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L’Europa apre una procedura contro l’Italia per la proroga delle concessioni balneari

“Poteri forti”. Un’espressione abusata che nell’immaginario collettivo evoca una sorta di “Spectre” di potenti ricconi in grado di condizionare le politiche dell’amministrazione pubblica. Ma se si va a vedere come la Politica di diverso colore legifera e quali sono le categorie beneficiate, si scopre che si tratta di un panorama diffuso e articolato di lobbies di ogni genere, grandi e piccole. Sicuramente una delle più agguerrite è quella dei titolari di concessioni balneari, che è riuscita da anni ad ottenere sempre nuove proroghe, in contrasto con il principio della parità di trattamento nella possibilità di sfruttare economicamente un bene pubblico come le spiagge, per di più con notevole sproporzione tra i profitti per i privati e i ricavi per lo Stato e con monopòli che non favoriscono i cittadini-utenti. Molte sentenze dei tribunali amministrativi in questi anni sono state ignorate dai nostri rappresentanti in parlamento, anche con clamorose giravolte, come quella del M5S che, nel passaggio dall’opposizione al Governo, ha abbracciato con entusiasmo la causa dei concessionari privati abbandonando le precedenti posizioni a favore dell’interesse pubblico. Ora, per tutto questo, il nostro Paese è stato di nuovo (1) messo in mora dalla Commissione europea, e i cittadini rischiano di pagare cari i favori che si continuano a concedere alla categoria. E basta leggere il comunicato della UE per capire che la tanto vituperata direttiva Bolkestein, che secondo alcuni farebbe calare sulle spiagge italiane multinazionali a gogo, è in realtà l’applicazione di un principio democratico e di buon senso contro un meccanismo di privilegi medievali. Perchè le spiagge sono beni demaniali, cioè dello Stato, e non è giusto che vengano concesse per decenni agli stessi privati – spesso con un passaggio tra generazioni – a canoni risibili (2), escludendo tanti nuovi piccoli e grandi imprenditori che potrebbero offrire servizi – e ritorni per lo Stato – migliori. Il prinicipio che dovrebbe guidare la buona Politica nell’assegnare beni pubblici a privati per fini di lucro dovrebbe essere ridistribuire con equità le opportunità di lavoro e di impresa secondo criteri trasparenti di sana concorrenza, non perpetuare rendite di posizione. Ripercorriamo le tappe della vicenda, con in calce un comunicato del Coordinamento Nazionale Mare Libero

La Commissione Europea ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia* in merito al rilascio di autorizzazioni relative all’uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari). Nel testo l’UE ricorda che “gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali (ad esempio le spiagge), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. L‘obiettivo è fornire a tutti i prestatori di servizi interessati – attuali e futuri – la possibilità di competere per l’accesso a tali risorse limitate, di promuovere l’innovazione e la concorrenza leale e offrire vantaggi ai consumatori e alle imprese, proteggendo nel contempo i cittadini dal rischio di monopolizzazione di tali risorse“.

La norma italiana censurata dalla Commissione Ue è la 145/2018 (3), che ha disposto l’estensione delle concessioni balneari fino al 31 dicembre 2033, in contrasto con la direttiva 2006/123/CE detta “Bolkestein” (4) e con la sentenza della Corte di giustizia europea del 14 luglio 2016 (5), che aveva dichiarato illegittime le proroghe automatiche e generalizzate sulle concessioni balneari in seguito alla sentenza “Promoimpresa” del TAR della Lombardia, che riguardava la proroga al 2020 disposta dal governo Monti (6). Nel 2018 il governo giallo verde Conte 1 aveva di nuovo prorogato le concessioni fino al 2033 (7), con la giustificazione che non si trattava di una proroga automatica ma di un “periodo transitorio” durante il quale sarebebe stata attuata una riforma organica del settore, che l’allora ministro del turismo Gian Marco Centinaio stava concordando con Bruxelles. Tuttavia a oggi non è stato varato nessun provvedimento, di qui la decisione della Commissione europea di avviare la procedura di infrazione nei confronti dell’Italia, che ora ha 2 mesi per rispondere alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potra’ decidere di inviare un parere motivato (8).Intanto i titolari delle concessioni demaniali marittime di moltissimi stabilimenti lungo le coste italiane che scadono il 31 dicembre 2020, godranno di una proroga fino al 2033, recentemente blindata dal Decreto Rilancio con il blocco di tutti i procedimenti amministrativi di messa a gara o di decadenza (9).

