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Regole per il commercio nel Centro Storico e nella Città Storica: capitolo 1 – locali di somministrazione

commercio centro storico capitolo 1Le regole per il commercio nel Centro Storico e nella Città Storica – Un manuale per il cittadino

di Paolo Gelsomini

commercio centro storico cop manuale per il cittadinoCAPITOLO 1 

L’apertura di locali di somministrazione alimenti e bevande (bar e ristoranti): Come e dove si può? Con quali regole? Come e che cosa il cittadino può controllare.

Premessa

Prima di passare al commento di alcuni articoli e commi che aiutano a rispondere alle domande di questo capitolo, definiamo che cosa si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Secondo la Legge Regione Lazio n.21/2006 art.3 si intende per attività di somministrazione di alimenti e bevande, la vendita ed il relativo servizio per il consumo di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione nei locali dell’esercizio ovvero in una superficie attrezzata, aperti al pubblico, ivi comprese le aree pubbliche come definite dall’articolo 36 della Legge Reg. 33/1999.

La delibera che disciplina questo settore è la delibera di Consiglio comunale n.35 del 2010  dalla quale tireremo fuori le sintesi spiegate degli articoli e dei commi più interessanti per le finalità di questo manuale d’uso.

Iniziamo dai rumori, dall’ ampiezza dei locali, dagli orari di chiusura, dai requisiti e dai criteri di qualità per avere l’autorizzazione ad aprire l’attività di somministrazione

Prima di affrontare il tema del rilascio delle autorizzazioni di apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle limitazioni delle stesse, leggiamo  i commi degli articoli che parlano di rumori provenienti dai locali, di ampiezza delle superfici  di vendita, di orari di chiusura, dei requisiti strutturali e dei criteri di qualità ai quali è subordinato il rilascio dell’autorizzazione di apertura

Dalla Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 16 marzo 2010. “Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti ebevande ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1”.

Art.3 comma 5

L’autorizzazione  per l’installazione ed uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nell’ambito del Centro Storico è subordinata alla preventiva insonorizzazione sia del locale, qualora esso sia confinante con civili abitazioni, sia di porte e finestre dello stesso, la quale deve assicurare un livello di immissione, all’esterno del locale e nelle abitazioni civili confinanti, pari al 50% del valore in decibel prescritto dalla normativa di riferimento. In ogni caso la diffusione sonora deve essere praticata esclusivamente all’interno del locale e a porte e finestre chiuse.

Art.6 comma 1

Il Sindaco, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determina l’orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione in conformità a quanto previsto all’art.17 comma 1 della Legge Regionale 21/2006 e successive modificazioni. Il Sindaco può adottare disposizioni in base alle quali possono essere assentite eventuali deroghe all’orario ordinato.

Art.6 comma 8

Con specifico provvedimento, in forza dell’art.17, comma 8 della Legge Regionale n.21/2006 e nel rispetto del Regolamento regionale 19 gennaio 2009 n.1, è altresì determinata la durata minima e massima di apertura degli esercizi  che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante, congiuntamente a quella di somministrazione di alimenti e bevande.

Art.7 comma 1

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie dei locali destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che dovranno essere adeguati ed idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere in relazione alle caratteristiche dell’attività esercitata

Quali sono i requisiti ed i criteri di qualità necessari per avere l’autorizzazione ad aprire l’attività di somministrazione

Nel prossimo articolo si parla dei requisiti strutturali che deve possedere ogni attività di somministrazione che vuole aprire e dei criteri di qualità che deve rispettare per poter avere l’autorizzazione all’apertura. A seconda della zona urbanistica di appartenenza  si deve registrare un punteggio minimo (cfr. Tabella annessa del punteggio minimo totale per Criteri di qualità).

i grafici delle zone A,B,C sono riportati nella Tavola A dell’Allegato 1 della delibera 35/2010.

Questo per il cittadino è difficile verificarlo, ma è bene sapere che esistono anche queste condizioni per concedere l’autorizzazione.

Art.9 commi 1 e 3

Il rilascio dell’autorizzazione di apertura di un’attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato a requisiti strutturali e criteri di qualità.

REQUISITI  STRUTTURALI
Assenza di barriere architettoniche, facilitazione  di accesso ai disabili
Raccolta  differenziata   dei  rifiuti  tramite  cassonetti   differenziati   all’interno del  locale.  Per  esercizi  con superficie totale del locale >250 mq presenza di uno spazio dedicato  allo stoccaggio  dei rifiuti non organici
Dimensione  del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti  non inferiore  a 16 mq per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con cucina
Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti  non inferiore  a 8 mq per gli esercizi di somministrazione di  alimenti  e bevande  senza  cucina  (requisito  non  richiesto  nel  caso  in cui  non  sia effettuata alcuna manipolazione di alimenti)

 

