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Stadio della Roma: chi ha paura della trasparenza?

mosaico commenti anac stadioQuell’ invito, disposto dal  Consiglio dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nella seduta del 23 ottobre 2019,  a “pubblicare ed aggiornare, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, “tutti gli atti e le informazioni di cui all’art. 39 del D.Lgs 33/2013 (*1) , con particolare riferimento alla nuova Convenzione urbanistica in via di definizione“, a cosa si riferisce? Non certo a una bozza della Convenzione ancora oggetto di trattativa con i privati, ma nemmeno al provvedimento definitivamente approvato dall’Assemblea Capitolina e pubblicato sull’Albo Pretorio, dato che quella pubblicazione è obbligatoria per legge e quindi  di routine, e sarebbe  assurdo che l’ANAC invitasse il Comune a provvedervi….

Il comunicato del 28 ottobre delle associazioni per la trasparenza (1), che commentava e riportava il testo della nota ricevuta per conoscenza dall’Autorità Anti Corruzione,  dal titolo “Stadio: l’ANAC al Comune e alla Regione:  pubblicate la “Convenzione urbanistica in via di definizione (2)  ha creato un discreto scalpore.

Dal commento in tempo reale sul blog del giornalista di Il tempo Magliaro,  sono rimbalzati sulle testate romaniste vari articoli che evidenziavano il fatto che l’ANAC non avesse “alcun potere in merito”, mentre  il nostro post su Twitter  collezionava  una sequela di improperi  e l’invito a “farci gli affari nostri” da un nugolo di tifosi arrabbiati.

Poi, il giorno dopo,  in un ulteriore articolo,  Magliaro ha pubblicato una “precisazione dell’ufficio del Portavoce dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione”, nella quale si farebbe  presente che “quando nella nota a firma del Presidente Raffaele Cantone si parla di “nuova Convenzione urbanistica in via di definizione” non si intende la bozza ma la Convenzione quando sarà sottoscritta e definita. Ogni diversa interpretazione, del resto, non sarebbe in linea con la normativa, che prevede che non si pubblichino bozze”. Rimandiamo le valutazioni alla lettura del documento approvato dalla seduta del Consiglio dell’Autorità del 23 ottobre 2019, non ancora presente sul sito dell’ANAC (la trascrizione della lettera che abbiamo ricevuto, che peraltro accompagnava il nostro comunicato,  è linkata in calce) .

Ma ne approfittiamo per aggiungere qualche  ulteriore considerazione,  su una battaglia che come Carteinregola conduciamo fin dalla costituzione del nostro laboratorio, ormai 7 anni fa, inaugurata con il presidio di 4 mesi in Campidoglio contro le delibere urbanistiche di Alemanno. Infatti da sempre chiediamo  che sia pubblicato   il testo delle Proposte di deliberazione –  in particolare per quelle che riguardano progetti privati portati avanti in nome dell’interesse pubblico –  che andranno al voto dell’Assemblea Capitolina. Cioè  che  siano  portate  a conoscenza della cittadinanza prima del “punto di non ritorno” dell’approvazione,  quando non è più possibile alcun dibattito pubblico o proposta di modifica. Non è prescritto dalla legge, ma non è neanche una richiesta strampalata:  sia la Regione sia il Parlamento pubblicano sui siti istituzionali i testi di molti provvedimenti,  ben prima del voto,  quando sono  in discussione nelle Commissioni e possono essere ancora modificati, anche in seguito ad audizioni con soggetti  portatori di interesse. E le controindicazioni sul fatto che poi il testo potrebbe cambiare per emendamenti in Commissione o in Aula non sta in piedi. Oltre agli esempi citati, gli stessi elaborati del progetto dello Stadio, sia pure con modalità poco accessibili, sono stati pubblicati più volte e in varie versioni, dopo varie modifiche richieste dagli enti durante le conferenze dei servizi.

mozione open campidoglio 26 9 2013

Ma,  soprattutto,  da parte di un Movimento che ha fatto della trasparenza la sua bandiera, ci saremmo aspettati il sostegno incondizionato a una maggiore condivisione con la città delle decisioni dell’Amministrazione prima che diventino definitive. Anche questa non è una richiesta strampalata, dato che la stessa Sindaca Raggi, quando era una semplice consigliera, insieme ai suoi colleghi pentastellati ha sottoscritto una mozione che chiedeva l’introduzione, anche per la Capitale, di “Open Municipio”, una piattaforma che permette di mettere a disposizione dei cittadini i testi dei provvedimenti durante il loro iter procedurale, prima dell’approvazione (3).