(AMBM)

COMUNICATO DEL COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO

Dopo l’ennesima proroga delle concessioni, l’Unione Europea avvia il procedimento di procedura di infrazione ai danni dell’Italia.In questo modo saranno i cittadini a pagare le scelte irresponsabili di tutti i governi, che hanno deciso di far prevalere gli interessi illegittimi dei concessionari rispetto all’interesse nazionale, che vorrebbe la fine di un regime di proprietà privata di fatto su un bene pubblici prezioso come il mare e le spiagge.Abbiamo più volte provato a spiegare i rischi che stavamo correndo, ma non abbiamo ricevuto ascolto.Nonostante questo, resta ancora, rinnovata, la nostra disponibilità a partecipare ad un ragionamento con le istituzioni a tutti i livelli per ridiscutere le linee guida per una gestione degli arenili rispettosa della Natura e dei diritti dei cittadini.

*(Comunicato dal sito della Commissione Europea, Pacchetto infrazioni di dicembre: decisioni principali 3 dicembre 2020 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/inf_20_2142) (grassetto di Carteinregola)

Servizi: la Commissione chiede all’ITALIA di garantire trasparenza e parità di trattamento per quanto riguarda le concessioni balneari

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all’Italia in merito al rilascio di autorizzazioni relative all’uso del demanio marittimo per il turismo balneare e i servizi ricreativi (concessioni balneari). Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le autorizzazioni, il cui numero è limitato per via della scarsità delle risorse naturali (ad esempio le spiagge), siano rilasciate per un periodo limitato e mediante una procedura di selezione aperta, pubblica e basata su criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi. L‘obiettivo è fornire a tutti i prestatori di servizi interessati – attuali e futuri – la possibilità di competere per l’accesso a tali risorse limitate, di promuovere l’innovazione e la concorrenza leale e offrire vantaggi ai consumatori e alle imprese, proteggendo nel contempo i cittadini dal rischio di monopolizzazione di tali risorse. In una sentenza del 14 luglio 2016 emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (cause riunite C-458/14 e C-67/15), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la normativa pertinente e la pratica esistente a quel tempo in Italia di prorogare automaticamente le autorizzazioni vigenti delle concessioni balneari erano incompatibili con il diritto dell’Unione. L’Italia non ha attuato la sentenza della Corte. Inoltre l’Italia da allora ha prorogato ulteriormente le autorizzazioni vigenti fino alla fine del 2033 e ha vietato alle autorità locali di avviare o proseguire procedimenti pubblici di selezione per l’assegnazione di concessioni, che altrimenti sarebbero scadute, violando il diritto dell’Unione. La Commissione ritiene che la normativa italiana, oltre a essere incompatibile con il diritto dell’UE, sia in contrasto con la sostanza della sentenza della CGUE sopra menzionata e crei incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l’economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane. L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni sollevate dalla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

5 dicembre 2020

Vai alle FAQ sul sito di Radicali italiani: Mettere a gara le concessioni balneari conviene

Consulta la mappa delle concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020

vedi anche i nostri articoli:

Rapporto spiagge di Legambiente 2020: gli errori che non dobbiamo più commettere -8 Agosto 2020 Continua#

Il Consiglio di Stato boccia la proroga delle concessioni balneari 24 Novembre 2019 Continua#

Concessioni spiagge: nessun vantaggio al pubblico, solo vantaggi ai balneari Una argomentata analisi di due docenti del Dipartimento di Economia dell’Università di Genova smonta le motivazioni del fronte politico  bipartisan, anzi “tripartisan”,  che ha ancora prorogato di 15 anni le concessioni balneari -2 Ottobre 2019 Continua#

