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Progetto Porto turistico-crocieristico di Fiumicino : l’avviso per inviare osservazioni 2023

Il 17 novembre 2023 sono stati pubblicati sul sito del MITE i documenti per l’avvio della consultazione pubblica della procedura VIA per il Porto di Fiumicino – le osservazioni potranno essere inviate fino al 17 dicembre 2023 (> vai alla pagina Progetto Porto Fiumicino documentazione VIA novembre 2023)

scarica il modulo per inviare le osservazioni (anche in calce)

Avviso al Pubblico del 17/11/2023        MASE-2023-0186742            17/11/2023           611 kB Scarica il documento

AVVISO AL PUBBLICO – PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONEDI IMPATTO AMBIENTALE

La Città di Fiumicino con sede legale in Fiumicino (RM) Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 00054 comunica di aver presentato in data venerdì 6/10/2023 al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica’ ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006, istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto per la realizzazione del Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra.compreso nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 11 denominata “Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d’acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.”.

La tipologia di proceudra autorizzativa necessaria ai fini della realizzazionje del progetto è la procedura di VIA e l’autorità competente per il rilascio è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il progetto è localizzato nella regione Lazio, provincia di Roma, comune di Fiumicino.

Lo sviluppo del Porto turistico-crocieristico di Fiumicino Isola Sacra mira ad ottimizzare e a potenziare il Sistema Portuale Laziale; l’iniziativa si basa sull’opportunità di introdurre una funzione crocieristica all’interno del Porto di Fiumicino Isola Sacra come variante di progetto realizzativo di porto turistico (avviato ma non completato), che aveva concluso con successo l’iter autorizzativo ambientale, mantenendo prevalente la caratteristica di porto turistico e riducendo al tempo stesso la superficie edilizia a vantaggio di una più estesa fruibilità pubblica dell’area concessa; inoltre, grazie all’introduzione della funzione crocieristica, il progetto genererà un rilevante indotto sull’intera area.

L’opera è stata identificata dal Governo italiano, nel Giugno 2023, come strategica per il Giubileo 2025 nell’ambito di intervento “Accoglienza per i pellegrini e i visitatori” in ragione della sua funzione di ulteriore via di pellegrinaggio e “porta” di accesso a Roma.

Sinteticamente, le principali componenti che andranno a costituire il progetto sono riportate di seguito.

Per la parte di mare, oltre alla diga foranea, denominata Molo di Traiano, è prevista anche la realizzazione di un molo di spina, denominato Molo Claudio. Questi elementi andranno ad individuare due bacini; il primo, denominato Bacino Traiano, sarà dedicato all’ormeggio delle navi da crociera e dei super yacht, mentre il secondo, denominato Bacino Claudio e localizzato più all’interno rispetto al primo, sarà destinato ad ospitare circa 1200 posti riservati per le imbarcazioni da diporto.

Nella parte a terra, invece, saranno presenti: un parco pubblico, un’area dedicata alla logistica crocieristica e ai cantieri nautici e un’area dedicata alle attività commerciali, tra cui il retail e la ristorazione, l’alloggio e la ricezione, oltre che a prevedere spazi per eventi all’aperto e un nuovo edificio per i servizi dedicati alla marina.

Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (1) il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale comprende la valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del D.P.R. 357/1997 (2) in quanto il progetto ricade parzialmente all’interno del sito della Rete Natura 2000:

N. Denominazione ufficiale dell’area naturale protetta     Codice area (EUAP o Rete Natura 2000)    Ente gestore      Indirizzo PEC Ente gestore

1 Macchia Grande di Focene e Macchia dello Stagneto     ZSC IT6030023   Città di Fiumicino          protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

2 Riserva Naturale Statale del Litorale Romano   EUAP0086    Città di Fiumicino e Roma Capitale          protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it

3 Isola Sacra (sito NON direttamente coinvolto dal progetto ma adiacente alle aree interessate dall’intervento)        SIC IT6030024 Città di Fiumicino    protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it

La documentazione è disponibile per la pubblica consultazione sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA https://va.mite.gov.it/ del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

In considerazione di quanto riportato nel DPCM del 15.12.2022, l’opera rientra nei progetti strategici del Giubileo 2025 e, come tale, nei progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis del D.Lgs. 152/2006- PNIEC-PNRR), per cui, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, indirizzandoli al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, via C.Colombo 44, 00147 Roma.

L’invio delle osservazioni può essere effettuato attraverso l’applicativo web per la presentazione on- line delle osservazioni per le Procedure di VAS, VIA e AIA, accessibile dal Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni ambientali al link https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/Procedure/InvioOsservazioni e anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: va@pec.mite.gov.it .

Il Sindaco

Mario Baccini

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

  • Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
  • Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
  • Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

 (Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a

(ev. in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

  • Piano/Programma, sotto indicato
  • Progetto, sotto indicato

 (Barrare la casella di interesse)

ID: ………… (inserire la denominazione completa del Piano/Programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, verifica di assoggettabilità VIA e obbligatoriamente il codice identificativo ID del procedimento)                                                                                                      

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

 (Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

  • Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
  • Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
  • Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
  • Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
  • Altro (specificare)                                                                                                                                  

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

 (Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

  • Atmosfera
  • Ambiente idrico
  • Suolo e sottosuolo
  • Rumore, vibrazioni, radiazioni
  • Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
  • Salute pubblica
  • Beni culturali e paesaggio
  • Monitoraggio ambientale
  • Altro (specificare)                             

TESTO DELL’ OSSERVAZIONE

(…..)

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In asenza di completa compilazione del modulo l’Amministrazioen si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 – Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione Allegato 2 – Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX –                                                                   (inserire numero e titolo dell’allegato tecnico se presente e

 unicamente in formato PDF)

Luogo e data                                          

 (inserire luogo e data)

Il/La dichiarante
(Firma

Per osservazioni e precisazioni@laboratoriocarteinregola@gmail.com

vedi anche Progetto Porto turistico – crocieristico di Fiumicino – cronologia e materiali

NOTE

(1) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Art. 10 (( (Coordinamento delle procedure di VAS, VIA, Verifica di assoggettabilità a VIA, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale) )) COMMA 3 La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all’allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell’autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

(2) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche. note:Entrata in vigore del decreto: 24-10-1997(Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 28/02/2022)(GU n.248 del 23-10-1997 – Suppl. Ordinario n. 219)

Art. 5

(Valutazione di incidenza). 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell’ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all’allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all’allegato G, i tempi per l’effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l’effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa.
8. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva del piano o dell’intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi. ((2)) 9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete “Natura 2000” e ne danno comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all’articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l’intervento di cui sia stata valutata l’incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l’ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

———— AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l’art. 57, comma 2) che “Le disposizioni dell’articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani”.