E, quell’invito, “disposto dal  Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 23 ottobre 2019″, “a pubblicare ed aggiornare, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”, tutti gli atti e le informazioni di cui all’art. 39 del D.Lgs 33/2013 (*1) (come dettagliati nell’allegato 1 alla delibera Anac numero 1310/2016) (*2), con particolare riferimento alla nuova Convenzione urbanistica in via di definizione, nonchè a pubblicare nelle pertinenti sottosezioni di “Amministrazione trasparente” le ulteriori informazioni e dati che dovessero derivare dall’attuazione della stipulanda Convenzione urbanistica, tra cui, a titolo esemplificativo, eventuali sovvenzioni, contributi o comunque vantaggi economici di qualunque genere a favore dei soggetti privati (Articoli 26 (*3) e 27 (*4) D.Lgs 33/2013), nonché eventuali informazioni relative agli appalti pubblici che dovessero residuare in capo alle Amministrazioni”, a cosa si riferisce? Non certo alla  pubblicazione di  una bozza della Convenzione, ma nemmeno al provvedimento definitivamente approvato e affisso sull’Albo Pretorio, dato che quella pubblicazione è obbligatoria per legge e quindi  di routine, e sarebbe  assurdo che l’ANAC invitasse il Comune a provvedervi.

Noi l’abbiamo  interpretato, e così dovrebbe essere anche da parte di un’Amministrazione veramente trasparente, come un invito alla pubblicazione della Convenzione definitivamente concordata tra Comune e proponenti privati,  al momento del suo (imminente) approdo nelle Commissioni capitoline e nei Municipi (4) , e abbiamo interpretato anche la  raccomandazione  “alle amministrazioni coinvolte” della “pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs 33/2013 (*5), di eventuali dati edinformazioni “ulteriori” (nella sotto-sezione “Altri contenuti”/ “Dati ulteriori”) come, ad esempio, quelli attinenti all’auspicabile formazione di un’agenda degli incontri con i soggetti portatori di interesse , come un invito ad  allargare il confronto sulla Convenzione, prima della sua approvazione definitiva,  soprattutto a quei cittadini e associazioni che in questi anni hanno seguito con serietà e passione la vicenda dello Stadio, animati dal solo interesse pubblico.

Ringraziamo quindi l’Autorità per essere intervenuta su un progetto  che troppi dimenticano che è  un intervento privato, in variante al Piano Regolatore Generale, reso possibile solo grazie  all’attribuzione di interesse pubblico da parte del Campidoglio.

E ringraziamo anche  tutti quelli che, anche involontariamente, hanno dato visibilità a un tema che finora sembra riguardare solo gli uffici comunali.

E i tifosi della Roma.

Anna Maria Bianchi Missaglia

Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinegola@gmail.com

Roma, 29 ottobre 2019

Il modellino dello Stadio e del Business center esposto alla casa della Città - luglio 2015

Il modellino dello Stadio e del Business Park esposto alla casa della Città nel luglio 2015: alle pareti le infografiche riassuntive e vari Ipad a disposizione del pubblico con gli elaborati dello Studio di fattibilità

Post scriptum: vogliamo ricordare ancora una  volta  che l’Amministrazione Marino aveva allestito un punto informativo con tanto di modellino della nuova centralità di Tor  di Valle presso la Casa della Città, promosso vari incontri pubblici  e avviato l’Osservatorio Stadio Tor di Valle, cominciando con l’organizzazione di un sopralluogo con i cittadini all’interno dell’area dell’ex Ippodromo.

Sopralluogo all'Ex  ippodromo  Tor di Valle con l' Osservatorio Stadio della Roma (2015)

Sopralluogo all’Ex ippodromo Tor di Valle con l’ Osservatorio Stadio della Roma (2015)

VEDI Stadio della Roma, l’ANAC al Comune e alla Regione: pubblicate la “Convenzione urbanistica in via di definizione” (e altro) 28 OTTOBRE 2019

Vedi anche Osservatorio Stadio della Roma: Sei domande. A quando le risposte? 28 ottobre 2019

Foto Osservatorio stadio della Roma

NOTE

(1) scarica COMUNICATO associazioni lettera ANAC stadio della Roma 28 ottobre 2019(2) La segnalazione all’ANAC delle associazioni : Associazione Carteinregola, Cittadinanzattiva Lazio, Riparte il Futuro
, Cittadini Reattivi ONG, CILD (Centro di iniziativa per la legalità democratica), OPA, openpolis

(2)Vai alla trascrizione letterale del testo della nota inviata dall’ANAC alle associazioni il 25 ottobre 2019 in calce a  Stadio della Roma, l’ANAC al Comune e alla Regione: pubblicate la “Convenzione urbanistica in via di definizione” (e altro) 28 OTTOBRE 2019

(3) vedi Open Municipio anche a Roma, ce la faremo? La mozione, firmata da Raggi, Frongia, De Vito, Stefàno più Peciola (SEL), Cantiani (PDL) e Panecaldo (PD) è del 26 settembre 2013 scarica ACMozione open municipio N 28 del 26.09.2013

(4) non solo il IX ma anche l’XI, collegato al progetto dello stadio dal Ponte pedonale sul Tevere

RIFERIMENTI NORMATIVI

(*1)Art. 39. Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
b) (lettera soppressa dall’art. 43, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

(*2) delibera Anac numero 1310/2016 scarica anac Del.1310.2016.Linee Guida

estrartto allegato 1 linee guida anac

(*3)Art. 26. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 128, legge n. 124 del 2017)

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma così modificato dall’art. 23 del d.lgs. n. 97 del 2016)

4. è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

(*4)Art. 27. Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

(*5)art. 7-bis. Riutilizzo dei dati pubblicati
(articolo introdotto dall’art. 7 del d.lgs. n. 97 del 2016)

(…)
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.
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