CRITERI DI QUALITA’ Punteggio
1 Attestato  di  partecipazione del  titolare  o del  rappresentante legale  in  caso  di società  (o  del  gestore  se  non  coincidente con  il primo)  a  uno  o  più  corsi  di specializzazione professionale nel settore  della  somministrazione di alimenti  e bevande 10
2 Possesso di attestato di formazione  in materia di Sicurezza  e Prevenzione di cui al D. Lgs n. 81/2008  e s.m.i. da parte del titolare  o del rappresentante legale  in caso  di società  (o del gestore  se non coincidente con il primo  o di almeno  un addetto), conseguito a seguito della partecipazione ad un corso della durata non inferiore alle 8 ore 10
3 Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi 20
4 Pulizia costante dei bagni e presenza  di fasciatoio  negli stessi 10
5 Area  giochi  per  bambini  coperta   e  scoperta   opportunamente  attrezzata   e  a norma  con  gli  standard   di  sicurezza   vigenti,  di  ampiezza  corrispondente  ad almeno il 10% della superficie di somministrazione, per gli esercizi con superficie totale del locale >250 mq 5
6 Numero  di  posti  a  sedere  in  ragione  di  un  posto  a  sedere  ogni  1,5  mq.  di superficie di somministrazione 10
7 lnsonorizzazione dei locali,  certificata  da  tecnico  iscritto  all’albo  professionale, realizzata  anche  con  pannelli  fonoisolanti che  garantiscano allesterno  e  negli ambienti confinanti una emissione  inferiore al 10% dei limiti di legge 40
8 Climatizzazione del locale 10
9 Utilizzo di sistemi per il risparmio  idrico (ad es.: differenziazione flusso di scarico dei  wc,  rubinetti  provvisti  di  sensori,  recupero  acqua  di  riciclo  degli  impianti frigoriferi) 15
10 Utilizzo   di  apparecchiature  e  strumenti   per  il  risparmio   energetico   (ad  es.:impianti per lo spegnimento automatico  delle luci) o utilizzo di energie rinnovabili 15
11 Disponibilità  di parcheggi  su area di proprietà  privata  adiacente  o distante  dal pubblico   esercizio   non  più  di  300  mt  lineari  non  inferiore   alla  superficie   di somministrazione* 30
12 Assenza di videogiochi o apparecchi  automatici 10
13 Descrizione   nelle  targhette   (nei   banchi   espositivi   o  nel  menù)   di  tutti   gli ingredienti  usati e della loro provenienza 5
14 Presenza di menù in diverse lingue e possibilità  di pagamento elettronico 5
15 Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l’orario di apertura 5

Le zone urbanistiche A,B,C

Art.10 comma 1

Ai fini del rilascio  di autorizzazione per le nuove aperture  e per i trasferimenti di sede di cui al precedente articolo  9, il territorio  del Comune  è suddiviso  nelle ZONE  A, B e C, costituite  dalle  zone urbanistiche descritte  nello  Schema  1 e graficamente riportate  nella  Tavola  A dell’Allegato 1 della delibera 35/2010,  parte  integrante  del presente Regolamento.

Per ognuno dei criteri di qualità è stato previsto un differente punteggio (40, 30, 20, 15,  10, 5, punti) secondo il grado di rilevanza dell’indicatore. Data la somma totale dei punteggi  pari a 200,  per aprire un nuovo esercizio di somministrazione, fatto salva la sussistenza dei requisiti strutturali,  deve essere garantito il rispetto di un punteggio minimo che varia a seconda della ZONA di appartenenza A, B o C.

In funzione  della suddetta ripartizione del territorio,  per gli esercizi ricadenti nella ZONA  A (per lo più coincidente con la Città Storica) è richiesto,  oltre al possesso  dei requisiti  strutturali  di cui al precedente articolo,  un punteggio  minimo  non  inferiore  a 170  e non inferiore  a 165  per gli esercizi  con superficie  totale  del locale  pari o inferiore  a 250  mq;  per  gli  esercizi  ricadenti  nella  ZONA B (per lo più coincidente con la Città Consolidata)              è  richiesto, oltre  al possesso  dei  requisiti strutturali  di cui al precedente articolo, un punteggio  minimo  non inferiore  a 155;  per gli esercizi ricadenti  nella  ZONA  C (per lo più coincidente con la Città da Ristrutturare e con la Città della Trasformazione) è  richiesto,  oltre  al  possesso  dei  requisiti  strutturali   di cui  al  precedente   articolo,  un punteggio minimo non inferiore a 120.

Gli Ambiti Territoriali e le condizioni per poter aprire un’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

Art.10 comma 4

Sono individuati anche gli Ambiti territoriali caratterizzati da particolari condizioni di concentrazione di attività commerciali e da elevati livelli di pressione antropica come emerge da studi propedeutici, e da vincoli di tutela ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, archeologica, monumentale, culturale, paesaggistico-culturale e storico-artistica.

Art.11

La delibera del consiglio comunale n. 35/2010 vieta nuove aperture di bar e ristoranti, all’interno degli Ambiti  sottoelencati, a meno che non siano trasferimenti di licenza all’interno dello stesso Ambito. Quindi vieta il trasferimento di licenze di attività di somministrazione di alimenti e bevande provenienti da altri Ambiti.