Concessione spiagge: la giurisprudenza e la (solita) politica un documentato articolo di Roberto Biagini su chiamamicittà.it, sulle modalità di concessione delle spiagge, cioè di un bene demaniale, ai privati 31 Agosto 2019 Continua#

Spiagge: un dibattito e un’iniziativa contro la proroga delle concessioni balneari due video che riguardano iniziative sulle concessioni balneari -30 Giugno 2019 Continua#

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NOTE

(1) L’Italia aveva subìto una procedura di infrazione europea sulle concessioni balneari già nel 2009, quando era in vigore il regime di “rinnovo automatico” ogni sei anni al medesimo soggetto. Nel 2010 il rinnovo automatico fu abrogato dall’ultimo governo Berlusconi, portando la Commissione Ue a chiudere la procedura di infrazione, e da allora l’Italia è andata avanti con diverse proroghe (prima al 2015, poi al 2020 e infine al 2033), senza mai attuare la necessaria riforma complessiva sul demanio marittimo

(2) (dal sito radicali italiani): …il dato che stona, in termini di economia aziendale, è l’incidenza dei canoni concessori sul fatturato aziendale. Circa 15 miliardi di euro il fatturato dichiarato, a fronte di poco più di 100 milioni l’introito delle concessioni. Nemmeno l’1%. Un costo del capitale irrisorio.

(3) LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145  Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) VEDI art. 1, commi 682 e seguenti

(4) vedi Bolkestein, cosa bisogna sapere 22 dicembre 2017

(5) sentenza del 14 luglio 2016 emessa a seguito di un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (cause riunite C-458/14 e C-67/15) CORTE DI GIUSTIZIA CE , SENTENZA 14 luglio 2016, n.C-458/14 RICOGNIZIONE

(6) Legge 17 dicembre 2012, n. 221
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
. l’articolo 34-duodecies del decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito con il parere contrario del Governo proroga il termine di durata delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020;

(7) scarica il testo della Legge di Bilancio 2019 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale legge-bilancio-2019-testo-definitivo vedi la nostra disamina in La finanziaria pentaleghista fa due regali ai balneari -7 Gennaio 2019Continua#

(8) Vedi come funziona la procedura di infrazione della UE: Conformemente ai trattati dell’UE, la Commissione può adire le vie legali – con una procedura d’infrazione – contro un paese dell’UE che non attua il diritto dell’Unione europea. La Commissione può deferire il caso alla Corte di giustizia che, in alcuni casi, può imporre sanzioni pecuniarie. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_it

(9) il decreto legge 17 marzo 2020, n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020), anche noto come decreto legge rilancio, ha dettato delle disposizioni concernete i procedimenti amministrativi e, più in generale, l’attività dell’amministrazione in vista della ripresa e dell’auspicato ritorno alla normalità, dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, che aveva adottato misure “conservative”, sotto l’imperio dell’emergenza quali, ad esempio, la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (GU n. 128 del 19-5-2020) Vedi https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/05/21/gli-effetti-del-d-l-rilancio-sui-procedimenti-amministrativi

Dal sito della Camera dei Deputati https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_gli_immobili_pubblici.html

La legge di bilancio 2019 è intervenuta in materia di concessioni demaniali marittime consentendo ai titolari di concessioni demaniali marittime e punti di approdo con finalità turistico ricreative di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2020. Viene prevista una articolata procedura di generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime e sono prorogate altresì le concessioni demaniali in essere di quindici anni a decorrere dalla data in vigore della legge. Infine è sospeso il pagamento dei canoni demaniali,fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni, alle imprese balneari che abbiano subito danni e  che risultino ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici dei mesi di ottobre e novembre 2018.

I provvedimenti adottati per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Covid-19 hanno introdotto a  loro volta delle novità nella disciplina:

(…)

l’articolo 182 del decreto stabilisce che le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire a carico dei concessionari, che intendono proseguire la propria attività mediante l’uso di beni del demanio marittimo, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, per il rilascio o l’assegnazione, con pubblica evidenza, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore del decreto. L’utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi  è confermato a fronte del pagamento del canone previsto dalla concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi dell’area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni

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