo  di costruzione dovuto ai sensi  dell’art.16 del d.P.R. 380/2001, a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche nell’area interessata dall’intervento.

 

Inserire comma gli edifici devono essere situati all’interno di centri abitati o essere comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di sistemi di smaltimento delle acque reflue

 

Art. 3 quater  (Interventi finalizzati al riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso attraverso il cambiamento della destinazione in altro uso non residenziale)
Eliminare  completamente l’articolo

 

Art. 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici)

 

COMMA 1

Eliminare  In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati

 

Inserire, dopo “con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici di cui all’articolo 2,” il testo dell’originale 21/09 “l’altezza degli edifici non può superare l’altezza massima degli edifici contermini”

 

Inserire comma gli edifici devono essere situati all’interno di centri abitati o essere comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e di sistemi di smaltimento delle acque reflue

 

Inserire comma:  Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per l’abbattimento delle barriere architettoniche

 

 

COMMA 4

Al punto a) eliminare testo: o in alternativa attraverso il pagamento di un contributo straordinario, per la quota di aree destinate a standard urbanistici non reperite, pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.P.R. 380/2001 a condizione che gli introiti siano vincolati alla realizzazione di opere pubbliche  nell’area interessata dall’intervento.

 

Art. 5(Interventi di recupero degli edifici esistenti)

 

 

COMMA 1

Eliminare  In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o adottati

 

Inserire al punto b) come da legge 21/09  a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, così come definito dall’articolo 2135 del codice civile, iscritti alla sezione speciale della Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura e/o loro eredi

 

 

COMMA 2

Inserire da legge 21/09 dopo  La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria”  “e secondaria”

 

Art. 6   (Titoli abilitativi e termini per la presentazione delle domande)

 

COMMA 2 BIS

Eliminare  e dell’eventuale contributo straordinario relativo agli standard urbanistici di cui all’articolo 3 ter, comma 6, ed all’articolo 4, comma 4, lettera a)

E punto b) , se non corrisposte con il contributo straordinario;

 

 

COMMA 2 TER

 Eliminare  E da eventuali contributi straordinari relativi agli standard urbanistici.

 

[NON TRATTATI ARTICOLI CAPO II BIS – CAPO III – CAPO IV ]

 

Inserire articolo da legge 21/09

 

Art. 20 (Fascicolo del fabbricato di edilizia residenziale pubblica)
Articolo abrogato dall’articolo 1, comma 3 della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1
1. I soggetti beneficiari di finanziamento regionale per l’edilizia residenziale pubblica, ivi compresa l’edilizia agevolata-convenzionata, devono curare la redazione del fascicolo del fabbricato previsto dalla l.r. 31/2002, secondo le modalità indicate nel r.r. 6/ 2005, ovvero negli specifici regolamenti comunali, qualora adottati.

2. Il fascicolo del fabbricato deve essere allegato al quadro tecnico-economico finaledell’intervento; la sua assenza non consente l’erogazione a saldo del contributo regionale e la conclusione del procedimento relativo all’intervento finanziato, ivi compreso, per quanto riguarda l’edilizia agevolata-convenzionata, il rilascio degli attestati di possesso dei requisiti soggettivi.

3. La spesa relativa alla redazione del fascicolo del fabbricato può essere compresa, nella misura convenzionalmente determinata dalla Regione, fra gli oneri complementari previsti dal quadro tecnico-economico di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei riguardi degli

interventi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora pervenuti ad inizio lavori.

5. Le ATER, per la redazione del fascicolo del fabbricato di loro esclusiva proprietà e gestione, possono predisporre proposte programmatiche e richiedere alla Regione la concessione di contributi nei limiti e secondo i criteri e le priorità determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

 


[1] Le zone territoriali omogenee “A” sono quelle definite dall’articolo 2 del D.M.

1444/1968, o quelle ad esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo  del territorio comunali. Le aree di inedificabilità assoluta sono quelle definite dall’articolo 33 della  Legge 28 febbraio 1985, n. 47 “Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”.

 


[i] Il secondo “piano casa”: una (incostituzionale) de-pianificazione del territorio

di Vicenzo Cerulli Irelli Vicenzoe Luca De Lucia da Democrazia e diritto, n. 1/09, p. 109 sa https://carteinregola.wordpress.com/stop-consumo-di-suolo/piano-casa/piano-casa-da-democrazia-e-diritto-n-109/

[ii] Si veda ad esempio il “Manuale del  giovane speculatore edilizio” pubblicato dal gruppo consiliare di SEL in Regione Lazio  guidato dall’attuale vicesindaco Luigi Nieri, a cura di Mauro Riccardi

[iii] op. cit.

[iv] Un esempio recente lo si trova nell’articolo di Repubblica del  2/11/2013 Città del Gusto, ex Buffetti, nuova Fiera
piano casa, lo scempio delle periferie  Immobili destinati a servizi tramutati in alloggi. Il minisindaco Veloccia lancia l’allarme: “Il Campidoglio li blocchi”. Regalo ai costruttori dell’ex giunta regionaledi GIOVANNA VITALE

[v] Art. 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti)

[vi] MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DECRETO 2 aprile 1968, n. 1444  G.U.R.I. 16 aprile 1968, n. 97

Art. 3 Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all’art. 17 – penultimo comma – della legge n. 765, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare – la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi varie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq. 4,50 di aree per l’istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall’art. 18 della legge n. 765): tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell’osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Art. 5Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

I rapporti massimi di cui all’art. 17 della legge n. 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti;

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purchè siano previste adeguate attrezzature integrative.

 

 

 

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