Ecco gli Ambiti individuati dall’art.10 comma 4 e riportati graficamente nell’Allegato 1 della del.35/2010:

Municipio I:

  • Ambito n. 1 – Zona Urbanistica 1aRioni Ponte, Regola, Parione, Campo Marzio, Trevi, Campitelli, Sant’Eustachio, Colonna, Pigna, S.Angelo.
  • Ambito n. 1 bis – Rione Monti
  • Ambito n. 2 – Rione Trastevere
  • Ambito n. 3 – Rione Testaccio
  • Ambito n. 3 bis – Rione Celio
  • Ambito n. 4 – San Lorenzo
  • Ambito n. 5 – Rione Borgo

Le somministrazioni  fuori dagli Ambiti di tutela di cui al Regolamento Comunale, cosi come il trasferimento di sede fuori da dette aree, sono assoggettate a una SCIA corredata da autocertificazioni riguardanti i requisiti strutturali e il raggiungimento del punteggio minimo richiesto dalla delibera 35/2010 art.9 relativamente ai criteri di qualità.

Le 55 vie e piazze con condizioni più restrittive per l’apertura di un’attività di somministrazione

Inoltre nelle vie e piazze di seguito indicate poste all’interno degli Ambiti, non vale la possibilità di trasferire la licenza dell’attività di somministrazione all’interno dello stesso Ambito ma è consentito il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente all’interno della stessa via e piazza.

Si tratta di 55 strade di “particolare pregio architettonico”, elencate nell’art. 11 della delibera comunale 35/2010 distribuite nei seguenti Ambiti:

Municipio I:

  • Ambito n. 1 – Centro Storico – Zona Urbanistica 1a: Piazza Navona, Campo de’ Fiori, Piazza Farnese, Piazza della Rotonda, Piazza di Pietra, Piazza di Spagna, Piazza Trinità dei Monti, Piazza del Popolo Piazza Venezia, Largo di Torre Argentina, Largo dei Calcarari, Piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione, Via della Panetteria, Via dei Crociferi, Via del Pellegrino, Via dei Cestari Via dei Cappellari, Via dei Pettinari, Via dei Banchi Nuovi, Piazza dell’Orologio, Via del Governo Vecchio, Via di Santa Maria dell’Anima, Via di Tor Sanguigna, Piazza di Tor Sanguigna, Piazza Pasquino, Via Monserrato, Via Giulia, Via dei Giubbonari, Via dei Coronari, Via del Babuino, Via di Tor Millina, Via della Propaganda, Via della Vite, Via Cesare Battisti;
  • Ambito n. 1 bis – Rione Monti: Piazza Madonna dei Monti, Via del Boschetto, Via Urbana, Via dei Serpenti, Via dell’Angeletto, Via Leonina, Via degli Zingari, Via Panisperna.
  • Ambito n. 2 – Rione Trastevere: Piazza S. Cosimato, Piazza Mastai, Largo S. Giovanni de Matha, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza S. Calisto, Piazza Tavanti Arcuati, Piazza S. Egidio Piazza Sonnino, Piazza Trilussa, Via del Moro, Via della Pelliccia, Via della Lungaretta, Piazza San Giovanni della Malva, Via Benedetta, Via della Scala, Piazza de’ Renzi, Piazza S. Apollonia, Via del Politeama, Via della Renella, Vicolo del Cedro, Vicolo del Cinque, Vicolo del Bologna.
  • Ambito n. 3 – Rione Testaccio: Via Monte Testaccio, Via Galvani, Piazza S. Maria Liberatrice, Piazza Testaccio.
  • Ambito n. 3 bis – Rione Celio: Via di San Giovanni in Laterano, Via Celimontana, Via Ostilia, Via Capo d’Africa.
  • Ambito n. 5 – Rione Borgo: Via della Conciliazione, Borgo Pio.

Municipio II

  • Ambito n. 4 – Zona San Lorenzo: Piazza dell’Immacolata, Piazza dei Sanniti, Largo degli Osci.

Art.19

comma 1

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta all’interno di librerie come attività integrativa di quella principale e prevalente. L’attività di libreria deve essere svolta in una superficie di vendita di almeno 100 mq e deve essere stata avviata da almeno 180 giorni.

comma2

Nelle librerie l’attività di somministrazione deve essere svolta su una superficie non superiore al 10% della superficie di vendita, non deve avere accesso diretto dalla pubblica via, non può essere separata dal resto dell’attività commerciale e deve essere svolta nella fascia oraria 6.00-22.00.

Norme di riferimento

Legge n. 241/1990 s.m.i.– art. 19D.Lgs. n. 59/2010 s.m.i. artt. 64 e 71Legge Regionale n. 21/2006;Regolamento Regionale n. 1/2009Regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione C.C. n. 35/2010

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(grafica Luana Firmani)