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il video di L’ Italia non si taglia, Autonomia differenziata e autostrade, porti e trasporti

L’ITALIA NON DI TAGLIA – autostrade, porti e trasporti

a cura di Carteinregola e ANPI San Lorenzo

Intervengono: Dario Balotta Presidente OLIT Osservatorio Nazionale Infrastrutture e Liberalizzazione dei Trasporti; Gregorio De Falco ex senatore; Anna Donati, Direttore generale di Roma Servizi Mobilità; Pietro Spirito, già Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, oggi Professore di Management delle infrastrutture Universitas Mercatorum Roma. Introduce Marina Boscaino portavoce dei comitati NO AD, coordina Anna Maria Bianchi.

Secondo l’art. 116 della Costituzione (1), come modificato dalla riforma del Titolo V del 2001, tra le materie dell’Art.117 per le quali  le Regioni possono chiedere ulteriori forme di autonomia (2) c’è anche  “Porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione“,  materia che a oggi è “concorrente” Stato/Regioni e che, ora che è stato approvato dal Governo il cosiddetto “DDL Calderoli”(3), potrebbe diventare di esclusiva competenza delle Regioni a statuto ordinario.

Diventeranno quindi sottoposte alle maggioranze politiche regionali del momento le decisioni su infrastrutture che per la loro stessa funzione di collegamento tra più regioni italiane e tra l’Italia e il resto del mondo dovrebbero essere di livello nazionale.

Difficile immaginare tutte le conseguenze che si potranno verificare nello spezzettamento dei trasporti tra le Regioni, con il connesso passaggio delle infrastrutture logistiche ma anche delle risorse e del personale, a partire da un ulteriore aumento delle disuguaglianze che già caratterizzano il Nord dal Sud Italia anche nei trasporti.

La rete delle connessioni è un elemento strategico di competitività per il sistema industriale. Già oggi l’Italia paga un prezzi alto alla inefficienza della logistica: è stato stimato un costo pari a 40 miliardi all’anno. Immaginiamoci cosa possa accadere nell’Italia della autonomia differenziata, con una logistica frammentata in venti territori separati: le diseconomie sarebbero destinate a moltiplicarsi.

Ma è difficile anche immaginare anche le conseguenze di tale rimodulazione di poteri e competenze su comuni, province e città metropolitane. In ballo ci sono il diritto alla mobilità dei cittadini, da un lato, e l’unità della Repubblica, dall’altro.

vai a L’ Italia non si taglia – 162 anniversario dell’unità nazionale La storia della Repubblica comincia dal Risorgimento – Racconto a due voci di PIERO BEVILACQUA storico e GIANCARLO DE CATALDO scrittore.

Vai a Autonomia differenziata: l’Italia non si taglia – tutti i video dei webinar

vedi anche

5 marzo 2023 (ultimo aggiornamento 28 marzo 2023)

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com

NOTE

(1) Articolo 116 Costituzione italiana

Il Friuli Venezia Giulia [cfr. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(2) La Costituzione, dopo la riforma del Titolo V, al terzo comma dell’articolo 116 prevede che possano essere attribuite alle regioni a statuto ordinario ulteriori competenze delle 20 materie a legislazione concorrente Stato/Regioni elencate al terzo comma dell’ articolo 117:

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

  • rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
  • commercio con l’estero;
  • tutela e sicurezza del lavoro;
  • istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
  • professioni;
  • ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
  • tutela della salute;
  • alimentazione;
  • ordinamento sportivo;
  • protezione civile;
  • governo del territorio;
  • porti e aeroporti civili;
  • grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • ordinamento della comunicazione;
  • produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
  • previdenza complementare e integrativa;
  • coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
  • valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
  • casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
  • enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

e 3 materie di quelle di esclusiva potestà statale elencate al secondo comma:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(…)
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; [materia che può essere attribuita alle Regioni limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace]
(…)
n) norme generali sull’istruzione;
(…)
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

(3) vedi DDL Calderoli su Autonomia differenziata, perchè no. 6 Febbraio 2023 Continua#

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